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Originariamente inviato da ale_77 Visualizza il messaggioCiao kiarina, questo è quanto ho trovato sui miei testi:
1) L’annullamento di un debito verso fornitori in contenzioso, pagato in parte a seguito della definizione di una transazione si rileva con la seguente scrittura:
- Debiti v/fornitori (100 in DARE, VFA per l’estinzione totale del debito)
- Banca c/c o Cassa (60 in AVERE, VFP per l’importo pagato)
- Sopravvenienze attive (40 in AVERE, VEP per la parte di debito annullata)
...
Mi chiedevo cosa succede fiscalmente.
non so quanto la risposta possa interessarvi, io avrei deciso di postarvi lo stesso quanto ho capito cercando di rispondere al mio dubbio.
la sopravvenienza attiva fiscalmente è tassata nell' esercizio in cui è conseguita...
mi sono chiesta ma se al debitore, in sede di procedura concorsuale i creditori, il giudice o chi di competenza, alla fine della procedura accorda una riduzione del debito, se questo dà luogo correttamente ad una sopravvenienza attiva, la riduzione del suo debito sarebbe in parte (se società di capitali 27,5%) vanificata dall' applicazione dell' imposta...
sono andata a leggere l' art. 88 tuir c. 4: dice "non si considerano sopravvenienze attive (questo sia chiaro che non significa che ragioneristicamente non lo siano) (...) la riduzione dei debiti dell' impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo (...)"
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Originariamente inviato da vitovito Visualizza il messaggioQuesito del sabato:come sono tassati i dividendi percepiti da persone fisiche non residenti da parte di societ¨¤ residenti in Italia:1) ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 27%, ridotta al 12,5 per azioni di risparmio2)totale esenzione3)ritenuta a titolo d'acconto pari al 20%
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Originariamente inviato da ale_77 Visualizza il messaggioCiao kiarina, questo è quanto ho trovato sui miei testi:
1) L’annullamento di un debito verso fornitori in contenzioso, pagato in parte a seguito della definizione di una transazione si rileva con la seguente scrittura:
- Debiti v/fornitori (100 in DARE, VFA per l’estinzione totale del debito)
- Banca c/c o Cassa (60 in AVERE, VFP per l’importo pagato)
- Sopravvenienze attive (40 in AVERE, VEP per la parte di debito annullata)
Lo stesso vale per l’annullamento di un debito per sopravvenuta prescrizione:
- Debiti diversi (DARE, VFA)
- Sopravvenienze attive (AVERE, VEP)
Le SOPRAVVENIENZE sono valori espressivi di aumenti di attività (sopravv. attive) o di aumenti di passività (sopravv. passive) che derivano da eventi imprevedibili, occasionali, accidentali o estranei al normale svolgimento dell’attività aziendale.
Le INSUSSISTENZE, invece, sono valori espressivi di diminuzioni di attività (insussist. passive o di attivo) o di diminuzioni di passività (insussist. attive o di passivo) che derivano da eventi imprevedibili, occasionali, accidentali o estranei al normale svolgimento dell’attività aziendale.
Sul piano contabile, ma anche a livello normativo, si utilizzano comunemente solo le denominazioni “sopravvenienze attive” e “sopravvenienze passive” per indicare sia le sopravvenienze vere e proprie, sia le insussistenze (motivo per cui il vostro programma di contabilità in ufficio non ha il conto insussistenze e questa è un’impostazione molto diffusa nella pratica!!).
In particolare, nel nostro caso di stralcio di debito per stato di crisi dell’impresa siamo (a mio avviso) dinanzi ad una sopravvenienza attiva/insussistenza di passivo (che dir si voglia) di tipo straordinario, in quanto generata da un evento estraneo all’attività ordinaria, ossia dallo stato di crisi dell’azienda con stralcio di debiti accordato dal fornitore/creditore (altri es. di sopravvenienze e insussistenze straordinarie sono la prescrizione di crediti o di debiti, le donazioni ricevute da terzi, ecc.).
Le sopravvenienze e le insussistenze straordinarie si differenziano da quelle ordinarie in quanto quest’ultime sono invece generate da eventi connessi all’attività normalmente esercitata dall’impresa (es. l’incasso di contributi a fondo perduto da enti pubblici ad integrazione dei ricavi o a riduzione dei costi, i risarcimenti assicurativi collegati all’attività tipica ecc.). Anche le sopravvenienze e le insussistenze, quindi, come per le plusvalenze e le minusvalenze , possono dar luogo a componenti ordinari o a componenti straordinari del reddito.
NB: per tutto il punto 1) gli esempi e le definizioni sono state tratte dal Simone (par. sulle sopravvenienze e insussistenze), esclusa la frase in cui ho scritto “a mio avviso” in cui ho espresso un mio punto di vista. Inoltre, i 2 esempi in p.d. riportati dal Simone (a differenza di altri esempi di sopravv. e insussist.) non specificano se il debito sia sorto nell’esercizio precedente a quello in cui viene concesso l’annullamento o se debito ed annullamento sorgano nel medesimo esercizio.
2) Diverso è, invece, il caso in cui il pagamento di un importo inferiore al valore nominale del debito sia connesso o ad un eventuale pagamento anticipato a fornitori (Debiti v/fornitori DARE VFA, Banca c/c AVERE VFP, Sconti finanziari attivi AVERE VEP) oppure alla pretesa di riduzioni di vario tipo per inadempienze contrattuali da parte del fornitore/creditore, caso quest'ultimo (vd. a e b) che (se NON si effettua il reso delle merci) si qualifica con l’esistenza di abbuoni, sconti o arrotondamenti attivi e che può prospettarsi secondo 2 possibilità alternative a) e b):
a) se la nota di credito emessa dal fornitore (creditore) a favore del cliente (debitore) perviene a quest’ultimo nello stesso esercizio in cui si sono contabilizzati gli acquisti, allora tale differenza (positiva per il debitore) si rileva nel conto “Abbuono attivo” o “Sconto attivo” o simili (conti di rettifica di costi di esercizio in precedenza sostenuti per l’acquisto dei fattori produttivi), secondo la seguente scrittura:
- Debiti v/fornitori (DARE, VFA)
- Abbuono attivo/Sconto attivo (AVERE, VEP)
b) se invece la nota di credito viene emessa dal fornitore nell’esercizio successivo (n+1), tale importo (relativo ad acquisti contabilizzati nell’esercizio precedente n) lo si considera come componente straordinario da rilevare come sopravvenienza attiva (conto economico di reddito acceso ai ricavi di esercizio) nell’esercizio in cui si manifesta (n+1), non potendo imputare la rettifica di costo all’esercizio precedente (n) per competenza, in quanto definitivamente chiuso. In questo caso si ha:
- Debiti v/fornitori (DARE, VFA)
- Sopravvenienze attive (AVERE, VEP)
NB: per il punto 2) gli esempi e le definizioni sono state tratte dal mio libro di Ragioneria.
CONCLUSIONI PERSONALI: in caso di stralcio di debito accordato al debitore dal fornitore a fronte di crisi aziendale del cliente, vi è sopravvenienza attiva (vd. punto 1), sia che lo stralcio del debito avvenga nell’esercizio in corso, sia che avvenga in quello successivo e non credo che il fornitore emetta nota di credito in quanto questa viene solitamente emessa a seguito di inadempienze contrattuali da parte del fornitore (es. differenze nella qualità delle merci spedite, errori nella quantità o nel prezzo in fattura, difetti nei prodotti spediti, ecc.). La considero sopravvenienza in quanto deriva da un evento imprevedibile (mancanza di liquidità con conseguente stralcio di debito accordato dal fornitore) al momento dell’acquisto dei fattori produttivi (beni o servizi).
Tra l’altro (da quanto ho letto) non è detto che tutte le sopravvenienze attive e passive riguardino necessariamente eventi di esercizi precedenti.
Un es. è quello dell’accertamento di un ammanco di cassa (che si rileva nei conti “Sopravvenienze passive” (DARE, VEN) A ”Cassa” (AVERE, VFP) nell’esercizio in cui vi è l’ammanco), o la vincita di un premio (sopravv. attiva (DARE) A Cassa (AVERE), o il pagamento di danni causati a terzi e non coperti da assicurazione (Sopravv. passive (DARE) A Banca c/c o Cassa (AVERE)). A sostegno di ciò vi è il fatto che i fatti straordinari sono fenomeni legati talora ad operazioni di esercizi precedenti della gestione usuale (vd. punto 2 b, ma anche il riconoscimento di indennizzi assicurativi in esercizi successivi al verificarsi dell’evento, il recupero di crediti ritenuti inesigibili e quindi stralciati nel corso di esercizi trascorsi, le imposte riferite ad esercizi precedenti, le rettifiche di crediti e di debiti contabilizzati in esercizi precedenti, lo storno di fondi rischi e oneri per fenomeni non più verificabili, il cambiamento dei criteri di valutazione, ecc.), mentre alle volte sono legati ad operazioni del tutto estranee ed indipendenti dalla volontà aziendale in quanto relative a fenomeni fortuiti, ossia legati al caso (ad es. liberalità ricevute da terzi, acquisizione a titolo gratuito di beni, incidenti, furti, alluvioni, donazioni ricevute, vincite di premi, ecc.) che invece vanno rilevati nell’esercizio in cui essi si manifestano.
Questo, ripeto, è quanto risulta dalla mia interpretazione (che non è detto sia corretta) derivante dalla lettura e confronto dei testi......e che quindi potrebbe anche discostarsi da altre interpretazioni o da quanto avviene nella prassi contabile!!!
Un ottimo week end a tutti e a presto!
Allora, ricapitolando... a livello di nozioni sarebbe più corretto insussistenza (come sostenevo io), ma poi per prassi si riporta tutto sotto la sopravvenienza (ora ho capito perché manca il conto nel programma di contabilità e ancora una volta la teoria è mooooooolto diversa dalla pratica)... Avevo posto la questione, perché secondo me, anche se le fatture sono dell'anno, ma considerando le condizione anormali dell'azienda, si rileva una sopravvenienza straordinaria... presumo tassabile... per ora non sono state aperte procedure concorsuali! Non riuscivo a capire le ragioni del mio professionista che mi diceva di aspettare la nota di credito, anche perché credo che non arrivi mai... O.o
grazie per l'impegno... spero di poter rispondere nello stesso modo ad un quesito che posterai te =D
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Originariamente inviato da vitovito Visualizza il messaggioQuesito del sabato:
come sono tassati i dividendi percepiti da persone fisiche non residenti da parte di società residenti in Italia:
1) ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 27%, ridotta al 12,5 per azioni di risparmio
2)totale esenzione
3)ritenuta a titolo d'acconto pari al 20%
2) inoltre l'art 23 del tuir recita:
Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a)....
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, dasoggetti residenti nel territorio dello Stato...
3) infine l'art. 27 c. 3 DPR 600/73
La ritenuta è operata a titolo di imposta con l'aliquota del 27% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato....
L'aliquota è ridotta del 12,5 % per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.
Quindi risposta n°1 è la coorretta.
Aggiungo che per questa ritenuta ridotta (azionisti di risparmio non residenti) non è previsto alcun rimborso per l'imposta pagata all'estero.
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Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio1) ai sensi dell'art. 3 del tuir per i non residenti i redditi di capitale sono imponibili solo se conseguiti in italia.
2) inoltre l'art 23 del tuir recita:
Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a)....
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, dasoggetti residenti nel territorio dello Stato...
3) infine l'art. 27 c. 3 DPR 600/73
La ritenuta è operata a titolo di imposta con l'aliquota del 27% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato....
L'aliquota è ridotta del 12,5 % per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.
Quindi risposta n°1 è la coorretta.
Aggiungo che per questa ritenuta ridotta (azionisti di risparmio non residenti) non è previsto alcun rimborso per l'imposta pagata all'estero.
aggiungo..salvo applicazione della convenzione (non abusiva ) se più favorevole...
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Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio1) ai sensi dell'art. 3 del tuir per i non residenti i redditi di capitale sono imponibili solo se conseguiti in italia.
2) inoltre l'art 23 del tuir recita:
Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a)....
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, dasoggetti residenti nel territorio dello Stato...
3) infine l'art. 27 c. 3 DPR 600/73
La ritenuta è operata a titolo di imposta con l'aliquota del 27% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato....
L'aliquota è ridotta del 12,5 % per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.
Quindi risposta n°1 è la coorretta.
Aggiungo che per questa ritenuta ridotta (azionisti di risparmio non residenti) non è previsto alcun rimborso per l'imposta pagata all'estero.
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