Originariamente inviato da Simonanicole
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Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggioSi Simona, la risposta corretta è la B !!
Ecco ti ringrazio xchè qua è un attimo solo perdersi....
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Originariamente inviato da grani Visualizza il messaggio........cioè???
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ragazzi io direi che state facendo troppo presto i conti senza l'oste...
la domanda sul godimento del capannone era cattiva, da come è posta.... secondo me, senza andare troppo per il sottile, volevano sentirsi rispondere affitto; però magari sbaglio...
vi riporto questo stralcio del codice commentato Alpa-Mariconda, come vedete in dottrina si è detto di tutto e di più:
QUOTE 5 Parte della dottrina ritiene che oggetto del contratto di affitto debba essere sempre un'azienda [Mirabelli (5), 318] intesa quale complesso unitario di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, organizzati per la produzione [C 26.6.1982 n. 3860, FiR 1982, voce Locazione, 228; C 12.6.1982 n. 3605, FiR 1982, voce Locazione, 227]. Questa convinzione nasce dalla considerazione del fatto che il legislatore, nel dettare le norme per l'affitto in generale, ha dato particolare rilevanza ad elementi propri dell'azienda quali: la gestione (art. 1615), la destinazione dei mezzi necessari alla stessa (art. 1618), le iniziative atte a produrre un aumento di reddito (art. 1620) [Mirabelli (5), 314].
6 Altra parte della dottrina ha invece osservato che, in ossequio alla lettera del codice, dovrebbero essere considerate "produttive" solo le cose che sono "naturalmente fruttifere", escludendo così sia le macchine che gli opifici [Tabet (9), 993].
7 Più convincente ed esaustivo risulta invece considerare come dato qualificante l'affitto il ruolo strumentale del bene rispetto l'attività produttiva del conduttore. In questa ottica, sotto il profilo oggettivo, appare sufficiente l'idoneità del bene, anche solo potenziale, ad essere destinato alla produzione [Romagnoli (6), 18], mentre si considera essenziale l'attività dell'affittuario che, in conformità dell'accordo, opera tale destinazione inserendo il bene nel processo produttivo da lui organizzato. Conseguentemente si esclude l'applicazione della disciplina dell'affitto ai rapporti aventi ad oggetto un bene che produce frutti in modo spontaneo appunto perché in tali ipotesi non ricorrerebbe una qualificata attività del conduttore [Fragali (2), 729].
8 Un rapporto giuridico deve essere definito affitto e, pertanto, assoggettato alla relativa disciplina giuridica, quando il godimento della cosa si riferisce alla combinazione di un complesso di beni coordinati e organizzati per il conseguimento di una funzione produttiva. Per la configurazione del contratto non rileva l'improduttività della cosa al momento della conclusione del contratto stesso o il fatto che l'esercizio dell'impresa venga avviato successivamente dall'affittuario [C 28.11.1981 n. 6361, FiR 1981, voce Azienda, 1; C 14.5.1981 n. 3184, FiR 1981, voce Azienda, 4; contra Romagnoli (7), 9; C 28.10.1976 n. 3966, FiR 1976, voce Locazione, 31], in quanto basta che il bene sia idoneo a produrre e venga affittato per tale scopo [Tortolini (11), 9; Casadei (1), 149]. La potenziale attitudine produttiva dell'oggetto, prevista e considerata dai contraenti, deve valutarsi anche in relazione al luogo o alla particolarità del contesto ove si esercita l'impresa [C 6.5.1997 n. 3950, GC 1997, 687].
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Originariamente inviato da diegoa79na Visualizza il messaggioma l'anno scorso per il Lazio qual'e stato l'ultimo voto utile per superare la prima prova?
25,923 guarda tu stesso, ti allego il file
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Originariamente inviato da Simonanicole Visualizza il messaggioSe hai il Simone manualone la risposta la trvi dove parla, ovviamente dell'efficacia dell'atto amministrativo....ora la pagina non la so.......
Per la 66 C....chiedo lumi xchè io avevo risposto A ed ho capito da altri che la corretta fosse la B......
Esecutorietà - Esecutività.
Il provvedimento può essere, talvolta, dotato di esecutorietà.
Le P.A nei casi e con le modalità previste dalla legge possono dare immediata e diretta applicazione al provvedimento, cioè possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. L'atto costitutivo di obblighi deve indicare termine e modalità di esecuzione da parte del privato obbligato. Qualora quest'ultimo non ottemperi le P.A., previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge (art. 21 ter L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005).
L'esecutorietà si fonda evidentemente sulla necessità che l'interesse pubblico sia realizzato quanto prima eliminando possibili ed eventuali ritardi da parte del privato.
I provvedimenti efficaci (cioè tali perché hanno superato fasi di controllo e possono o devono essere eseguiti) sono eseguiti immediatamente, sempre che non sia diversamente stabilito. L'esecuzione del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni eper il tempo necessario dal medesimo organo che lo ha emesso o da altro organo individuato dalla legge. Il termine della sospensione (esplicitamente indicato nell'atto che la dispone) può essere prorogato o differito una sola volta nonché ridotto per sopravvenute esigenze (art. 21 quater, L. 241/90 e modif).
Importante
La legge n. 15/2005 di riforma del procedimento amministrativo prevede una norma particolare per tutti quegli atti limitativi della sfera giuridica dei privati: ex art. 21-bis L. 241/90 il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione a quest'ultimo effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica degli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora poi per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla stessa.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati che non hanno carattere sanzionatorio può contenere una clausola di immediata efficacia; i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci (si pensi ad un'ordinanza incontingibile ed urgente)
purtroppo, perchè avevo risposto A
ora sono a
ESATTE 68 +2 che non voglio ancora darmi
ERRORI 9
DUBBIE 1 (non ricordo bene cosa ho risposto alla 67, se A o C)
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Originariamente inviato da autossistuzeu Visualizza il messaggiono ti confermo che 66 c ex finanziaria 2007
mi piacerebbe avere il motivo di 78 c perchè purtroppo per i miei conti me la gioco proprio per una
L'esecutività dell'atto amministrativo - solitamente conseguente ai controlli successivi positivi - non è certo requisito di legittimità e men che meno accidentale . Gli elementi essenziali ossia di legittimità servono per dare giuridicamente vita all'atto e la loro mancanza determina annullabilità... gli elementi accidentali sono solo eventuali ... posto un atto legittimo per mandarlo in esecuzione occorre appunto l'esecutività che è requisito di efficacia...di un atto già valido e perfetto altrimenti non si pone un problema di esecutività ma di legittimità.nec recisa recedit
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