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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Per le altre due materie una "penalità" variabile... Se sei un economista (ti perdonano lo strafalcione in civile) se sei un giurista (ti perdonano lo strafalcione in contabilità)
    Vogliamo l'indulgenza plenaria!

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      Io pensavo invece che ogni domanda desse 10 punti (10+10+10=30).
      E, quindi, per arrivare almeno a 24 bisogna prendere mediamente almeno 8 su 10 per ogni domanda (per esempio 8+8+8 oppure 6+10+8, 7+8+9, 9+9+6 ecc.)...il che non è proprio semplicissimo!

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        Qualche giurista mi fa qualche esempio pratico dell'impresa fiancheggiatrice?

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          NOvità? Qualcuno oggi ha chiamato in Ae?

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            Originariamente inviato da MAMMMMA Visualizza il messaggio
            Qualche giurista mi fa qualche esempio pratico dell'impresa fiancheggiatrice?
            Ti riporto una massima del Tribunale di Milano nel caso Lele Mora:

            E`imprenditore individuale soggetto a fallimento la persona fisica che operi per il tramite di societa` delle quali
            detta persona disponga come cosa propria, anche senza esserne socio ne´ amministratore, allo scopo di esercitare
            una attivita` commerciale riferibile in fatto a se´ ma formalmente imputata alle societa` stesse mediante stabile
            ed esclusiva spendita del loro nome.


            L'impresa fiancheggiatrice non è altro che una tecnica giurisprudenziale che, in applicazione al principio della spendita del nome, riconduce la responsabilità personale, e quindi il fallimento, di chi abusi della posizione di socio dominante in una società, quindi, ad esempio, può essere che un socio (cd "Socio Tiranno") di comando di una società di capitali, non si limiti ad esercitare i poteri sociali riconosciutigli dalla legge, ma tratti la società in assoluta violazione delle regole ingerendosi continuamente nella gestione. La giurisprudenza, configura l'attività del socio tiranno come un'autonoma attività di impresa, individuale o anche societaria, ma in tal caso sarà una società di fatto, distinta dalla società di capitali. Così il socio o i soci che hanno operato risponderanno per le obbligazioni da loro contratte nello svolgimento dell’attività di sostegno ...

            Cmq queste cose sono da vedersi più in la ... aspettiamo questa raccomandata ora

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              Non sono giurista...cmq ci provo se non ricordo male .... un soggetto X agisce come imprenditore di una Società di capitali (ma non è ne imprenditore ne socio occulto) ma viene comunque considerato imprenditore in proprio, proprio perché si metta " di fianco" ...

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Non sono giurista...cmq ci provo se non ricordo male .... un soggetto X agisce come imprenditore di una Società di capitali (ma non è ne imprenditore ne socio occulto) ma viene comunque considerato imprenditore in proprio, proprio perché si metta " di fianco" ...
                Rol ... come va ???

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                  Ciao Pepito....la mia risposta da cozzalo di provincia..(poco giuridica)...ma comunque alla dipietrese...famolo fallì li stess il signore che ha bucato i creditori....

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                    grazie a entrambi...

                    CMQ..chi ha tempo non aspetti tempo..a me hanno sempre insegnato questo. Poi il mio tempo è sempre mlto limitato ....


                    Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                    Ti riporto una massima del Tribunale di Milano nel caso Lele Mora:

                    E`imprenditore individuale soggetto a fallimento la persona fisica che operi per il tramite di societa` delle quali
                    detta persona disponga come cosa propria, anche senza esserne socio ne´ amministratore, allo scopo di esercitare
                    una attivita` commerciale riferibile in fatto a se´ ma formalmente imputata alle societa` stesse mediante stabile
                    ed esclusiva spendita del loro nome.


                    L'impresa fiancheggiatrice non è altro che una tecnica giurisprudenziale che, in applicazione al principio della spendita del nome, riconduce la responsabilità personale, e quindi il fallimento, di chi abusi della posizione di socio dominante in una società, quindi, ad esempio, può essere che un socio (cd "Socio Tiranno") di comando di una società di capitali, non si limiti ad esercitare i poteri sociali riconosciutigli dalla legge, ma tratti la società in assoluta violazione delle regole ingerendosi continuamente nella gestione. La giurisprudenza, configura l'attività del socio tiranno come un'autonoma attività di impresa, individuale o anche societaria, ma in tal caso sarà una società di fatto, distinta dalla società di capitali. Così il socio o i soci che hanno operato risponderanno per le obbligazioni da loro contratte nello svolgimento dell’attività di sostegno ...

                    Cmq queste cose sono da vedersi più in la ... aspettiamo questa raccomandata ora

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Ciao Pepito....la mia risposta da cozzalo di provincia..(poco giuridica)...ma comunque alla dipietrese...famolo fallì li stess il signore che ha bucato i creditori....
                      Eh si ... il principio è quello ... alla fine la giurisprudenza crea una bella impresa o società di fatto con a capo il socio tiranno ed ovviamente la espone al fallimento

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                      Sto operando...
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