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L'angolo di ROL

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    Tutto ciò premesso, di seguito si procederà, per il comparto impositivo rispetto al quale l'istante ha posto il dubbio, prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione anti abuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo - l'indebito vantaggio fiscale - in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata

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      Diversamente, al riscontro della presenza di indebito vantaggio, si proseguirà nell'analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica e essenzialità del vantaggio indebito).

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        Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi, l'Amministrazione Finanziaria procederà all'analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extra fiscali.

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          Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-bis n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi adesso collegati e non rappresentati dall'istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

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            per i più volenterosi.......recuperate la risoluzione e vedete il caso pratico (se avete già conoscenza della normativa sostanziale trattata)

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              NB: l'interpello non deve essere NECESSARIAMENTE PREVENTIVO RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DELL'OPERAZIONE

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                MA....

                DEVE ESSERE PREVENTIVO RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI (non vi entra proprio sta cosa....)

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                  un esaminatore obsoleto.. vi parla ad un certo punto di VALIDE RAGIONI ECONOMICHE.....panico....aahhaahha


                  VALIDE RAGIONI EXTRAFISCALI MARGINALI (nuova norma) e VALIDE RAGIONI ECONOMICHE (vecchia norma) sono la stessa cosa?

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                    esaminatore spocchioso :

                    (chi deve provare cosa....)

                    in tema di abuso è più corretto parlare di ONERE DIMOSTRATIVO e non ONERE DELLA PROVA.....

                    poichè ONERE DELLA PROVA ( attiene agli elementi di FATTO DI UN GIUDIZIO) mentre gli ONERI DIMOSTRATIVI sono più ampi e estendono fino a ragionamenti e valutazioni......il comma 9......è ONERE DIMOSTRATIVO






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                      IMPORTANTISSIMO

                      validità ed efficacia sul piano civilistico (gli atti quindi non sono nulli) ma SOLO INEFFICACI AI FINI TRIBUTARI

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                      Sto operando...
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