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L'angolo di ROL

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    dal lato del contribuente invece la semplice VALIDA RAGIONE ECONOMICA non ti pone al riparo...........anche se c'è questa condizione l'ufficio può comunque qualificare l'operazione abusiva se realizza un vantaggio fiscale indebito contrario alla ratio della norma


    se leggete il caso pratico che vi ho postato con l'interpello capirete meglio.....

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (2)


      chi vuole tradurre la super c.azzola??
      La riscossione provvisoria è consentita per 2/3 solo dopo la sentenza di primo grado

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Quindi sempre la norma dello Statuto del contribuente, ok
        Sì intendevo quello

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          dal lato del contribuente invece la semplice VALIDA RAGIONE ECONOMICA non ti pone al riparo...........anche se c'è questa condizione l'ufficio può comunque qualificare l'operazione abusiva se realizza un vantaggio fiscale indebito contrario alla ratio della norma


          se leggete il caso pratico che vi ho postato con l'interpello capirete meglio.....
          Domani provo a salvare e a leggermi tutto, ora devo scappare



          ​​​​​

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Tutto ciò premesso, di seguito si procederà, per il comparto impositivo rispetto al quale l'istante ha posto il dubbio, prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione anti abuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo - l'indebito vantaggio fiscale - in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata
            infattamente non è un caso che in sede d'interpello

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              off topic

              in passato, per fare fatturato l'a.e al fine di individuare un vantaggio fiscale indebito comparava l'operazione controllata con un altra (Sul quella proposta dall'a.e ) più fisiologica e naturale MA CON ONORE FISCALE MAGGIORE.

              Ora non si può più fare ...quello che veniva chiamato l'abuso dell'abuso...

              tutto questo non basta Più...occorre vedere se il VANTAGGIO sia CONTRARIO ALLA RATIO DELLA NORMA FISCALE AFFERENTE ALL'OPERAZIONE POSTA IN ESSERE .....
              Sul Tesauro pag. 254 c'è scritto che "nella norma non rientrano solo le operazioni del tutto prive di valide ragioni economiche, per le quali lo scopo di risparmio fiscale è l'unica ragione dell'operazione, ma anche le operazioni che hanno scopi deboli, non essenziali, e come fine essenziale quello fiscale, senza il quale l'operazione non sarebbe stata posta in essere. Non è necessario che quello fiscale sia l'unico scopo dell'operazione, ma che sia lo scopo essenziale".

              Quindi la differenza con il passato è che allora si parlava di operazioni prive di valide ragioni economiche e basta?

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                Originariamente inviato da Giobri Visualizza il messaggio

                Domani provo a salvare e a leggermi tutto, ora devo scappare



                ​​​​​
                ecco bravo/a....

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                  Sul Tesauro pag. 254 c'è scritto che "nella norma non rientrano solo le operazioni del tutto prive di valide ragioni economiche, per le quali lo scopo di risparmio fiscale è l'unica ragione dell'operazione, ma anche le operazioni che hanno scopi deboli, non essenziali, e come fine essenziale quello fiscale, senza il quale l'operazione non sarebbe stata posta in essere. Non è necessario che quello fiscale sia l'unico scopo dell'operazione, ma che sia lo scopo essenziale".

                  Quindi la differenza con il passato è che allora si parlava di operazioni prive di valide ragioni economiche e basta?
                  anche se la norma non diceva questo...l'agenzia usciva sempre con questi avvisi......non hai valida ragiona economica? stop...abuso ahahahahah

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                    oppure anche se esistevano 2 strade/norme per arrivare ad un obiettivo, dovevi scegliere quella che ti tassava di più....altrimenti sbaammm avviso di accertamento da abuso del diritto....

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                      il 10-bis (dovrebbe) aver migliorato la situazione...l'unica cosa che non mi è piaciuta ....(l''eliminazione della sanzione penale.....)

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                      Sto operando...
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