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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    Classificazione delle attività e delle passività

    La classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2424-bis, comma 1, del codice civile “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”.

    . Per quanto riguarda i crediti, lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria (in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide, convenzionalmente rappresentato dall’esercizio).
    Nello schema, infatti, occorre indicare separatamente:
    i) i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo e
    ii) i crediti iscritti nell’attivo circolante (di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo.


    La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. Analogamente a quanto previsto per i crediti iscritti nell’attivo circolante, lo schema richiede anche per i debiti l’indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

      Ma se ho una partecipazione come decido dove iscriverla? Dici secondo l'origine o la natura. Secondo la natura mi sembra di poterla iscrivere in entrambe le voci. Io prima consideravo la durata
      dove ho detto questo?

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        III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
        importi esigibili entro l’esercizio successivo:

        1) partecipazioni in:
        a) imprese controllate;
        b) imprese collegate;
        c) imprese controllanti;
        d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
        d bis) altre imprese;

        III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
        1) partecipazioni in imprese controllate;
        2) partecipazioni in imprese collegate;
        3) partecipazioni in imprese controllanti;
        3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
        4) altre partecipazioni;
        5) strumenti finanziari derivati attivi;
        6) altri titoli.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
          importi esigibili entro l’esercizio successivo:

          1) partecipazioni in:
          a) imprese controllate;
          b) imprese collegate;
          c) imprese controllanti;
          d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
          d bis) altre imprese;

          III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
          1) partecipazioni in imprese controllate;
          2) partecipazioni in imprese collegate;
          3) partecipazioni in imprese controllanti;
          3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
          4) altre partecipazioni;
          5) strumenti finanziari derivati attivi;
          6) altri titoli.
          per L'ATTIVO vale il criterio della destinazione......

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            ovviamente nel conto economico i proventi da partecipazioni andranno nella macroclasse C proventi e oneri finanziari

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              per L'ATTIVO vale il criterio della destinazione......
              • Imprese controllate – Sono considerate società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c., le società nelle quali:
                • si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
                • si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Per influenza dominante la facoltà di nominare la maggioranza degli amministratori;
                • si esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
              • Imprese collegate – Sono considerate società collegate le società sulle quali si esercita un’influenza notevole. Si considerano collegate, ai sensi del comma 3, dell’articolo 2359 c.c., le imprese nelle quali è possibile esercitare nell’assemblea ordinaria almeno:
                • il 20% dei voti, se l’impresa partecipata non è quotata nei mercati regolamentati;
                • il 10% dei voti, se l’impresa partecipata è quotata nei mercati regolamentati.
              • Imprese controllanti – Si tratta delle partecipazioni che la società detiene nella sua “controllante“, ovvero la società che soddisfa i requisiti dell’articolo 2359, comma 1 c.c.;
              • Altre imprese – Ai sensi nell’articolo 2424 c.c. rappresenta una categoria residuale nella quale vengono iscritte le partecipazioni che non si possono qualificare come detenute in società controllate o in società collegate.

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                novità...

                modifica dello schema di Stato patrimoniale e di Conto economico per rilevare i rapporti patrimoniali ed economici con le imprese controllate dalle controllanti (c.d. “imprese sorelle”);

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  per L'ATTIVO vale il criterio della destinazione......
                  per individuare la destinazione della partecipazione (immobilizzazione vs. circolante) si deve avere a riferimento sia la volontà degli amministratori di effettuare un investimento durevole sia la capacità attesa dell’impresa investitrice di mantenere nel tempo l’investimento.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    per individuare la destinazione della partecipazione (immobilizzazione vs. circolante) si deve avere a riferimento sia la volontà degli amministratori di effettuare un investimento durevole sia la capacità attesa dell’impresa investitrice di mantenere nel tempo l’investimento.
                    L’articolo 2424-bis, cod. civ. prevede espressamente che le partecipazioni in altre imprese in entità controllate e collegate ex articolo 2359, cod. civ., si presumono immobilizzazioni, salvo diversa destinazione da parte degli amministratori.

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                      Partecipazioni immobilizzate
                      “Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.” (articolo 2426, n. 1, cod. civ.)
                      Partecipazioni non immobilizzate
                      “Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni [ndr le partecipazioni] sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.” (articolo 2426, n.9, cod. civ.)

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