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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da tiziana253 Visualizza il messaggio
    Dallo statuto (a meno che quello che ho scaricato non sia fasullo) all'articolo 4. 3 io leggo testualmente "3 La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa,quando ne ricorrano i presupposti."
    Riguardo alla tua seconda notazione dici bene,ti riporto l'art. " Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
    2. Costituiscono altresì, redditi di lavoro dipendente:
    a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati;
    b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile"
    Tiziana quindi la domanda 6 ha due risposte?

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      Originariamente inviato da Giovana Vanesa Visualizza il messaggio
      Ciao, scusate ma ho un dubbio: x le norme tributarie è ammessa l'interpretazione x analogia??
      Il libro della Simone dice che se ci sono lacune tali che non rendono sufficienti l'interp. letterale, logica e sistematica ci puo' essere quella analogica; il Maggioli dice invece che il diritto tributario non ammette interpretazione analogica x risolvere le lacune. forse non ho capito io o mi sono persa qualche passaggio!!!
      7) L’integrazione mediante norme di rinvio e mediante analogia.
      Nel diritto tributario, si distingue tra:
      1. insiemi di norme autonome à disciplina sostanziale del tributo.
      2. insiemi di norme non autonome à si tratta di settori speciali rispetto ad altre parti dell’ordinamento e ciò che non è previsto dalle norme tributarie, è regolato dalle norme del settore generale, di cui il settore speciale fa parte. In passato, il diritto tributario era considerato speciale e facente parte del codice civile pertanto se un problema non era regolato dal primo si applicava il secondo.
      Tuttavia questo non è vero per il diritto tributario generale ma solo in alcuni settori e in altri l’integrazione si ha mediante:
      a. norme di rinvio à non viene meno il carattere peculiare perché le norme rinviate si applicano solo se compatibili (diritto processuale tributario è disciplinato da un testo che rinvia al codice di procedura civile).
      b. analogia (art. 12, 13 preleggi) à se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha una lacuna perché la legge non fornisce una disciplina espressa del caso, pertanto si può avere:
      - analogia legis à sono considerate le disposizioni che regolano casi o materie analoghi.
      - analogia iuris à sono considerati i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Il diritto alla ripetizione dell’indebito si desume dal codice civile ma si applica anche in campo tributario mentre il principio di buona fede è presente sia nel diritto civile che in quello tributario e ad esse deve ora attenersi anche la Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). I principi generali dell’ordinamento tributario, sono contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (art. 1 Statuto). Infine vi sono altri principi generali enunciati nel diritto tributario per un’imposta o alcune imposte (divieto di doppia imposizione per le sole imposte sui redditi). L’analogia può essere usata anche per colmare delle lacune lessiche infatti quando si parla, ad esempio, di soggetti del rapporto d’imposta, non viene dettata una disciplina della solidarietà che permette all’amministrazione di chiedere l’imposta anche ad uno o più co-debitori ma è necessario considerare le norme del codice civile. Inoltre, il legislatore tributario, non stabilisce un tempo di prescrizione se non viene esercitato un diritto per un certo periodo pertanto si ritiene che l’amministrazione può fare l’accertamento dell’imposta ma deve pervenire entro 5 anni dalla dichiarazione altrimenti si prescrive. In questi casi, si tratta di lacune tecniche per cui è ammessa l’analogia.
      L’applicazione dell’analogia è vietata per le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o altre leggi tuttavia il concetto di legge eccezionale non è univoco e nel diritto tributario, la giurisprudenza considera eccezionali le leggi di esenzione.
      Si distingue tra:
      1. discipline tributarie non integrabili analogicamente à se la disciplina è completa non si hanno le lacune e pertanto non sono possibili l’integrazioni quindi le fattispecie imponibili sono solo quelle indicate dal legislatore. Ad esempio, se il soggetto A è tassato sulla base di un presupposto d’imposta mentre per il soggetto B non è prevista la tassazione nonostante il suo presupposto d’imposta è simile a quello si A, non si può estendere quello che è previsto per A a B perché si finirebbe ad estendere l’imposizione anche a soggetti o casi simili che in realtà non lo sono (c’era un’imposta sui cani che non è estendibile ai gatti anche se hanno quattro zampe).
      Secondo alcuni il divieto deriva dalla riserva di legge mentre secondo altri le norme tributarie impositrici (sostanziali) non possono essere integrate analogicamente perché non presentano lacune in senso tecnico e quindi, per loro intrinseca natura, sono complete. In conseguenza, come per le norme penali, anche le relative norme sanzionatorie (penali ed amministrative) non sono applicabili per analogia infatti in caso contrario, l’estensione analogia di un’imposta ai casi non previsti implicherebbe l’evasione non punibile in quanto la norma punitiva non è estendibile. Il divieto di analogia vale anche per le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni in quanto sono una deroga alle norme impositrici ed è fornito un elenco completo.
      2. discipline tributarie integrabili analogicamente à l’analogia non è esclusa a priori in presenza di lacune in altri tipi di discipline tributarie cioè per le norme procedimentali (dichiarazione, accertamento, riscossione) che non stabiliscono la fattispecie imponibile e il debitore d’imposta. Ad esempio, la disciplina dei criteri di calcolo delle plusvalenze con redditi diversi (categoria residuale) può essere lacunosa per qualche aspetto e quindi si applica la disciplina delle plusvalenze previste per il reddito d’impresa.

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        Kiarina praticamente ci può essere l'interpretazione analogica ma dipende dai casi ( ad esempio NO per le sanzioni penali e amministrative). Ho capito bene?

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          Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
          l'art. 4 comma 3 dello statuto del contribuente parla dell'utilizzo del decreto legge in materia tributaria non del ricorso alla giustizia amministrativa

          inoltre vorrei sapere gli assegni equiparati alle pensioni in che reddito rientrano?? io avrei detto reddito da lavoro dipendente
          Tiziana credo che il tuo statuto del contribuente non sia molto aggiornato visto che tutti gli articoli che hai postato nelle risposte sono sbagliati (anche la 2). Hai un riferimento normativo per l'ultima domanda?

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            Ragazzi, ho visto che è uscito un inserto del Sole 24 ore dedicato alla contabilità ("Contabilità facile" o qualcosa del genere, a 9.90 euro). Domattina passero dall'edicola e gli darò un'occhiata, magari poi vi faccio sapere.

            Ne approfitto per chiedervi un parere: possiedo il Manuale di tributario De Luca del 2009. Considerato che ho intenzione di prendere il codice tributario aggiornato e che comunque ho pur sempre il manualone multidisciplinare del 2011, secondo voi potrei evitare di comprare il De Luca del 2011, evitando così un esborso economico non da poco? (quasi 50 euro), e usare comunque il manuale del 2009? E' vero che il dir. tributario è una disciplina in continua evoluzione però è anche vero che in fin dei conti sono passati solo due anni e le modifiche potrei ricavarle nei due modi che ho detto. Però sono incerto sul da farsi. Help!
            Ultima modifica di Mr. Fahrenheit; 17-10-2011, 23:03.

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              Originariamente inviato da tiziana253 Visualizza il messaggio
              Si scusa il ritardo ho avuto problemi di connessione...le risposte sono queste e tra parentesi dove controllare
              Soluzioni
              1) c (vedi art.4 co.3 legge 212/2000 Statuto del contribuente)
              2) b (art.7 co.5 Statuto del contribuente)
              3) c (art.8 co.1 Statuto del contribuente)
              4) a (art 4 lett. b Tuir)
              5) c ( art 76 co.2 Tuir)
              6) a (art 50 lett d Tuir) le altre sono redditi di lav.dip e lav aut
              7) b (art 163 tuir)
              8) b (annuario contribuente pag 74)
              9) a
              10) b
              risp. 2, non è l'art 7, ma l'art.11 c. 5:


              5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

              Ho trovato su un libro questa osservazione:

              E’ di tutta evidenza che, per assicurare un miglior funzionamento dell’istituto nei rapporti
              tra enti locali e contribuente, è opportuno che i primi si dotino di apposite norme regolamentari
              in modo da determinare l’organo abilitato a ricevere le istanze e a formulare le risposte e da
              definire i profili di carattere procedimentale , quali le condizioni di esercizio dell’interpello e
              gli effetti conseguenti all’obbligo di risposta da parte dell’ente locale.
              Sebbene , a pochi mesi dallo spirare del termine (invero ordinatorio) di cui all’art. 1, quarto comma, l. 212, sono stati pochi i Comuni che si sono dotati di un regolamento attuativo delle disposizioni in materia di
              diritti del contribuente, va ricordato che alcuni di essi hanno previsto la possibilità di incaricare
              un professionista esterno o una commissione consultiva (71)
              al fine di fornire al Funzionario
              responsabile del tributo una concreta assistenza per evadere le istanze di interpello
              , mentre altri
              hanno individuato nel Segretario comunale l’organo chiamato ad esprimersi sulle istanze stesse,
              evitando che possano formarsi risposte difformi fra i funzionari responsabili addetti ai diversi
              tributi. Non sono mancati Comuni (soprattutto di dimensioni piccole o piccolissime) che hanno
              ritenuto preferibile istituire un organo di carattere consortile legittimato a pronunciarsi sulle
              istanze di interpello provenienti dai diversi Comuni serviti.

              71) Così la bozza di regolamento predisposta dalla sezione ANCI del Friuli Venezia Giulia, secondo cui il funzionario responsabile, ove lo ritenga opportuno, può farsi assistere da una commissione consultiva di esperti, previamente istituita, al fine di risolvere le questioni interpretative più complesse e spinose.

              Vi allego a titolo di esempio il regolamento del comune di Amantea, che a pagina 7 prevede l'aiuto di un professionista esterno (ma questo l'ho riscontrato nei regolamenti di molti altri comuni)


              Comune_Amantea.pdf

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                Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
                Tiziana credo che il tuo statuto del contribuente non sia molto aggiornato visto che tutti gli articoli che hai postato nelle risposte sono sbagliati (anche la 2). Hai un riferimento normativo per l'ultima domanda?
                verissimo, sto cercando di risolvere

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                  X mr fairenheit
                  secondo me il tuo ragionamento è giusto. risparmati il de luca 2011 perché de luca 2009 manualone 2011 e codice tributario aggiornato vanno più che bene!

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                    Originariamente inviato da tonga80 Visualizza il messaggio
                    X mr fairenheit
                    secondo me il tuo ragionamento è giusto. risparmati il de luca 2011 perché de luca 2009 manualone 2011 e codice tributario aggiornato vanno più che bene!
                    Thank you Ransie! Poi li hai trovati i vecchi episodi del cartone che cercavi?

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                      no, ho lasciato la mia mail a chiara ma non mi ha contattato. non riesco a star dietro al forum corre troppo veloce!

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