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file questionario 2009
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salve ragazzi,
stiamo discutendo da venerdì sulla questione del capannone che dovrebbe essere pacifico che è una locazione, ma nessuno si è accorto che la risposta sulla domanda del perfezionamento del procedimento di adesione è sbagliata! o meglio così dovrebbe essere secondo l'annuario 2009 dove si dice chiaramente che il procedimento si perfeziona al pagamento di tutte le somme dovute?
qualcuno mi smentisce postando i riferimenti normativi?
grazie
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Pronto a smentirti: D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218, art. 9
9. (Perfezionamento della definizione). 1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall’articolo 8, comma 2.
ovviamente l'articolo in questione fa riferimento all'accertamento con adesione.
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nelle correzioni è stato riportato come risposta al quesito in merito alla compensazione del debito tributario con crediti inesistenti la sanzione dal 100 al 200 %, ne siete sicuri? io ho risposto così ma mi sa di avere sbagliato, in quanto questo tipo di comportamento almeno dino al 2008 era equiparato all'omesso versamento, sanzionato se non sbaglio al 30%. Siete sicuri del contrario, mi pare fosse cambiato qualcosa per quest'anno, l'avevo letto nel memento ma non ricordo onestamente.
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Originariamente inviato da illider Visualizza il messaggionelle correzioni è stato riportato come risposta al quesito in merito alla compensazione del debito tributario con crediti inesistenti la sanzione dal 100 al 200 %, ne siete sicuri? io ho risposto così ma mi sa di avere sbagliato, in quanto questo tipo di comportamento almeno dino al 2008 era equiparato all'omesso versamento, sanzionato se non sbaglio al 30%. Siete sicuri del contrario, mi pare fosse cambiato qualcosa per quest'anno, l'avevo letto nel memento ma non ricordo onestamente.
Con il "Decreto Anti-crisi" è stato modificato il regime sanzionatorio per contrastare le compensazioni indebite.
L'art. 27, comma 18, D.L. n. 185/2008, prevede infatti, che: "L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi".
Si riportano, in sintesi, le sanzioni applicabili:- sanzione pari al 30%, per le violazioni commesse fino al 28/11/2008;
- sanzione pari al 30%, per le violazioni commesse dal 29/11/2008 se il credito utilizzato nel modello F24 esiste ma non è compensabile (ad esempio, superamento del limite massimo annuo ammesso in compensazione);
- sanzione dal 100% al 200%, per le violazioni commesse dal 29/11/2008 se il credito è inesistente.
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Originariamente inviato da baldin Visualizza il messaggiopepito e con 60 giuste e 20 errori qual'è il punteggio? ciao e grqzie
26.79, davvero niente male
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Originariamente inviato da illider Visualizza il messaggioAllora: ogni datore di lavoro opera le detrazioni cui, eventaualmente il lavoratore gli comunica di avere diritto, e non è tenuto a conoscere il pregresso del lavoratore, se lui non glielo comunica. Per cui può succedere che a fine anno il secondo datore di lavoro che non conosce quello che ha guadagnato il lavoratore con altri datori di lavoro, operi delle detrazioni in misura maggiore di quelle spettanti. Ma, se invece il lavoratore comunica il suo cud dell'altro datore di lavoro al secondo datore di lavoro, allora questo è in possesso dei dati che consolidati danno vita la conguaglio, e quindi il lavoratore non è tenuto a nessuna dichiarazione.
Non so se è chiaro, ma ce l'ho messa tutta.
NO, non è obbligato. O è obbligato, se...?
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