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Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni qualificate)
Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni non qualificate)
Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%
Imprese individuali e Società di persone
Dividendi imponibili per il 58,14%
Società di capitali e soggetti IRES
Dividendi imponibili per il 5%
Società residenti in ‘paradisi fiscali’ (salvo interpello favorevole)
Dividendi imponibili per il 100%
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e quindi pieno riconoscimento della rappresentazione del bilancio anche in deroga alla disposizioni del tuir....--------------> il reddito imponibile è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto ecomomico, le variazioni in aumento o in diminuzione CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI NEL TUIR (DERIVAZIONE SEMPLICE)
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A REGIME (chi riceve)
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni qualificate)
Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni non qualificate)
Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%
Imprese individuali e Società di persone
Dividendi imponibili per il 58,14%
Società di capitali e soggetti IRES
Dividendi imponibili per il 5%
Società residenti in ‘paradisi fiscali’ (salvo interpello favorevole)
Dividendi imponibili per il 100%
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioMi sto aggiornando vecchi quiz al 2019. E' corretto?
I dividendi percepiti (anno 2015) da persone fisiche non imprenditori, derivanti da partecipazioni qualificate
a) Concorrono alla formazione del reddito imponibile in ragione del 5 %
b) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in ragione del 50,28% ai sensi dell'art. 47 TUIR
c) Sono mere entrate patrimoniali
d) non concorrono alla formazione del reddito imponibile perché soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 26% (2019)
I dividendi percepiti da persone fisiche imprenditori,(anno 2015) derivanti da partecipazioni non qualificate
a) Concorrono alla formazione del reddito imponibile in ragione del 5%
b) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in ragione del 50,28% ai sensi dell'art. 47 TUIR (41,86% 2019)
c) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile perché assoggettati ad una ritenuta d’acconto a titolo d’imposta in ragione del 26%
2019 si riferisce a dividendi del 2019
e n CRAIDDDDDD
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e n CRAIDDDDDD
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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggioRagazzi, ma elenco OIC e IAS è da imparare a memoria?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Non ho capito...allora, riguardo ai dividendi del 2015, continuano ad essere tassati nello stesso modo. Ma se sono relativi al 2019 e sono percepiti da persone fisiche non imprenditori, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Se invece sono del 2019 e sono percepiti da persone fisiche imprenditori sono imponibili per il 58,14% e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 41,86%
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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggioRagazzi, ma elenco OIC e IAS è da imparare a memoria?
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