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L'angolo di ROL

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    Ai fini iva, salvo eccezioni e deroghe previste e i casi espressamente indicati, quando si considerano effettuate le cessioni di beni mobili (domanda del 2002)

    a) nel momento della stipulazione
    b) nel momento della consegna o della spedizione
    c) esclusivamente all'emissione della fattura

    livello 1 di difficoltà....(richiesta solo del criterio generale)


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      idem qui...

      Ai fini iva per le prestazioni di servizi, l'operazione si considera effettuata:
      a) al momento del pagamento del corrispettivo
      b) al momento di ultimazione della prestazione
      c) al momento della stipula del contratto

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        morale della favola chi vuole avere qualche cartuccia in più rispetto agli altri studierà le deroghe ecc....chi non ha tempo per studiare potrebbe tentare solo con i criteri generali.

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          Mafia, sequestrati 150 milioni all’editore Ciancio Sanfilippo: anche i quotidiani La Sicilia e La Gazzetta del Mezzogiorno

          https://www.ilfattoquotidiano.it/201...iorno/4645720/

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            Mafia, sequestrati 150 milioni all’editore Ciancio Sanfilippo: anche i quotidiani La Sicilia e La Gazzetta del Mezzogiorno

            https://www.ilfattoquotidiano.it/201...iorno/4645720/
            I 52 milioni trovati in Svizzera – Già nel 2015 nell’avviso di conclusione delle indagini la procura annotava di aver trovato cinquantadue milioni di euro depositati in Svizzera e non dichiarati in occasione dei precedenti scudi fiscali.“In quelli per i quali sono state sin qui ottenute le necessarie informazioni – spiegavano i pm – sono risultate depositate ingenti somme di denaro, 52.695.031 euro che non erano state dichiarate in occasione di precedenti scudi fiscali”. Davanti ai pm, Ciancio aveva provato a giustificare l’origine di quelle somme, ma la sua auto difesa non aveva convinto gli inquirenti, che anzi specificano come “la successiva indicazione da parte dell’indagato della provenienza delle somme, non documentata, abbia trovato smentita negli accertamenti condotti”. In pratica il principale editore del Sud Italia non è riuscito a giustificare la provenienza del tesoretto inviato Oltralpe. Già una prima richiesta di sequestro da parte della procura era stata respinta. Questa volta, invece, è arrivato il via libera.

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              I 52 milioni trovati in Svizzera – Già nel 2015 nell’avviso di conclusione delle indagini la procura annotava di aver trovato cinquantadue milioni di euro depositati in Svizzera e non dichiarati in occasione dei precedenti scudi fiscali.“In quelli per i quali sono state sin qui ottenute le necessarie informazioni – spiegavano i pm – sono risultate depositate ingenti somme di denaro, 52.695.031 euro che non erano state dichiarate in occasione di precedenti scudi fiscali”. Davanti ai pm, Ciancio aveva provato a giustificare l’origine di quelle somme, ma la sua auto difesa non aveva convinto gli inquirenti, che anzi specificano come “la successiva indicazione da parte dell’indagato della provenienza delle somme, non documentata, abbia trovato smentita negli accertamenti condotti”. In pratica il principale editore del Sud Italia non è riuscito a giustificare la provenienza del tesoretto inviato Oltralpe. Già una prima richiesta di sequestro da parte della procura era stata respinta. Questa volta, invece, è arrivato il via libera.
              I magistrati hanno iniziato a verificare i fondi che Ciancio deteneva in Svizzera, intestati ad alcune fiduciarie del Liectenstein. Ma una prima richiesta di sequestro viene respinta. Così la procura affida alla società “Pwc”, una società internazionale che si occupa di revisione di bilanci e consulenza legale, di esaminare tutte le evoluzioni del patrimonio dell’imprenditore catanese dal 1979 al 2014. Il 10 luglio dell’anno scorso, i pm Antonino Fanara e Agata Santonocito formulano le loro conclusioni. E arriva la richiesta di sequestro e confisca. Fondata sull'analisi di 1.500 bilanci. E alla fine sono emerse delle “sproporzioni” nelle casse delle società, per l’ingresso di capitali non ben identificati.

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                https://www.youtube.com/watch?v=iBspX_550S8

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                  L’art. 70, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che l’IVA all’importazione è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione secondo le disposizioni doganali relative ai diritti di confine contenute nel D.P.R. n. 43/1973.
                  Quindi l'iva all'importazione è un'imposta monofase

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                    eccezioni...

                    Esistono alcune ipotesi (tassative) in cui l’IVA dovuta in sede di importazione, anziché essere riscossa in dogana, è applicata con le stesse modalità previste per le corrispondenti cessioni interne.
                    Qual è l'art. del D. PR. 633/72?

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                      in realtà è già da un pò......

                      era questo...----> in TEMA DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

                      prima era previsto un termine triennale (a pena di DECADENZA) per l'avvio dell'espropriazione forzata (se non rispettavo il termine si annullava tutto...e buon pace per il recupero) Ora invece questo inciso non è più nella norma...quindi.....ORA VIGE IL TERMINE ORDINARIO DI PRESCRIZIONE OSSIA 10 anni.
                      Artt. 49-50 D.PR. 602/73?

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                      Sto operando...
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