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    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
    Oggetto:Articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 - autorizzazione all'appelloSintesi:In materia di autorizzazione alla proposizione dell'appello principaledinanzi alla Commissione tributaria regionale, nonostante il recenteorientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, si invitano gli Ufficie le Direzioni regionali a continuare ad applicare sistematicamentel'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto si tratta diuno strumento per il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo,coordinamento e controllo da parte delle Direzioni regionali nei confrontidegli Uffici ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del regolamento diamministrazione.


    Ecco...appunto....si continua beatamente ad applicare l'art.52, comma 2 e quindi l'autorizzazione continua ad essere necessaria.


    Rol...ma quanto vorrei sapere ...mentre noi ci "sbattiamo" sulle domandine che "ammolli" ...ma tu che cavolo stai facendo ???? ....parrucchiere pure tu ?

    si si proprio questo mi ricordavo.....e che tale autorizzazione può essere depositata anche dopo la costituzione in giudizio e fino all'ultima udienza di discussione del ricorso innanzi alla ctr.....parrucchiere?
    ormai sembro un barbone...

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      [QUOTE=paola66;338042]
      Originariamente inviato da Again Visualizza il messaggio



      Semplicemente TU la questione non l'hai capita ...ecco perchè non puoi capire quello che dico io

      ...sempre senza polemica ...naturalmente
      Avevo una curiosità, ho chiesto lumi; se mi dici che non ci ho capito nulla, no problem, sarà così.
      Mi sembra, però, che si parlasse di alcuni casi in cui nonostante l'inammissibilità il ricorso era riproponibile, quindi chiedevo quali potessero essere tali casi, senza il minimo accenno ad una unica norma. Se tu vuoi intenderla così e poi anche dirmi che non ho capito nulla, libera di farlo.

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        Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
        E che devo dire...

        ....sei commercialista... sei pugliese ... per giunta di "quella" terribile città.... ti sei laureato a Bari dove insegnano cose "insane".... aspiri ad entrare in A.E. trascurando le selezioni per responsabile delle finanze americane ( sempre quello alle dipendenze di Mister Obama ) ....

        .... mi arrendo !!!! ...fai come ti pare !!!!
        Infatti....ecco:

        Dottoressa allora ricapitolando…..
        Gli atti impugnabili sono quelli tributari intesi in senso lato ma non rientra la cosap
        La legittimazione passiva del concessionario del servizio della riscossione dei tributi sussite se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella; va invece esclusa se attengono al debito tributario
        Non sono autonomamente impugnabili ne il pvc, ne parere interpello, ne avviso di pagamento bonario del concessionario della riscossione, ne la circolare ministeriale, ne sollecito di pagamento emesso dal concessionario della riscossione quando la pretesa impositiva sia già divenuta definitiva per mancanza di impugnazione degli atti prodronomici di accertamento o riscossione del tributo
        Non è ammesso il ricorso meramente interruttivo …quindi i motivi tutti e subito , ma è possibile il motivo aggiunto (non conosciuto prima)

        Il termine per il ricorso in ctp è 60 gg dalla notifica dell’atto che si impugna e se vi sono più coobbligati il termine dei 60 gg decorre dall’ultima notifica.
        Se il contribuente richiede accertamento con adesione perché ha ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica, è prevista la sospensione dei termini di impugnazione dell’atto ricevuto,davanti alla ctp
        La data di sospensione è di 90 gg (quindi 150 gg dalla notifica dell’atto impugnato). La sospensione è automatica e si prescinde dall’eventuale mancata definizione del concordato (se impugni atto ovviamente hai rinunciato all’istanza di accertamento con adesione)
        Per i ricorsi ai rimborsi : rifiuto tacito il termine per ricorrere decorrere da quando sono trascorsi i 90gg dalla presentazione istanza . Per il rifiuto espresso dalla notifica dell’atto con cui l’ufficio respinge l’istanza
        Sulla costituzione in giudizio essendo l’agenzia entrate ente pubblico autonomo e non più organo del ministero delle finanze non può costituirsi in giudizio direttamente ma ci vuole il difensore abilitato: il direttore dell’agenzia in quanto legale rappresentante oppure un suo delegato…abbiamo detto che il resistente non ha tempo perentorio per costituirsi in giudizio ma questo comporta che deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova con la conseguenza che non può svolgere attività processuali. (non può proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, ne chiedere la chiamata di terzi che non sia già parti in causa, salvo che si tratti di litisconsorzi necessari ed altre conseguenze negative…
        Poi…. è ammesso la sospensione dell’atto visto che la preposizione del ricorso non determina la sospensione dell’atto (funus boni iuris e periculum in mora)

        Impugnazione:
        L’appello va proposto in CTR nella cui circoscrizione ha sede la CTP che ha emanato la sentenza impugnata
        Per annul…ops per sostituire la sentenza di 1 grado: Chi corre più veloce fa impugnazione principale e le altre successive sono appelli incidentali Ovviamente la parte totalmente vittoriosa non ha titolo per fare ne appello principale ne quello incidentale

        L’atto di appello non più spedito al giudice ma notificato consegnato e spedito a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio in ctp e nei successivi 30 gg depositato presso la segreteria della ctr, sarà poi la ctr a richiedere alla ctp il fascicolo processuale relativo al giudizio di primo grado

        Le parti diverse dall’appellante (l’appellato e le parti in causa) possono costituirsi entro 60 gg dalla notifica dell’atto mediante deposito di controdeduzioni. Per la parte che vuole proporre a sua volta appello incidentale il termine dei 60 gg è perentorio (ovviamente per l’appello incidentale ci vuole la soccombenza parziale)
        Principio di acquiescenza…. tutto quello che non riproponi in appello si intendono rinunziate (ovviamente l’interesse a ciò è principalmente della parte vittoriosa)
        Non puoi presentarti con un nuovo mazzo di carte in appello (domande nuove, eccezioni nuove ecc) ma puoi richiede gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata
        Nuove prove si se non hai fatto il furbo..(non potevi produrle prima), nuovi documenti ovviamente rispettando la tempistica del 1 grado (che mi rifiuto di memorizzare!)

        Quindi per resistere alle pretese della controparte cha ha appellato in via principale deve presentare solo controdeduzioni. L’appello principale è ammesso solo in caso di soccombenza parziale delle parti
        In appello puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza di 1 grado limitatamente alle sanzioni che viene concessa se vi è garanzia.

        Senti x la cassazione i 5 casi..stop...guarda che se non esce manco una domanda su sta roba..pagherai con interessi usurai....

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Infatti....ecco:

          Dottoressa allora ricapitolando…..


          Senti x la cassazione i 5 casi..stop...guarda che se non esce manco una domanda su sta roba..pagherai con interessi usurai....



          Che soddisfazioni che mi dai... ... un volgare commercialista che discorre di procedura tributaria...così...come niente fosse...



          Ps...gli interessi...quelli sono usuraRi... eh!...sempre commercialista sei...c'è niente da fare ! ...




          Bravino .... 7 +


          nec recisa recedit

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            Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
            Che soddisfazioni che mi dai... ... un volgare commercialista che discorre di procedura tributaria...così...come niente fosse...



            Ps...gli interessi...quelli sono usuraRi... eh!...sempre commercialista sei...c'è niente da fare ! ...




            Bravino .... 7 +



            è vai.......!!! grazie

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              Aiuto!!!!

              per favore potete fare il copia incolla direttamente delle risposte sul forum, non riesco ad aprire nessun allegato!!!
              AIUTO!!!!

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                è vai.......!!! grazie

                prima sbagliavo solo i congiuntivi...madò.....

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                  prima sbagliavo solo i congiuntivi...madò.....


                  quando rientri da bologna ?
                  nec recisa recedit

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                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                    quando rientri da bologna ?
                    a) ci acchiamo....
                    b) milano da mio fratello
                    c) ritorno perchè ho organizzato un evento nella città dei balocchi..ma sinceramente non mi va

                    a)+10
                    b) 0
                    c) -1,5

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      a) ci acchiamo....
                      b) milano da mio fratello
                      c) ritorno perchè ho organizzato un evento nella città dei balocchi..ma sinceramente non mi va

                      a)+10
                      b) 0
                      c) -1,5

                      ????????????????? e che significa ????????????
                      nec recisa recedit

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