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L'angolo di ROL

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    Acquisizioni immobiliari: terreni, capannoni, immobili di pregio e interi compendi immobiliari, anche con il concorso di professionisti, e di figure dirigenziali all’interno dei comuni, diventavano di proprietà di Rocco ANELLO attraverso l’intestazione fittizia a terzi. Ciò permetteva alla cosca, unitamente ad episodi di autoriciclaggio registrati, di acquisire un patrimonio sempre crescente e al riparo da eventuali aggressioni da parte degli organi di legge;

    purtroppo capita.....

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      Sfruttamento del settore boschivo: gli interessi della cosca erano rivolti al remunerativo settore dei tagli boschivi nella zona a cavallo tra le pre-serre vibonesi e catanzaresi. In tale settore la cosca, attraverso l’imprenditore di riferimento, MONTELEONE Nicola Antonio, organico alla consorteria e uomo di fiducia del capo cosca ANELLO Rocco, aveva creato un collaudato meccanismo collusivo di rotazione nell’aggiudicazione delle gare relative agli appalti boschivi, tra gli imprenditori di riferimento delle cosche dei territori limitrofi, IOZZO di Chiaravalle e BRUNO di Vallefiorita, per definire la spartizione dei boschi stessi. Tale meccanismo mafioso, posto in essere attraverso turbative d’asta e illecita concorrenza sleale, godeva dell’appoggio di amministratori e tecnici comunali: MONTELEONE era in grado di muoversi all’interno degli uffici comunali determinando tempistiche e fasi di gara a piacimento della cosca;

      purtroppo capita......

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        a cura di Luca Lunelli


        L’ordinanza di rimessione alla Corte Cost. da parte della Corte di Cassazione (ord. 23.9.2019, n. 23549). In quella che sembra oramai una contesa manifesta tra poteri dello Stato, è intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza di c.s., per dichiarare “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 53 e 3 Cost., dell’art. 20, D.P.R. 131/1986, come risultante dagli interventi apportati dall’art. 1, co. 87, L. 205/17 (...) e dall’art.1, co. 1084, L. 145/18 (...), nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La Corte giustifica “gli odierni dubbi di legittimità costituzionale di una disposizione che vieti la qualificazione giuridica dell’atto (anche) in ragione di atti collegati” sulla base dell’orientamento giurisprudenziale relativo alla precedente versione dell’art. 20; questo perché una lettura dell’art. 20, D.P.R. 131/1986, nel senso poi adottato dal Legislatore del 2018, potrebbe porsi “in disaccordo con l’art. 53 Cost.”, dato che il ruolo di imposizione della ricchezza espressa dall’atto “iscrive a pieno titolo l’imposta di registro nell’ambito dei principi impositivi di matrice costituzionale e, segnatamente, nella previsione di cui all’art. 53 Cost.”. Ne deriva che “l’esenzione del collegamento negoziale dall’opera di qualificazione giuridica dell’atto produce l’effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva”. In sostanza “il fatto che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva fa sì che la forza economica espressa dall’atto (la cui considerazione in termini sostanziali e di effettività è … indubitabilmente insita anche nell’attuale formulazione dell’art. 20), costituisca, al tempo stesso, fondamento e limite dell’imposizione, di cui definisce sia la legittimazione solidaristica sua la misura esigibile”



        Premesso che simili “torsioni” giurisprudenziali non giovano alla certezza del diritto, c’è da augurarsi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si opponga alla pretesa declaratoria di incostituzionalità, posto che si tratta di norma fortemente voluta dal Legislatore e, soprattutto, su cui sono intervenuti ben due Governi espressione di due distinte (e distanti) maggioranze parlamentari, avendo certamente presenti le posizioni della Giurisprudenza ed anzi intendendo porre termine ad esse.

        https://www.youtube.com/watch?v=WOLUFdQ6z-o

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          a cura di Luca Lunelli


          L’ordinanza di rimessione alla Corte Cost. da parte della Corte di Cassazione (ord. 23.9.2019, n. 23549). In quella che sembra oramai una contesa manifesta tra poteri dello Stato, è intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza di c.s., per dichiarare “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 53 e 3 Cost., dell’art. 20, D.P.R. 131/1986, come risultante dagli interventi apportati dall’art. 1, co. 87, L. 205/17 (...) e dall’art.1, co. 1084, L. 145/18 (...), nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La Corte giustifica “gli odierni dubbi di legittimità costituzionale di una disposizione che vieti la qualificazione giuridica dell’atto (anche) in ragione di atti collegati” sulla base dell’orientamento giurisprudenziale relativo alla precedente versione dell’art. 20; questo perché una lettura dell’art. 20, D.P.R. 131/1986, nel senso poi adottato dal Legislatore del 2018, potrebbe porsi “in disaccordo con l’art. 53 Cost.”, dato che il ruolo di imposizione della ricchezza espressa dall’atto “iscrive a pieno titolo l’imposta di registro nell’ambito dei principi impositivi di matrice costituzionale e, segnatamente, nella previsione di cui all’art. 53 Cost.”. Ne deriva che “l’esenzione del collegamento negoziale dall’opera di qualificazione giuridica dell’atto produce l’effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva”. In sostanza “il fatto che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva fa sì che la forza economica espressa dall’atto (la cui considerazione in termini sostanziali e di effettività è … indubitabilmente insita anche nell’attuale formulazione dell’art. 20), costituisca, al tempo stesso, fondamento e limite dell’imposizione, di cui definisce sia la legittimazione solidaristica sua la misura esigibile”



          Premesso che simili “torsioni” giurisprudenziali non giovano alla certezza del diritto, c’è da augurarsi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si opponga alla pretesa declaratoria di incostituzionalità, posto che si tratta di norma fortemente voluta dal Legislatore e, soprattutto, su cui sono intervenuti ben due Governi espressione di due distinte (e distanti) maggioranze parlamentari, avendo certamente presenti le posizioni della Giurisprudenza ed anzi intendendo porre termine ad esse.

          https://www.youtube.com/watch?v=WOLUFdQ6z-o
          https://www.magistraturaindipendente...tazione-au.htm

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            caso pratico....(vecchio/nuovo)
            https://www.studiocerbone.com/commis...a-di-registro/

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              ii) la falsa applicazione dell’art. 20 TUR e, ad ogni modo, l’illegittima riqualificazione di più atti alla stregua di una operazione unitaria di cessione d’azienda nonché l’assenza, nel caso di specie, di qualsivoglia profilo elusivo

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                ii) la falsa applicazione dell’art. 20 TUR e, ad ogni modo, l’illegittima riqualificazione di più atti alla stregua di una operazione unitaria di cessione d’azienda nonché l’assenza, nel caso di specie, di qualsivoglia profilo elusivo
                https://www.ecnews.it/linterpretazio...a-del-diritto/

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                  Diritto21 Luglio 2020 La Consulta promuove l’articolo 20 del Tur: stop alla riqualificazione degli atti



                  https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/...e-atti-ADXwaaf

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                    350 milioni di euro in IVA evasa tra il 2013 ed il 2019: è questa l’ipotesi alla base dell’inchiesta firmata dalla Procura della Repubblica di Genova, che nel mirino ha messo Booking.com relativamente all’intermediazione sugli affitti delle abitazioni di privati senza partite IVA
                    https://www.punto-informatico.it/boo...sione-fiscale/

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                      350 milioni di euro in IVA evasa tra il 2013 ed il 2019: è questa l’ipotesi alla base dell’inchiesta firmata dalla Procura della Repubblica di Genova, che nel mirino ha messo Booking.com relativamente all’intermediazione sugli affitti delle abitazioni di privati senza partite IVA
                      https://www.punto-informatico.it/boo...sione-fiscale/
                      se la struttura ricettiva ha la partita Iva, essa si di dovrà fare carico del versamento in regime di inversione contabile. Se la struttura non ha partita Iva, dovrà essere invece il portale ad identificarsi in Italia e ad emettere fattura con Iva Italiana“.

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