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L'angolo di ROL

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    Truffe da 1 milione di euro sui conti online: preso il clan
    I "cavallini" - a testimonianza della preparazione della banda - spesso acquistavano Postepay o aprivano conti bancari a nome di altre persone, all'ignaro di tutto, che venivano scelte sui social network in base alla somiglianza fisica con l'uomo che si sarebbe poi recato a prelevare i soldi rubati. “
    http://www.milanotoday.it/cronaca/tr...i-arresti.html

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      I casi che leggevo io in studio erano di questo tipo...prenditori venuti solo per i finanziamenti pubblici...

      http://www.unionesarda.it/articolo/c...68-711136.html
      l'exit tax economica...

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        l'exit tax economica...
        detta pure "a babbo morto"...

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          Il trasferimento all’estero di soggetti titolari di reddito di impresa (e quindi imprenditori individuali, società di capitali, società di persone, enti commerciali, enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

          Di conseguenza il contribuente viene assoggettato a tassazione sul valore normale dei beni trasferiti.


          POI, UN BEL GIORNO (GUARDA CASO) TUTTO QUESTO NON VALE PIU'......LO CHIEDE L'eUROPA AHAHAHAHAHAAHHA

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Il trasferimento all’estero di soggetti titolari di reddito di impresa (e quindi imprenditori individuali, società di capitali, società di persone, enti commerciali, enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

            Di conseguenza il contribuente viene assoggettato a tassazione sul valore normale dei beni trasferiti.


            POI, UN BEL GIORNO (GUARDA CASO) TUTTO QUESTO NON VALE PIU'......LO CHIEDE L'eUROPA AHAHAHAHAHAAHHA
            Si, questo lo sapevo, ho letto, ma non ricordo le modifiche...in attesa che posti qualcosa a riguardo, eventualmente me lo vado a cercare
            Ultima modifica di strelizia; 29-03-2018, 19:49.

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              Trovata una modifica: art. 110 TUIR

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                "trovata" la conferma..

                ippioaieeee
                http://www.fiscooggi.it/giurispruden...fisco-nostrano

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Trovata una modifica: art. 110 TUIR
                  i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato (che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa) sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Si, questo lo sapevo, ho letto, ma non ricordo le modifiche...in attesa che posti qualcosa a riguardo, eventualmente me lo vado a cercare
                    Il trasferimento all’estero di soggetti titolari di reddito di impresa (e quindi imprenditori individuali, società di capitali, società di persone, enti commerciali, enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

                    Di conseguenza il contribuente viene assoggettato a tassazione sul valore normale dei beni trasferiti.

                    In alternativa al versamento immediato dell’imposta dovuta sulla plusvalenza, per effetto dell’art. 166, comma 2-quater, Tuir, i contribuenti che trasferiscono la residenza in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo white list possono optare per la sospensione del versamento dell’imposta dovuta sulla plusvalenza o per il versamento rateale dell’imposta.(c.d a BABBO MORTO )

                    In particolare è possibile optare:
                    1. per la sospensione del versamento dell’imposta, fino a quando i beni non siano effettivamente ceduti, entro il limite di 10 anni dal trasferimento;
                    2. per il versamento rateale dell’imposta: le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 D.Lgs. 241/1997.

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                      Soffiate in Consip, ancora guai per Lotti: confermate le accuse

                      Confronto con l’ex Ad Luigi Marroni che tira dritto: “Mi avvisò dell’inchiesta”. Il ministro indagato nega e ammette che ad agosto i due si incontrarono a Roma

                      https://www.ilfattoquotidiano.it/pre...ate-le-accuse/

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                      Sto operando...
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