La disciplina fiscale dei “super ammortamenti” – e di riflesso anche quella degli “iper ammortamenti” – opera in deroga al novellato principio di “derivazione rafforzata” recentemente introdotto anche per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, in virtù del rinvio operato dal nuovo articolo 83, comma 1-bis, del Tuir, alle disposizioni attuative emanate per i soggetti IAS (D.M. 1.4.2009 n. 48 e il D.M. 8.6.2011). Pertanto, anche per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale: la maggiorazione in parola si traduce, infatti, in una variazione in diminuzione che opera in via extracontabile (circolare 4/E/2017). Si precisa, altresì, che il principio di derivazione rafforzata è, inoltre, derogato, ai soli fini della quantificazione della maggiorazione del “super ammortamento”, con riferimento alla determinazione del costo dei beni agevolabili (circolare 4/E/2017). Per completezza si ricorda che l’agevolazione riguarda anche gli investimenti in leasing, e che in ogni caso la deduzione del 150% incide solamente sulle quote di ammortamento o sulle quote capitale dei canoni di locazione finanziaria, mentre non ha alcun effetto in relazione alla determinazione della plusvalenza o minusvalenza all’atto della cessione dei beni, né per quanto riguarda il calcolo della quota deducibile delle spese di manutenzione ordinaria (il 5% del costo dei beni strumentali tiene conto del solo costo di acquisto).
https://www.ecnews.it/iper-ammortame...ne-rafforzata/
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