Originariamente inviato da fabiotm
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioeheeh ci mancava solo la sensitva
mi soffermerei a riflettere sui seguenti punti:
1. c'è un obbligo della p.a. di scorrere la graduatoria? no, non mi pare. poiché solo se la p.a. si autovincola allo scorrimento allora l'idoneo acquisisce un diritto all'assunzione.
2. nel precedente concorso non ci fu il suddetto autovincolo.
3. la posizione dei ricorrenti non può neanche farsi rientrare nel cd. "legittimo affidamento" perché non
c'è alcun provvedimento pubblico che attribuisca tale posizione, né un vantaggio che si sia consolidato per effetto del tempo decorso.
4. erato il riferimento al criterio di economicità perché:
a)ogni bando concorsuale costituisce una lex specialis indipendente rispetto all'altro
b)l'assunzione nelle agenzie fiscali, enti pubblici non economici a chiara marca azinedalistica, il concorso ha una sua peculiarità (c'è un apposito regolamento che disciplina l'assunzione in ae) ed è a formazione progressiva
c)la barriera ad ostacoli tra le prove mira a valutare il candidato in tutte le sue attitudini e ciò è funzionale al miglior andamento della p.a. quindi a garantire efficienza e buona amministrazione.
d)l'economicità non va intesa solo in riferimento ai mezzi economici impiegati ma anche come mezzo per selezionare i candidati con molte prove per garantire ragazzi motivati e pronti ad affontare tale materia.
5. l'unica graduatoria ufficiale è quella approvata dal dirigente alla fine delle prove, fino ad allora non ci sono idonei del concorso ma solo ammessi alle successive prove.
6. il voto di sbarramento non è stato contestato nei tempi richiesti dalla legge, ergo ciò equivale ad accettare delle regole concorsuali e non motivo di esonerarli da altra prova.
ho sopposto la questione all'attenzione di un mio amico (magistrato) e sta scrivendo sull'arogmento, non appena avrò notizie ve le posterò.
ora giustizia dimmi...quali sono i riferimenti giuridici (epurati da giudizi di valore) a sostegno della tua tesi?
dura lex, sed lex.
baci amministrativi
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Originariamente inviato da fabiotm Visualizza il messaggioE questo lo abbiamo già stabilito nei messaggi precedenti e lo ha ribadito il colto Pitarko (non ricordo bene come si scrive, non sono così intelligente purtroppo) e cioè che io sono ignorante e non intelligente ok. Per favore non ripeterlo in continuazione, non è bello sentirselo dire state urtando la mia sensibilità.
Io, nella mia ignoranza, nella mia non erudizione e nella mia stoltaggine, mi limito semplicemente ad esprimere il mio pensiero che è quello dove emerge che, se si ritiene una modalità di selezione iniqua o insignificante, e l'ente o il soggetto che l'ha costituita in errore, non vi si partecipa proprio.
Partecipare, perdere e poi protestare (anche con tutte le ragioni legali di questo mondo) lo ritengo un comportamento non coerente.
Pur essendo uno stupido e un ignorante, ho il vostro permesso di pensarla così ????
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Originariamente inviato da togasana Visualizza il messaggiono, utilizzo solo argomentazioni giuridiche a differenza di chi impropriamente si fregia di certi nick.
mi soffermerei a riflettere sui seguenti punti:
1. c'è un obbligo della p.a. di scorrere la graduatoria? no, non mi pare. poiché solo se la p.a. si autovincola allo scorrimento allora l'idoneo acquisisce un diritto all'assunzione.
2. nel precedente concorso non ci fu il suddetto autovincolo.
3. la posizione dei ricorrenti non può neanche farsi rientrare nel cd. "legittimo affidamento" perché non
c'è alcun provvedimento pubblico che attribuisca tale posizione, né un vantaggio che si sia consolidato per effetto del tempo decorso.
4. erato il riferimento al criterio di economicità perché:
a)ogni bando concorsuale costituisce una lex specialis indipendente rispetto all'altro
b)l'assunzione nelle agenzie fiscali, enti pubblici non economici a chiara marca azinedalistica, il concorso ha una sua peculiarità (c'è un apposito regolamento che disciplina l'assunzione in ae) ed è a formazione progressiva
c)la barriera ad ostacoli tra le prove mira a valutare il candidato in tutte le sue attitudini e ciò è funzionale al miglior andamento della p.a. quindi a garantire efficienza e buona amministrazione.
d)l'economicità non va intesa solo in riferimento ai mezzi economici impiegati ma anche come mezzo per selezionare i candidati con molte prove per garantire ragazzi motivati e pronti ad affontare tale materia.
5. l'unica graduatoria ufficiale è quella approvata dal dirigente alla fine delle prove, fino ad allora non ci sono idonei del concorso ma solo ammessi alle successive prove.
6. il voto di sbarramento non è stato contestato nei tempi richiesti dalla legge, ergo ciò equivale ad accettare delle regole concorsuali e non motivo di esonerarli da altra prova.
ho sopposto la questione all'attenzione di un mio amico (magistrato) e sta scrivendo sull'arogmento, non appena avrò notizie ve le posterò.
ora giustizia dimmi...quali sono i riferimenti giuridici (epurati da giudizi di valore) a sostegno della tua tesi?
dura lex, sed lex.
baci amministrativi
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Originariamente inviato da _Raz_ Visualizza il messaggioMa perchè, Giustizia, non possono essere considerate semplicemente entrambe come due prove preselettive?
La questione dovrebbe essere incentrata, invece, su questi aspetti:
- se il Tar decide che devono essere ammessi al tirocinio coloro che nella seconda prova hanno ottenuto il punteggio di almeno 24 senza considerare che occorre rientrare anche nel limite massimo dei posti messi a concorso, aumentati fino al 40%.........in fondo sta affermando che il limite per poter superare il concorso deve essere più basso. Ma ciò non contrasta con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, la quale, nel caso delle procedure concorsuali, deve comunque tendere alla selezione dei candidati migliori e più preparati? Ma poi nessuno considera la formula utilizzata per trasformare le risposte esatte in un voto?!!!! Basterebbe che non si utilizzasse la formula e poi vedi quanti raggiungono il 24!
- chi ha superato la seconda prova è idoneo?
- se il comportamento tenuto dall'Ae, è giudicato dal Tar, in contrasto col principio di buon andamento dell'azione amministrativa constatando che "la seconda procedura selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa"......... allora sta affermando un principio inedito e diverso da quello sopra enunciato......il principio della chiusura di una procedura concorsuale prima di iniziarne un' altra (me lo sono inventato, eh)
- se ci sarà un nuovo bando ........l'Ae permetterà l'accesso di tutti quelli che supereranno la seconda prova con 24?!............. (qui sono ironico!)
Che ne pensi invece tu?
In passato si era sostenuto che ,pur potendo attingere da una graduatoria di un concorso già espletato ,era possibile anche indire una nuova procedura. Questo perchè , è interesse della PA , selezionare persone qualificate. Poteva essere un discorso credibile , io lo stesso lo convividevo , quando si diceva assumiamo persone che hanno come voto minimo almeno un 25 ,perchè vogliamo una buona preparazione e non la sufficienza. Il discorso non diventa condivisibile nel momento in cui si dice , indiciamo una nuova procedura , sempre per selezionare i migliori , lasciando a casa persone che hanno preso 27 che è ,invece , un ottimo voto . In questo caso , il discorso non fila ,se hai persone che hanno preso un ottimo voto , dovresti prendere loro , nonbn puoi dire che non hanno una adeguata preparazione , se "tu" amministrazione hai stabilito le prove ed i criteri per la determinazione del punteggio
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Originariamente inviato da Almita....ma allora Giustizia secondo la vostra logica (te e TAR) non solo chi ha preso 24 alla seconda dovrebbe essere ammesso al tirocinio ma anche chi ha preso 24 alla prima dovrebbe essere ammesso alla seconda.....no??? è la stessa identica logica, la possibilità di continuare le preselettive, ma vi rendete conto? Indo siamo? A Sodoma e Gomorra?
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Originariamente inviato da _Raz_ Visualizza il messaggioMa perchè, Giustizia, non possono essere considerate semplicemente entrambe come due prove preselettive?
La questione dovrebbe essere incentrata, invece, su questi aspetti:
- se il Tar decide che devono essere ammessi al tirocinio coloro che nella seconda prova hanno ottenuto il punteggio di almeno 24 senza considerare che occorre rientrare anche nel limite massimo dei posti messi a concorso, aumentati fino al 40%.........in fondo sta affermando che il limite per poter superare il concorso deve essere più basso. Ma ciò non contrasta con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, la quale, nel caso delle procedure concorsuali, deve comunque tendere alla selezione dei candidati migliori e più preparati? Ma poi nessuno considera la formula utilizzata per trasformare le risposte esatte in un voto?!!!! Basterebbe che non si utilizzasse la formula e poi vedi quanti raggiungono il 24!
- chi ha superato la seconda prova è idoneo?
- se il comportamento tenuto dall'Ae, è giudicato dal Tar, in contrasto col principio di buon andamento dell'azione amministrativa constatando che "la seconda procedura selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa"......... allora sta affermando un principio inedito e diverso da quello sopra enunciato......il principio della chiusura di una procedura concorsuale prima di iniziarne un' altra (me lo sono inventato, eh)
- se ci sarà un nuovo bando ........l'Ae permetterà l'accesso di tutti quelli che supereranno la seconda prova con 24?!............. (qui sono ironico!)
Che ne pensi invece tu?
Interessante sarebbe sapere se l'ae impugna la sentenza e con quali motivazioni.
Tutto il resto sono chiacchiere da domenica sportiva
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioma le gare si fanno con delle regole che garantiscono il regolare svolgimento , se non accetti le regole prevista da un paese democratico , in cui gli atti della Pa sono sottoposti a sindacato giurisdizionale , se tu che non dovresti partecipare ai concorsi
E chi ha mai detto che non accetto questo !?!?!? giudico inopportuno (non nel senso giuridico del termine ma nella mia visione dell'etica e della coerenza) sia ricorrere per essere rimasto fuori, sia criticare l'operato di un soggetto, il modo con cui seleziona ecc.. e poi sperare vivamente di andare a prestare la mia opera intellettuale e manuale a favore di quel soggetto.
Perchè è questo sostanzialmente che stanno facendo sia i ricorsisti che quelli che giudicano non appropriata la seconda prova.
Il discorso vostro è "AE tu hai sbagliato a bandire il secondo bando, AE tu usi un criterio di selezione stupido..." ma ti prego AE... assumimi... cosa darei per lavorare per te AE...
in sostanza questo è il discorso (in termini semplicistici da ignorante eh...)
e c'è un altra incoerenza... ci sono concorsisti 2009 che auspicano la vertenza del TAR che si traduce in un "AE non dovevi fare il concorso 2009 perche avevi idonei 2008).
Altra grandissima prova di coerenza...
Se avesse ragione il TAR, l'AE non avrebbe dovuto indire nessun concorso 2009 dovendo ammettere direttamente al tirocinio gli "idonei" 2008.
Quindi nel 2009 non ci sarebbe stato nessun concorso nel pieno rispetto dei criteri di economicità ed efficienza difesi dalla sentenza. Niente concorso niente speranze e a quest'ora saremmo tutti a discutere sul concorso del comune di Vibo Valentia.
A questo punto facciamo il tifo per il TAR che estenda la sentenza a tutti i 24 del 2008 ammettendoli di diritto al tirocinio fino ad occupare tutti i posti liberi.
Noi prepariamoci al concorso del 2013 intanto.
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioe che puoi saperne...
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Originariamente inviato da pitakro Visualizza il messaggioIo non soo daccordo con la tua analisi perche la sentenza del TAR non stabilisce il principio in base al quale chiunque supera la soglia del 24 deve essere ammesso a partecipare al successivo step di concorso. Se esamini la sentenza del TAR ti accorgi che il principio che si stabilisce e si conferma anche in base a precedenti pronuncie giurisprudenziali è che la AE non deve bandire un nuovo conocorso allorquando la precedente procedura non si è ancora conclusa. Lo scorrimento di graduatoria degli idonei non ammessi a causa di carenza di posti in questo caso è azione vincolata e non dicrezionale.
Interessante sarebbe sapere se l'ae impugna la sentenza e con quali motivazioni.
Tutto il resto sono chiacchiere da domenica sportiva
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