Originariamente inviato da ROL
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
L'angolo di ROL
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
qui sottodomanda...
quali sono i rapporti con l'art 20 del TUR? (imposta di registro)
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioio sto qua per preparare funzionari assaltatori ....vi fornisco pure le mutande di ghisa...e quella brontola
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Non mi sei piaciuto oggi e neppure un tuo estimatore, tutto qui
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Cmq io non ho ancora visto nulla
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
??????
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
https://www.magistraturaindipendente...tazione-au.htm
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioun esaminatore obsoleto.. vi parla ad un certo punto di VALIDE RAGIONI ECONOMICHE.....panico....aahhaahha
VALIDE RAGIONI EXTRAFISCALI MARGINALI (nuova norma) e VALIDE RAGIONI ECONOMICHE (vecchia norma) sono la stessa cosa?
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
e ho capito mica sono una macchina aaahahhahaah
Commenta
-
La riforma del 2017
L’articolo 1, comma 87 della l. 205/2017 (la c.d. Legge di Bilancio 2018), ha apportato significative modifiche agli articoli 20 e 53-bis del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di registro, d’ora in avanti T.U.R.), rubricati rispettivamente “Interpretazione degli atti” e “Attribuzioni e poteri degli Uffici”, le novità sono apprezzabili in quanto chiariscono la portata applicativa dell’art. 20 TUR in modo tale da restituire all’imposta di registro l’originaria veste di “imposta d’atto”. In particolare viene espressamente vietato di utilizzare elementi estranei all’atto ai fini dell’interpretazione di quest’ultimo, di conseguenza non potrà più essere l’art. 20 TUR il metro per risolvere le eventuali discrepanze tra effetti negoziali e sostanziali dell’atto da registrare. Dall’altra parte, il richiamo dell’art. 10-bis l. 212/2000 nel corpo dell’art. 53-bis consente all’amministrazione finanziaria di riqualificare l’operazione elusiva, anche mediante atti collegati o elementi extra-testuali, solo se ravvisa la violazione dei principi dell’abuso del diritto.
Commenta
Commenta