Originariamente inviato da ROL
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
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L'angolo di ROL
				
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??????Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
qui sottodomanda...
quali sono i rapporti con l'art 20 del TUR? (imposta di registro)
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Cmq io non ho ancora visto nullaOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioio sto qua per preparare funzionari assaltatori ....vi fornisco pure le mutande di ghisa...e quella brontola
							
						
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e ho capito mica sono una macchina aaahahhahaahOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Non mi sei piaciuto oggi e neppure un tuo estimatore, tutto qui
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menti sapendo di mentire!!!!Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Cmq io non ho ancora visto nulla
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https://www.ipsoa.it/documents/fisco...re-retroattivoOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
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se ti vuoi fare male....Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
https://www.magistraturaindipendente...tazione-au.htm
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No, qua bisognerebbe approfondireOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioun esaminatore obsoleto..
 vi parla ad un certo punto di VALIDE RAGIONI ECONOMICHE.....panico....aahhaahha
VALIDE RAGIONI EXTRAFISCALI MARGINALI (nuova norma) e VALIDE RAGIONI ECONOMICHE (vecchia norma) sono la stessa cosa?
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Cafone...che ne sai di quel che fanno gli altri?Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
e ho capito mica sono una macchina aaahahhahaah
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La riforma del 2017
L’articolo 1, comma 87 della l. 205/2017 (la c.d. Legge di Bilancio 2018), ha apportato significative modifiche agli articoli 20 e 53-bis del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di registro, d’ora in avanti T.U.R.), rubricati rispettivamente “Interpretazione degli atti” e “Attribuzioni e poteri degli Uffici”, le novità sono apprezzabili in quanto chiariscono la portata applicativa dell’art. 20 TUR in modo tale da restituire all’imposta di registro l’originaria veste di “imposta d’atto”. In particolare viene espressamente vietato di utilizzare elementi estranei all’atto ai fini dell’interpretazione di quest’ultimo, di conseguenza non potrà più essere l’art. 20 TUR il metro per risolvere le eventuali discrepanze tra effetti negoziali e sostanziali dell’atto da registrare. Dall’altra parte, il richiamo dell’art. 10-bis l. 212/2000 nel corpo dell’art. 53-bis consente all’amministrazione finanziaria di riqualificare l’operazione elusiva, anche mediante atti collegati o elementi extra-testuali, solo se ravvisa la violazione dei principi dell’abuso del diritto.
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