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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    avete studiato la fattura elettronica?
    Si, ho dato una lettura a qualcosa, ma non ho ancora ripassato l'iva. Approfondirò poi...ho letto invece la guida ISA

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      Con l’introduzione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il documento valido fiscalmente è il documento in formato xml ricevuto tramite il Sistema di Interscambio. La sola fattura “cartacea” non ha rilevanza e non dà diritto alla detrazione Iva


      ci sono esoneri?
      L’esonero dalla fatturazione elettronica concesso a tali soggetti (..........) non è un divieto (come per gli operatori sanitari), tanto che i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici; infatti, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all’emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti.

      Occorre peraltro ricordare che, qualora il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Si, ho dato una lettura a qualcosa, ma non ho ancora ripassato l'iva. Approfondirò poi...ho letto invece la guida ISA
        https://www.corriere.it/dataroom-mil...-q6Io2lCc4Ngj4

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          Con l’introduzione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il documento valido fiscalmente è il documento in formato xml ricevuto tramite il Sistema di Interscambio. La sola fattura “cartacea” non ha rilevanza e non dà diritto alla detrazione Iva


          ci sono esoneri?
          Contribuenti minimi, forfettari

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            L’esonero dalla fatturazione elettronica concesso a tali soggetti (..........) non è un divieto (come per gli operatori sanitari), tanto che i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici; infatti, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all’emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti.

            Occorre peraltro ricordare che, qualora il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.
            Gli obblighi collegati alla fatturazione elettronica non riguardano i soggetti non residenti ancorché identificati in Italia

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              L’esonero dalla fatturazione elettronica concesso a tali soggetti (..........) non è un divieto (come per gli operatori sanitari), tanto che i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici; infatti, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all’emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti.

              Occorre peraltro ricordare che, qualora il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.
              Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

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                Dal 1° gennaio 2019 il codice destinatario è diventato un nuovo dato anagrafico che il fornitore deve obbligatoriamente gestire per inviare il file fattura al proprio cliente.Qualora il cliente non comunichi alcuna informazione al fornitore (e non abbia registrato l’indirizzo telematico,) il cedente non può che esporre il valore “0000000” nel campo Codice Destinatario della fattura: in tal caso, l’unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere, dal portale “Fatture e corrispettivi

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                  L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

                  • per gli atti, registri e documenti il versamento dell’imposta di bollo va effettuato secondo le regole originarie previste dal comma 2 dell'art 6 del D.M. 17 giugno 2014 : in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
                  • per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23 aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).

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                    Perché si riferiscono solo ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria e ai dati dichiarati negli anni passati?

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                      contenuto obbligatorio della fattura elettronica..(gli stessi dell'art 21 comma 2 dpr 633/72..+..............?????

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