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Perché Rol, spero mi chiedano la tassazione ad oggi non riferita a dividendi del 2015 o 2016...Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ahhhhh...scusa core ahahahhaah va bene va bene.....bravissima!!!!
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E quindi? Com'è? dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate percepiti da persone fisiche soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
(“per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti”)
per le persone fisiche imprenditori la percentuale non è del 58,14%?Ultima modifica di strelizia; 12-11-2019, 10:00.
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no volevo dirti che hanno previsto un periodo transitorio (per applicare il passato devi deliberare entro quella data)Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
E quindi? Com'è? dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate percepiti da persone fisiche soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%
per le persone fisiche imprenditori la percentuale non è del 58,14%?
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I reati contro le PAOriginariamente inviato da checcom Visualizza il messaggioStrelizia, per diritto penale come ti sei organizzata? su quali argomenti ti concentri?
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definizioni generali e reati contro la P:AOriginariamente inviato da checcom Visualizza il messaggioStrelizia, per diritto penale come ti sei organizzata? su quali argomenti ti concentri?
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A partire dai dividendi conseguiti dall’esercizio 2018 si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%, ai soci sia titolari di partecipazioni qualificate che non.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
(“per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti”)
In definitiva, gli utili prodotti fino al 2017 incluso, se distribuiti dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continueranno ad essere tassati secondo il regime previgente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ed inclusione parziale del dividendo nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote progressive ordinarie Irpef ed alle addizionali regionali e comunali.
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Con l’introduzione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il documento valido fiscalmente è il documento in formato xml ricevuto tramite il Sistema di Interscambio. La sola fattura “cartacea” non ha rilevanza e non dà diritto alla detrazione IvaOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioavete studiato la fattura elettronica?
ci sono esoneri?
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