annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    https://www.ecnews.it/reverse-charge...artita-iva-it/

    Commenta


      per l'"esamino"... è nà bestia d'esame ahahaah



      il sistema dell’inversione contabile è applicato attraverso due modalità alternative, distinte a seconda che

      il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva stabilito fuori dall’Unione Europea o all’interno dell’Ue.

      Nel primo caso – ipotesi fornitore extracomunitario – il committente/cessionario italiano deve emettere un’autofattura, esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica (in formato cartaceo), riepilogandola nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (scadenza modificata con la conversione in legge del D.L. 124/2019).

      Nel secondo caso invece – fornitore stabilito in altro Stato dell’Ue – il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993, ossia integrando la fattura ricevuta con l’imposta italiana. Essendo la controparte estera un soggetto non stabilito in Italia, l’operazione è esclusa dalla fatturazione elettronica (integrazione materiale della fattura cartacea del fornitore/prestatore comunitario) e dovrà essere comunicata nell’esterometro e nel modello INTRA-2 di riferimento (salvo che quest’ultimo adempimento sia già stato assolto dalla partita Iva IT del soggetto estero e al superamento delle soglie di rilevanza introdotte dal 2018).

      Commenta


        ancora.....altro concetto (ricordatevi che sono due definizioni diverse di S.O

        il concetto di stabile organizzazione non è esclusivo delle imposte dirette, ma esiste anche ai fini Iva.

        La Corte di Giustizia ha nel tempo formulato dei parametri per individuarla, in quanto non sono i criteri Ocse, applicabili ai fini delle imposte dirette, a definire tale concetto ai fini Iva.

        Il concetto di stabile organizzazione, ai fini Iva, ha una rilevanza sostanziale per quanto riguarda l’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi; per quanto riguarda le cessioni di beni, infatti, la territorialità delle operazioni viene di norma determinata dalla localizzazione dei beni, e la presenza o meno di stabili organizzazioni può solo, al limite, cambiare il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta.

        Nelle prestazioni di servizi generiche, individuate dal nostro articolo 7-ter, il prestatore ha la necessità di capire chi sia il committente, in quanto la normativa, comunitaria e domestica, stabilisce che deve considerarsi soggetto passivo stabilito nello Stato la stabile organizzazione in Italia di soggetto estero, limitatamente alle prestazioni da essa ricevute. Ad esempio, se il committente delle stesse è una società estera si applica l’articolo 7-ter, mentre se è la sua stabile organizzazione italiana si deve applicare l’Iva.



        Commenta


          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          ancora.....altro concetto (ricordatevi che sono due definizioni diverse di S.O

          il concetto di stabile organizzazione non è esclusivo delle imposte dirette, ma esiste anche ai fini Iva.

          La Corte di Giustizia ha nel tempo formulato dei parametri per individuarla, in quanto non sono i criteri Ocse, applicabili ai fini delle imposte dirette, a definire tale concetto ai fini Iva.

          Il concetto di stabile organizzazione, ai fini Iva, ha una rilevanza sostanziale per quanto riguarda l’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi; per quanto riguarda le cessioni di beni, infatti, la territorialità delle operazioni viene di norma determinata dalla localizzazione dei beni, e la presenza o meno di stabili organizzazioni può solo, al limite, cambiare il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta.

          Nelle prestazioni di servizi generiche, individuate dal nostro articolo 7-ter, il prestatore ha la necessità di capire chi sia il committente, in quanto la normativa, comunitaria e domestica, stabilisce che deve considerarsi soggetto passivo stabilito nello Stato la stabile organizzazione in Italia di soggetto estero, limitatamente alle prestazioni da essa ricevute. Ad esempio, se il committente delle stesse è una società estera si applica l’articolo 7-ter, mentre se è la sua stabile organizzazione italiana si deve applicare l’Iva.


          Posto che non è per nulla chiaro come fa un prestatore a capire se sta operando a favore di un soggetto estero o della sua stabile organizzazione, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni precise e lo ha fatto con l’articolo 11 del Regolamento 282/2011, il quale stabilisce che il prestatore deve innanzitutto guardare la natura e l’utilizzazione del servizio fornito; qualora tale test non dia un risultato accettabile, è necessario esaminare il contratto, l’ordinativo, il numero di partita Iva comunicato dal destinatario e la provenienza del pagamento e, se ancora non si arriva ad una soluzione chiara, o se i servizi sono utilizzati ai fini promiscui, il prestatore deve considerare che il committente è la “sede”.

          Per fare un esempio, se ad un fiscalista viene chiesta, da una società estera con stabile organizzazione in Italia, una consulenza sulle imposte immobiliari dovute in Italia dalla Stabile organizzazione, l’operazione va fatturata con Iva, in quanto il committente risulta essere la stabile organizzazione, mentre se si dovesse dare una consulenza alla società estera su operazioni di business che non hanno a che fare con quelli svolti dalla stabile organizzazione in Italia, la fattura andrebbe fatta con l’articolo 7-ter.

          Commenta


            A. è risultato, allo stesso tempo, corruttore di B., che provvedeva ad assegnargli gli appalti, e suo “socio in affari”, mediante la costituzione in comune di società utilizzate per reimpiegare gli ingenti proventi illeciti.

            Tramite una di queste aziende, la Società Sportiva Romana S.r.l., è stata portata a termine l’acquisizione del “Salaria Sport Village”, successivamente ampliato e rinnovato.

            Commenta


              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              A. è risultato, allo stesso tempo, corruttore di B., che provvedeva ad assegnargli gli appalti, e suo “socio in affari”, mediante la costituzione in comune di società utilizzate per reimpiegare gli ingenti proventi illeciti.

              Tramite una di queste aziende, la Società Sportiva Romana S.r.l., è stata portata a termine l’acquisizione del “Salaria Sport Village”, successivamente ampliato e rinnovato.
              http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...della-capitale

              Commenta


                https://roma.corriere.it/notizie/cro...5267730d.shtml

                Commenta


                  Il controllo sull’effettiva spettanza del bonus del 110% si applicherà nei confronti dei soggetti beneficiari che eserciteranno l’opzione per lo sconto o la cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate, nei confronti del beneficiario originario della detrazione, effettuerà le verifiche documentali nell’ambito delle attività ordinarie di controllo.

                  ????????



                  https://www.informazionefiscale.it/e...ento-in-arrivo

                  Commenta


                    ordinarie?????? me vatt spicc ...

                    Commenta


                      L’Agenzia delle Entrate farà del suo meglio per evitare di trasformare in un flop lo strumento dell’ecobonus del 110%, seppur nella consapevolezza delle varie criticità operative.........meeeeeee aahhahahahaha

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X