Tutto ciò premesso, di seguito si procederà, per il comparto impositivo rispetto al quale l'istante ha posto il dubbio, prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione anti abuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo - l'indebito vantaggio fiscale - in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata
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L'angolo di ROL
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Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-bis n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi adesso collegati e non rappresentati dall'istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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esaminatore spocchioso :
(chi deve provare cosa....)
in tema di abuso è più corretto parlare di ONERE DIMOSTRATIVO e non ONERE DELLA PROVA.....
poichè ONERE DELLA PROVA ( attiene agli elementi di FATTO DI UN GIUDIZIO) mentre gli ONERI DIMOSTRATIVI sono più ampi e estendono fino a ragionamenti e valutazioni......il comma 9......è ONERE DIMOSTRATIVO
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