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L'angolo di ROL

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    Al verificarsi di situazioni eccezionali a carattere generale tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa con decreto:
    A per non più di ventiquattro mesi
    B per non più di diciotto mesi
    C per non più di dodici mesi

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      Secondo le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, i ruoli si distinguono in:
      A principali, suppletivi, speciali e straordinari
      B principali, speciali e straordinari
      C ordinari e straordinari

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        La riscossione delle somme indicate nell'avviso di accertamento iva dell'anno x.....può essere affidata dall'A,e all'agente della riscossione in presenza di fondato pericolo della riscossione
        a) decorsi almeno 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento
        b) decorsi almeno 90 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento
        c) decorsi almeno 180 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento
        B art 29 d.l. n 78/2010

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          Che rapporto c'è tra il ruolo e la cartella di pagamento?
          A la cartella di pagamento è successiva al ruolo e con essa l'interessato ha conoscenza dei dati contenuti nel ruolo
          B La cartella di pagamento si trasforma nel ruolo dopo che è stato infruttuosamente inviato l'avviso di mora
          C La cartella di pagamento precede il ruolo
          C)

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            La riscossione di un'imposta può avvenire in via anticipata rispetto al verificarsi del presupposto dell'imposta stessa?
            a) no, mai
            b) no, tranne sei soli casi di imposta sostitutiva
            c) si

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              L'utilizzo in compensazione nel 2009, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/97, di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito:
              A con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti
              B con la sanzione del 30% della misura dei crediti inesistenti
              C con la sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
              A)

              Ultima modifica di strelizia; 23-10-2018, 09:43.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                L'utilizzo in compensazione nel 2009, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/97, di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito:
                A con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti
                B con la sanzione del 30% della misura dei crediti inesistenti
                C con la sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
                qui il discorso è un pò più complesso in quanto dopo la modifica del 2015

                Con la definizione, il Legislatore, pertanto delinea il campo di applicazione delle sanzioni, ovvero:
                • sanzione dal 100% al 200% per i crediti inesistenti (come definiti dal D.Lgs. 158/2015) non riscontrabile in sede di controllo di dichiarazione;
                • 30% solo per quelli riscontrabili in sede di liquidazione della dichiarazione.---> AVVISO BONARIO

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                  in tutti i concorsi dal 2002......solo queste domande in termini di riscossione........(così vi fate un'idea.....)

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                    davvero poche....

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                      Qual è la norma ? In quell'articolo non c'è nulla. Trovata art. 13 comma 5 D.lgs. 471/97
                      Ultima modifica di strelizia; 23-10-2018, 10:02.

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