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L'angolo di ROL
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per l'"esamino"... è nà bestia d'esame ahahaah
il sistema dell’inversione contabile è applicato attraverso due modalità alternative, distinte a seconda che
il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva stabilito fuori dall’Unione Europea o all’interno dell’Ue.
Nel primo caso – ipotesi fornitore extracomunitario – il committente/cessionario italiano deve emettere un’autofattura, esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica (in formato cartaceo), riepilogandola nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (scadenza modificata con la conversione in legge del D.L. 124/2019).
Nel secondo caso invece – fornitore stabilito in altro Stato dell’Ue – il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993, ossia integrando la fattura ricevuta con l’imposta italiana. Essendo la controparte estera un soggetto non stabilito in Italia, l’operazione è esclusa dalla fatturazione elettronica (integrazione materiale della fattura cartacea del fornitore/prestatore comunitario) e dovrà essere comunicata nell’esterometro e nel modello INTRA-2 di riferimento (salvo che quest’ultimo adempimento sia già stato assolto dalla partita Iva IT del soggetto estero e al superamento delle soglie di rilevanza introdotte dal 2018).
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ancora.....altro concetto (ricordatevi che sono due definizioni diverse di S.O
il concetto di stabile organizzazione non è esclusivo delle imposte dirette, ma esiste anche ai fini Iva.
La Corte di Giustizia ha nel tempo formulato dei parametri per individuarla, in quanto non sono i criteri Ocse, applicabili ai fini delle imposte dirette, a definire tale concetto ai fini Iva.
Il concetto di stabile organizzazione, ai fini Iva, ha una rilevanza sostanziale per quanto riguarda l’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi; per quanto riguarda le cessioni di beni, infatti, la territorialità delle operazioni viene di norma determinata dalla localizzazione dei beni, e la presenza o meno di stabili organizzazioni può solo, al limite, cambiare il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta.
Nelle prestazioni di servizi generiche, individuate dal nostro articolo 7-ter, il prestatore ha la necessità di capire chi sia il committente, in quanto la normativa, comunitaria e domestica, stabilisce che deve considerarsi soggetto passivo stabilito nello Stato la stabile organizzazione in Italia di soggetto estero, limitatamente alle prestazioni da essa ricevute. Ad esempio, se il committente delle stesse è una società estera si applica l’articolo 7-ter, mentre se è la sua stabile organizzazione italiana si deve applicare l’Iva.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioancora.....altro concetto (ricordatevi che sono due definizioni diverse di S.O
il concetto di stabile organizzazione non è esclusivo delle imposte dirette, ma esiste anche ai fini Iva.
La Corte di Giustizia ha nel tempo formulato dei parametri per individuarla, in quanto non sono i criteri Ocse, applicabili ai fini delle imposte dirette, a definire tale concetto ai fini Iva.
Il concetto di stabile organizzazione, ai fini Iva, ha una rilevanza sostanziale per quanto riguarda l’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi; per quanto riguarda le cessioni di beni, infatti, la territorialità delle operazioni viene di norma determinata dalla localizzazione dei beni, e la presenza o meno di stabili organizzazioni può solo, al limite, cambiare il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta.
Nelle prestazioni di servizi generiche, individuate dal nostro articolo 7-ter, il prestatore ha la necessità di capire chi sia il committente, in quanto la normativa, comunitaria e domestica, stabilisce che deve considerarsi soggetto passivo stabilito nello Stato la stabile organizzazione in Italia di soggetto estero, limitatamente alle prestazioni da essa ricevute. Ad esempio, se il committente delle stesse è una società estera si applica l’articolo 7-ter, mentre se è la sua stabile organizzazione italiana si deve applicare l’Iva.
Per fare un esempio, se ad un fiscalista viene chiesta, da una società estera con stabile organizzazione in Italia, una consulenza sulle imposte immobiliari dovute in Italia dalla Stabile organizzazione, l’operazione va fatturata con Iva, in quanto il committente risulta essere la stabile organizzazione, mentre se si dovesse dare una consulenza alla società estera su operazioni di business che non hanno a che fare con quelli svolti dalla stabile organizzazione in Italia, la fattura andrebbe fatta con l’articolo 7-ter.
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A. è risultato, allo stesso tempo, corruttore di B., che provvedeva ad assegnargli gli appalti, e suo “socio in affari”, mediante la costituzione in comune di società utilizzate per reimpiegare gli ingenti proventi illeciti.
Tramite una di queste aziende, la Società Sportiva Romana S.r.l., è stata portata a termine l’acquisizione del “Salaria Sport Village”, successivamente ampliato e rinnovato.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioA. è risultato, allo stesso tempo, corruttore di B., che provvedeva ad assegnargli gli appalti, e suo “socio in affari”, mediante la costituzione in comune di società utilizzate per reimpiegare gli ingenti proventi illeciti.
Tramite una di queste aziende, la Società Sportiva Romana S.r.l., è stata portata a termine l’acquisizione del “Salaria Sport Village”, successivamente ampliato e rinnovato.
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Il controllo sull’effettiva spettanza del bonus del 110% si applicherà nei confronti dei soggetti beneficiari che eserciteranno l’opzione per lo sconto o la cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate, nei confronti del beneficiario originario della detrazione, effettuerà le verifiche documentali nell’ambito delle attività ordinarie di controllo.
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https://www.informazionefiscale.it/e...ento-in-arrivo
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