Come previsto per il diritto civile, la prescrizione dei diritti di credito tributario non è rilevabile di ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dall’interessato (contribuente o ente impositore per i diritti di rimborso del primo) e ad essa si applicano le stesse cause di sospensione e di interruzione.
Per i diritti di credito tributario la prescrizione decorre dal momento in cui l’iscrizione a ruolo è esecutiva.
Per i diritti di credito tributario la prescrizione decorre dal momento in cui l’iscrizione a ruolo è esecutiva.
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