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    Non posso trattenermi, leggo poi. Ciao!

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

      Questo è invariato rispetto al 2016 (ho letto l'art. 166 TUIR dal mio codice), giusto?
      la fiat quando si è trasferita? mi pare proprio a ridosso di quella data.....credo prima del 2016

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        mi ricordo che ci furono interpellanze a riguardo e pure il beferone ebbe qualcosa da dire....

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          la fiat quando si è trasferita? mi pare proprio a ridosso di quella data.....credo prima del 2016
          Dove? In America, in Polonia? Già da parecchio...

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

            Dove? In America, in Polonia? Già da parecchio...
            RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE SU FCA

            La Fusione si configura ai fini fiscali come un’operazione di fusione transfrontaliera disciplinata dall’Articolo 178 del DPR n. 917 del 1986 (“TUIR”) che recepisce la direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990 (consolidata nella Direttiva 2009/133/CE, la “direttiva fusioni”). Nel contesto dell’Operazione, FCA intende mantenere in Italia una stabile organizzazione a cui saranno allocate le partecipazioni nelle società italiane direttamente possedute da Fiat prima della Fusione. La Fusione è fiscalmente neutrale per quanto riguarda le attività di Fiat che resteranno connesse alla stabile organizzazione italiana, quali le partecipazioni nelle società controllate da Fiat in Italia. Al contrario, per quanto riguarda le attività di Fiat che non resteranno connesse alla stabile organizzazione italiana di Fiat, la Fusione implica la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze (comportando una “Italian Exit Tax”). Le plusvalenze su determinate attività del gruppo che ci si attende che siano trasferite al di fuori della stabile organizzazione italiana in relazione alla Fusione saranno soggette alla tassazione italiana. Tuttavia, Fiat si attende che tali plusvalenze siano largamente compensate dalla presenza di perdite fiscali all’interno del gruppo.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE SU FCA

              La Fusione si configura ai fini fiscali come un’operazione di fusione transfrontaliera disciplinata dall’Articolo 178 del DPR n. 917 del 1986 (“TUIR”) che recepisce la direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990 (consolidata nella Direttiva 2009/133/CE, la “direttiva fusioni”). Nel contesto dell’Operazione, FCA intende mantenere in Italia una stabile organizzazione a cui saranno allocate le partecipazioni nelle società italiane direttamente possedute da Fiat prima della Fusione. La Fusione è fiscalmente neutrale per quanto riguarda le attività di Fiat che resteranno connesse alla stabile organizzazione italiana, quali le partecipazioni nelle società controllate da Fiat in Italia. Al contrario, per quanto riguarda le attività di Fiat che non resteranno connesse alla stabile organizzazione italiana di Fiat, la Fusione implica la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze (comportando una “Italian Exit Tax”). Le plusvalenze su determinate attività del gruppo che ci si attende che siano trasferite al di fuori della stabile organizzazione italiana in relazione alla Fusione saranno soggette alla tassazione italiana. Tuttavia, Fiat si attende che tali plusvalenze siano largamente compensate dalla presenza di perdite fiscali all’interno del gruppo.
              Ai sensi di una recente disposizione normativa italiana (Articolo 166(2-quater) del TUIR), le società che cessano di essere fiscalmente residenti in Italia e divengono fiscalmente residenti in un altro paese membro dell’UE possono richiedere la sospensione di qualsivoglia Italian Exit Tax sulla base dei principi di cui alla sentenza della Corte Europea di Giustizia “National Grid Indus B.V.” C-371/10. Le disposizioni italiane che implementano l’Articolo 166(2-quater) del TUIR, emanate nell’agosto 2013, hanno escluso le operazioni di fusione transfrontaliera dalla sospensione dell’Italian Exit Tax. Di conseguenza, la Fusione comporterà l’immediata applicazione dell’Italian Exit Tax in relazione alle attività di Fiat che non siano connesse alla stabile organizzazione italiana. La conformità di tali disposizioni di implementazione al diritto dell’Unione Europea non sarà presumibilmente stabilita prima che sia dovuto il pagamento dell’Italian Exit Tax. Fiat ha presentato alle autorità fiscali italiane un interpello in relazione alla Fusione per la continuazione – mediante la stabile organizzazione italiana – del consolidato fiscale italiano attualmente in essere tra Fiat e le controllate italiane di Fiat. L‘esito dell’interpello è incerto. Ove lo stesso abbia esito negativo, le perdite fiscali portate a nuovo generate dal consolidato fiscale diverranno indisponibili e non potranno essere utilizzate per compensare redditi futuri del consolidato fiscale assoggettabili a tassazione.

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                «Non sono una persona che può giudicare, applico la legge», ha aggiunto Befera sottolineando che «siccome c’è libera circolazione di capitali e dei beni e servizi, è un fatto normale su cui il fisco non può intervenire se non attraverso le regole di legge». In merito al pagamento delle tasse nel Paese da parte di Fiat, Befera ha spiegato che se «dopo il trasferimento della sede avrà delle stabili organizzazioni e delle società in Italia, queste ultime pagheranno le tasse in Italia». A stretto giro sono anche arrivate le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni: «Nulla di irregolare. Siamo convinti che hanno fatto tutto nel rispetto delle leggi vigenti e ovviamente verificheremo gli effetti».

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                  e visto che ci troviamo...

                  novità sulla stabile....

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                    Con la legge di Bilancio 2018 l’Italia recepisce nel proprio ordinamento la nuova versione dell’art. 5 del modello OCSE in materia di stabile organizzazione, così come modificato dall’Action 7 del BEPS. In tal modo vi sarà perfetta coincidenza tra la normativa italiana e le più recenti evoluzioni che caratterizzano lo scenario internazionale.

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                      non solo alle sedi fisse di imprese non residenti (come lo era prima)

                      ma anche a quelle (la novità) che hanno, nel territorio dello Stato, una ....
                      (1)“significativa e
                      (2)continuativa presenza economica
                      ”.

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                      Sto operando...
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