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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ma se ho una partecipazione come decido dove iscriverla? Dici secondo l'origine o la natura. Secondo la natura mi sembra di poterla iscrivere in entrambe le voci. Io prima consideravo la durata
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III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d bis) altre imprese;
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIII – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d bis) altre imprese;
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
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per L'ATTIVO vale il criterio della destinazione......- Imprese controllate – Sono considerate società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c., le società nelle quali:
- si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Per influenza dominante la facoltà di nominare la maggioranza degli amministratori;
- si esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
- Imprese collegate – Sono considerate società collegate le società sulle quali si esercita un’influenza notevole. Si considerano collegate, ai sensi del comma 3, dell’articolo 2359 c.c., le imprese nelle quali è possibile esercitare nell’assemblea ordinaria almeno:
- il 20% dei voti, se l’impresa partecipata non è quotata nei mercati regolamentati;
- il 10% dei voti, se l’impresa partecipata è quotata nei mercati regolamentati.
- Imprese controllanti – Si tratta delle partecipazioni che la società detiene nella sua “controllante“, ovvero la società che soddisfa i requisiti dell’articolo 2359, comma 1 c.c.;
- Altre imprese – Ai sensi nell’articolo 2424 c.c. rappresenta una categoria residuale nella quale vengono iscritte le partecipazioni che non si possono qualificare come detenute in società controllate o in società collegate.
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- Imprese controllate – Sono considerate società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c., le società nelle quali:
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per L'ATTIVO vale il criterio della destinazione......
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per individuare la destinazione della partecipazione (immobilizzazione vs. circolante) si deve avere a riferimento sia la volontà degli amministratori di effettuare un investimento durevole sia la capacità attesa dell’impresa investitrice di mantenere nel tempo l’investimento.
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Partecipazioni immobilizzate
“Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.” (articolo 2426, n. 1, cod. civ.)
Partecipazioni non immobilizzate
“Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni [ndr le partecipazioni] sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.” (articolo 2426, n.9, cod. civ.)
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