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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    c'è qualcuno che ha chiara la compensazione dei crediti? In particolare io non ho ben capito alla luce del decreto del 2010 che vieta la compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per importi superiori a 1500 euro quando sia scaduto il termine di pagamento come si concilia con la compensazione volontaria prevista dal 28ter del dpr del 602/73.
    Io avevo inteso che in base al nuovo decreto non si potesse compensare tutta la somma ma solo una parte fino all'importo di 1500 euro, mi sono letta il 28 ter e non parla di importi minimi o massimi per cui credevo fosse così, poi cercando su internet ho invece trovato molte parti in cui escludono la compensazione volontaria prevista dal 28ter per importi fino a 1500 euro, per cui non capisco.
    Chi ha un credito tipo di 2000 euro potrà compensare fino a 1500 di una cartella esattoriale scaduta di importo superiore, ma chi ha un credito di 1000 non può compensare una cartella di pari importo?

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      scusate ragazzi..avrei bisogno di un piccolo aiuto..
      qualcuno pratico di BARI sa dirmi se la stazione ferroviaria è vicina alla Fiera del Levante?!
      sembra di sì..ma vorrei qualche conferma..
      Grazie mille
      buono studio!

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        Originariamente inviato da 85daniela Visualizza il messaggio
        scusate ragazzi..avrei bisogno di un piccolo aiuto..
        qualcuno pratico di BARI sa dirmi se la stazione ferroviaria è vicina alla Fiera del Levante?!
        sembra di sì..ma vorrei qualche conferma..
        Grazie mille
        buono studio!
        assolutamente no, devi prendere il taxi o l'autobus. non puoi andare a piedi.

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          pag 165 annuario del contribuente:

          dichiarazione fraudolenta art 2 comma 1 e 2
          ultimo periodo:
          Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare (o detenere)

          detti documenti sia presentare la dichiarazione

          annuale (esclusa quella Irap), utilizzandoli con lo scopo

          di evadere le imposte.



          Originariamente inviato da picc Visualizza il messaggio
          E cmq nell'annuario c'è scritto:
          La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall’utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente
          dei documenti falsi.
          Infatti, il reato si consuma all’atto dell’emissione o del rilascio del primo documento falso.

          Quindi la risposta a quella domanda per me è A

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            grazie giovanni.fas..
            ma in taxi più o meno quanto ci metto?!
            grazie dell'info..

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              ciò è confermato dalla precisazione che l'utilizzo dei documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità. questo proprio perchè ciò che importa è che siano utilizzati ai fini della dichiarazione e quindi ai fini del pagamento delle imposte.
              la risposta corretta è B

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                Per chi deve andare a Bari
                Guarda qui:
                Servizi Generici

                Spero possa esserti d'aiuto
                Ultima modifica di picc; 07-05-2012, 14:29.

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                  Originariamente inviato da laurapellegriniit Visualizza il messaggio
                  ciò è confermato dalla precisazione che l'utilizzo dei documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità. questo proprio perchè ciò che importa è che siano utilizzati ai fini della dichiarazione e quindi ai fini del pagamento delle imposte.
                  la risposta corretta è B
                  Se ho la possibilità in questi giorni chiedo ad un prof di tributario e vi faccio sapere..

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                    Originariamente inviato da azzurro.rp Visualizza il messaggio
                    quando saranno pubblicati data, ora e luogo della prova preselettiva? grazie
                    è uno scherzo?

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                      dal Sole 24 ore di oggi:

                      La violazione che costituisce un reato tributario è punibile solo con la sanzione penale. Se invece sono ravvisabili due illeciti distinti - anche se apparentemente riconducibili a un unico comportamento irregolare - si applica anche la penalità amministrativa.
                      A precisarlo è la sentenza 147/01/12 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), che rappresenta una delle prime pronunce sulla specialità della sanzione in ambito tributario.
                      La vicenda scaturisce da una verifica della Guardia di Finanza che ha contestato al contribuente l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti. Per tali operazioni, il diretto interessato aveva anche incassato un corrispettivo in nero. Le Fiamme Gialle hanno segnalato così la circostanza alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale. Il contribuente è stato condannato dal Gip alla pena di quattro mesi di reclusione per l'emissione di fatture false.
                      A questo, però, si è aggiunto che l'agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento per l'Iva sull'ammontare delle fatture false e per le maggiori imposte (Irpef e Irap) sul compenso in nero percepito per l'emissione di tali documenti e non dichiarato.
                      Nel ricorso in Ctp il contribuente ha sottolineato l'illegittimità delle sanzioni applicate per violazione dell'articolo 19 del Dlgs 74/2000 (il provvedimento che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Questa disposizione ha introdotto nell'ordinamento penale tributario il principio di specialità. In pratica, quando uno stesso fatto è punito sia da una delle disposizioni del decreto che da una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.
                      Nel caso specifico, secondo il contribuente, un unico fatto (emissione di fatture oggettivamente inesistenti) aveva avviato due procedimenti paralleli, quello penale e quello amministrativo, generando una duplicazione delle sanzioni: la condanna a quattro mesi di reclusione in sede penale e le sanzioni amministrative impugnate con il ricorso.
                      Dal canto suo, il fisco ha fatto notare l'infondatezza delle doglianze del ricorrente, in quanto in sede penale era stato condannato per l'emissione delle fatture inesistenti, mentre in sede amministrativa la contestazione riguardava l'omessa dichiarazione degli illeciti proventi percepiti. Ad avviso dell'amministrazione finanziaria non si poteva applicare l'articolo 19 del Dlgs 74/2000.
                      I giudici emiliani hanno respinto il ricorso, rilevando l'esistenza di due «fatti diversi»: uno nell'emissione delle fatture oggettivamente inesistenti e l'altro nella redazione di un'infedele dichiarazione per mancata indicazione di imponibile relativo ai compensi in nero, che – non superando le soglie previste – aveva comportato solo la sanzione amministrativa e non quella penale.
                      Più in generale, si può rilevare come l'articolo 19 escluda la possibilità che esista un "concorso" fra sanzioni penali e amministrative per uno stesso fatto commesso, disponendo espressamente che deve essere applicata la norma speciale. Questa caratteristica può essere rinvenuta, per esempio, qualora per l'applicazione della sanzione penale sia necessario il superamento di una specifica soglia di punibilità, identificando così un elemento caratterizzante che non si rinviene nella norma amministrativa. In ambito tributario, dunque, è verosimile ritenere che la norma speciale sia quella penale e che quindi prevalga su quella amministrativa tutte le volte in cui possano scattare entrambi per l'identica violazione.

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