Di conseguenza, la società è chiamata a indicare specificamente e in concreto quali situazioni e/o atti avrebbe potuto esibire qualora fosse stata predisposta la fase del contraddittorio preventivo.
In conclusione, il ricorso dell’Agenzia trova accoglimento in sede di legittimità. Per la Corte suprema, il contribuente che denuncia la mancata attivazione del contraddittorio endo-procedimentale non può richiamare, quale affievolimento del generale principio di ripartizione dell’onere probatorio, il comportamento adottato dall’ufficio in sede di mediazione; ma, al contrario, dovrà indicare la sussistenza oggettiva di circostanze estintive e/o modificative, in tutto o in parte, dell’originaria pretesa tributaria, al fine di avvalorare la sua posizione di richiamo del disposto di cui all’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...ontraddittorio
In conclusione, il ricorso dell’Agenzia trova accoglimento in sede di legittimità. Per la Corte suprema, il contribuente che denuncia la mancata attivazione del contraddittorio endo-procedimentale non può richiamare, quale affievolimento del generale principio di ripartizione dell’onere probatorio, il comportamento adottato dall’ufficio in sede di mediazione; ma, al contrario, dovrà indicare la sussistenza oggettiva di circostanze estintive e/o modificative, in tutto o in parte, dell’originaria pretesa tributaria, al fine di avvalorare la sua posizione di richiamo del disposto di cui all’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
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