i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato (che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa) sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.
Modifiche alle operazioni infragruppo (transfer price, dunque), giusto?
Il trasferimento all’estero di soggetti titolari di reddito di impresa (e quindi imprenditori individuali, società di capitali, società di persone, enti commerciali, enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Di conseguenza il contribuente viene assoggettato a tassazione sul valore normale dei beni trasferiti.
POI, UN BEL GIORNO (GUARDA CASO) TUTTO QUESTO NON VALE PIU'......LO CHIEDE L'eUROPA AHAHAHAHAHAAHHA
Il pm Christine von Borries indaga per appropriazione indebita in concorso due sole persone: l’avvocato pugliese Salvatore Castellaneta, 58 anni di Fasano, e il manager del lusso Carmine Rotondaro, 44 anni di Cosenza e residente nel Principato di Monaco. I due stavano mandando la somma in Svizzera https://www.ilfattoquotidiano.it/201...lioni/4261183/
Il trasferimento all’estero di soggetti titolari di reddito di impresa (e quindi imprenditori individuali, società di capitali, società di persone, enti commerciali, enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Di conseguenza il contribuente viene assoggettato a tassazione sul valore normale dei beni trasferiti.
In alternativa al versamento immediato dell’imposta dovuta sulla plusvalenza, per effetto dell’art. 166, comma 2-quater, Tuir, i contribuenti che trasferiscono la residenza in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo white list possono optare per la sospensione del versamento dell’imposta dovuta sulla plusvalenza o per il versamento rateale dell’imposta.(c.d a BABBO MORTO )
In particolare è possibile optare:
per la sospensione del versamento dell’imposta, fino a quando i beni non siano effettivamente ceduti, entro il limite di 10 anni dal trasferimento;
per il versamento rateale dell’imposta: le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 D.Lgs. 241/1997.
Questo è invariato rispetto al 2016 (ho letto l'art. 166 TUIR dal mio codice), giusto?
Tramite il suo legale l'imprenditore afferma che oggi depositerà richiesta di riesame per il dissequestro del marchio sostenendo la liceità delle operazioni svolte. Secondo la difesa, infatti, il marchio è di proprietà di una società Svizzera dal 2014 e quindi la dichiarazione dei redditi sul trasferimento è stata fatta al fisco svizzero. Anche la residenza di Lupis sarebbe in Svizzera dal gennaio 2014 e nella Confederazione Elvetica l'imprenditore paga le tasse. Sul valore del marchio - stimato 5 milioni di euro - si afferma che in realtà si tratterebbe di una stima esagerata, perchè sarebbe stato ceduto per un valore di 2 milione di dollari.
Ok, sto cercando di capire le modifiche derivanti dall'ultima legge di bilancio. Cmq su internet materiale se ne trova, parlandone però rimane più impresso
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