Al verificarsi di situazioni eccezionali a carattere generale tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa con decreto: | |||||
A | per non più di ventiquattro mesi | ||||
B | per non più di diciotto mesi | ||||
C | per non più di dodici mesi |
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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLa riscossione delle somme indicate nell'avviso di accertamento iva dell'anno x.....può essere affidata dall'A,e all'agente della riscossione in presenza di fondato pericolo della riscossione
a) decorsi almeno 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento
b) decorsi almeno 90 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento
c) decorsi almeno 180 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento
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C)Che rapporto c'è tra il ruolo e la cartella di pagamento? A la cartella di pagamento è successiva al ruolo e con essa l'interessato ha conoscenza dei dati contenuti nel ruolo B La cartella di pagamento si trasforma nel ruolo dopo che è stato infruttuosamente inviato l'avviso di mora C La cartella di pagamento precede il ruolo
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L'utilizzo in compensazione nel 2009, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/97, di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito: A con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti B con la sanzione del 30% della misura dei crediti inesistenti C con la sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni A)
Ultima modifica di strelizia; 23-10-2018, 10:43.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioL'utilizzo in compensazione nel 2009, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/97, di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito: A con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti B con la sanzione del 30% della misura dei crediti inesistenti C con la sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
Con la definizione, il Legislatore, pertanto delinea il campo di applicazione delle sanzioni, ovvero:
• sanzione dal 100% al 200% per i crediti inesistenti (come definiti dal D.Lgs. 158/2015) non riscontrabile in sede di controllo di dichiarazione;
• 30% solo per quelli riscontrabili in sede di liquidazione della dichiarazione.---> AVVISO BONARIO
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