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    Articolo 56


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    Determinazione del reddito d'impresa. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 01/01/2019

    Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

    Nota:
    Contiene modifiche recate dall'art.2, comma 217, L. n.244 del 2007. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 1 del DL n. 554/93. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 1 del DL n. 139/94. Contiene anche le modifiche di cui all'art. 1 del DL n. 261/94.



    1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
    perchè stai riparlando di redditi d'impresa?

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      il reddito dei soggetti irpef (quindi anche delle persone fisiche) è determinato...
      --> tenuto conto delle disposizioni contenute nella Sezione I del titolo II del tuir (art. 81-116) applicabili sia alle società di capitali ed enti commerciali che alle persone fisiche e società di persona (mediante rinvio nell'ambito dell'art. 56 del tuir)
      ---> dalle norme "speciali" presenti nel titolo I del Capo VI del tuir, applicabili alle sole persone fisiche e società di persone.
      1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        perchè stai riparlando di redditi d'impresa?
        perchè stavamo (per l'appunto) parlando dell'art 56.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          perchè stavamo (per l'appunto) parlando dell'art 56.
          No

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            Vado

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              Ma davvero stai scrivendo quegli appunti?

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                No
                a me risulta che nel lontano 2003 è stata modificata in modo SOSTANZIALE la logica di base del tuir....tutte le regole di determinazione del reddito d'impresa sono ora contenute nel titolo II del Capo II (compresa quella dei soggetti irpef prima inserita nel titolo I) dedicato ai soggetti Ires.
                Tu avevi zombato gli imprenditori individuali ( ed io ti avevo detto fuocherello....) anche le persone fisiche mediante appunto il rinvio art 56.....

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Ma davvero stai scrivendo quegli appunti?
                  si

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                    in verità li stavo aggiornando...

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      a me risulta che nel lontano 2003 è stata modificata in modo SOSTANZIALE la logica di base del tuir....tutte le regole di determinazione del reddito d'impresa sono ora contenute nel titolo II del Capo II (compresa quella dei soggetti irpef prima inserita nel titolo I) dedicato ai soggetti Ires.
                      Tu avevi zombato gli imprenditori individuali ( ed io ti avevo detto fuocherello....) anche le persone fisiche mediante appunto il rinvio art 56.....
                      Rol, 'sta roba l'ho vista e rivista. Certo che si applicano a tutti, però nel caso di società di persone il soggetto passivo è la società. Spetta alla società presentare la dichiarazione, poi i redditi verranno imputati a ciascun socio secondo la quota di partecipazione agli utili. Stavo pensando ai soci all'inizio
                      Ultima modifica di strelizia; 03-05-2019, 16:16.

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