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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Non si dilatano ancora di più i tempi così? Bisognerebbe modificare i termini della prescrizione a quel punto...
    decadenza.......NON PRESCRIZIONE

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      devi fare sempre verifica sul testo.....(io servo per fare la scrematura)
      Su questo non c'è dubbio...

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        Trattato di Lisbona......si devono adeguare (altrimenti in contenzioso si può anche perdere)

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          decadenza.......NON PRESCRIZIONE
          Si, hai ragione. Mi confondo, anche se conosco la differenza. Vedi perché mi ripasso tutto?

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

            Si, hai ragione. Mi confondo, anche se conosco la differenza. Vedi perché mi ripasso tutto?
            anch'io...
            (mi confondevo)

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Si, hai ragione. Mi confondo, anche se conosco la differenza. Vedi perché mi ripasso tutto?
              c'è una novità sulla prescrizione dei crediti tributari...

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                Parli di questo?

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                  Nel diritto tributario sono previsti, in prevalenza, termini di decadenza (per il potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo per l’Amministrazione Finanziaria e per il diritto al rimborso per il contribuente). Una volta impedita la decadenza, con il compimento dell’atto indicato, diviene operante la prescrizione del diritto di credito tributario.

                  Solo per alcuni diritti di credito tributario sono previsti esclusivamente - ovvero senza previsione di decadenza - termini di prescrizione.

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Parli di questo?
                    che centra questo?

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Nel diritto tributario sono previsti, in prevalenza, termini di decadenza (per il potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo per l’Amministrazione Finanziaria e per il diritto al rimborso per il contribuente). Una volta impedita la decadenza, con il compimento dell’atto indicato, diviene operante la prescrizione del diritto di credito tributario.

                      Solo per alcuni diritti di credito tributario sono previsti esclusivamente - ovvero senza previsione di decadenza - termini di prescrizione.
                      E’ opportuno, poi, ricordare che la Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) all’art. 3, comma 3, dispone che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati, pur dovendosi rilevare che la disposizione, poiché contenuta in legge ordinaria, può essere derogata da altra legge ordinaria .

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