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    Grazie a tutti ragazzi!
    Allora in via teorica ci sono..ma nella pratica? In pratica è come se la possibilità di impugnazione non ci fosse..sia che si impugna e sia che non si impugna il contribuente non ne trarrà mai beneficio..
    Di conseguenza mi resta il dubbio..se non ho ricevuto notifica come faccio ad averne conoscenza? L'atto diverrà efficace e io non ne saprò niente..

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      Originariamente inviato da xunah Visualizza il messaggio
      sono tra i molto poco attivi... in sostanza passo in rassegna il forum una volta al giorno, e quindi non essendo sul pezzo mi viene difficile intervenire nel corso delle discussioni
      Sperando che possa essere utile, vi incollo un piccolo estratto di tributario con le principali scadenza, redatto da qualcuno su un gruppo facebook che frequento (onore e tanta fortuna all'autore):

      SCHEMA DI TRIBUTARIO CON SCADENZE PIU IMPORTANTI
      CONTROLLO FORMALE EX ART 36 ter dpr 600/73: 31 DIC SECONDO ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
      AVVISO D'ACCERTAMENTO: NOTIFICA ENTRO IL 31 DIC QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. entro il 31 dicembre del QUINTO anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione in caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla. Contiene l'intimazione ad adempiere ENTRO 60 GG DALLA NOTIFICA. Decorsi inutilmente ulteriori 30 gg si provvederà ad esecuzione forzata senza necessità di iscrizione a ruolo ( avviso d'accertamento come titolo esecutivo).
      RICORSO COMMISSIONI TRIBUTARIE PRIMO GRADO: ENTRO 60 GG dalla notifica dell'atto impugnato.
      · DEPOSITO: ENTRO 30 GG dalla presentazione del ricorso.
      · COSTITUZIONE RESISTENTI: ENTRO 60 GG DALLA NOTIFICA.
      · DIVERSI I TERMINI QUANDO SI RICORRE AVVERSO IL DINIEGO DI RIMBORSO DEI TRIBUTI: 60 gg in caso di diniego espresso; 90 gg in caso di formazione del silenzio. . il termine di 90 gg decorre dalla presentazione dell'istanza, nel caso di silenzio dell'amministrazione finanziaria. quello di 60 dal momento in cui viene notificato il provvedimento di diniego
      · RICORSO IN APPELLO: 60 gg dalla notifica della sentenza. 6 mesi se non c'è stata notifica ma solo deposito.
      INTERPELLO ORDINARIO: L'amministrazione deve rispondere entro 120 gg. il silenzio equivale a silenzio assenso
      INTERPELLO ANTI ELUSIVO: idem come sopra ma decorsi inutilmente 120 gg il contribuente può diffidare ad adempiere entro ulteriori 60 gg. Il silenzio(assenso) si forma in questo momento
      LIQUIDAZIONE IMPOSTA ex art 36bis: entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno seguente
      In caso di applicazione degli studi di settore (congruità e coerenza) il termine per l'avviso di accertamento diventa il 31/12 del terzo anno successivo (aumenta anche il limite di tolleranza per subire l'accertamento induttivo che passa da 1/5 a 1/3 tra importo dichiarato e accertabile)
      NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO deve avvenire, a pena di decadenza:
      entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
      entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è presentata;
      entro il quarto anno della presentazione della dichiarazione, in seguito a controllo formale.
      DICHIARAZIONE MODELLO "UNICO":
      · 30 settembre ( esclusivamente per via telematica).
      · Per i soggetti che ancora possono presentarla cartacea tra il 2 maggio e il 30 giugno.
      · Versamento: 16 giugno( o 16 luglio con maggiorazione o,40 % interessi) a saldo.
      · 1 rata: entro il termine di versamento a saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente)
      · 2 rata: entro novembre
      DICHIARAZIONE MODELLO 730:
      · 28 febbraio=rilascio cu;
      · 7 luglio si va allegramente al caf che fa tutto.
      · 15 luglio: il caf trasmette tutto telematicamente all'agenzia delle entrate;
      · 25 ottobre: possibilità di integrare la dichiarazione nel solo caso in cui ciò non comporti la rideterminazione dell'imposta oppure nel caso in cui ciò comporti un rimborso o un minor debito
      DICHIARAZIONE SOCIETà DI PERSONE : stessi termini unico
      DICHIARAZIONE SOGGETTI IRES: possono presentare sia l'unico sia il modello 760 (quando il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare ovvero quando devono presentare solo una delle dichiarazioni confluenti nel'unico). PRESENTAZIONE: entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.VERSAMENTO: entro il 16 ( o 30, con maggiorazione) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta oppure entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio( quando questo è stato approvato dopo)
      rimborso su conto fiscale va fatto entro 60 giorni
      Ottimo grazie !

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        Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
        grazie andrit, infatti mi sembrava strano un collegamento fra 36bis e studi di settore
        sid sugli studi di settore tenete a mente che:
        L’art. 39 I comma 1 lettera d) ed il corrispondente (in materia di Iva) art. 54, II comma del D.P.R. 633/1972, non contengono riferimenti a presunzioni legali di alcun tipo e, pertanto,gli studi di settore costituiscono presunzioni semplicii. Ne deriva che, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, le presunzioni da studi di settore possono rilevare come metodo di quantificazione del redditoovverorafforzare le prove documentali, ma non possono costituire motivazione autonoma e da sola sufficiente per un accertamento, atteso che mancano dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
        Ultima modifica di sancho; 23-06-2015, 10:08. Motivo: cambiato dimensione caratteri

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          Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
          Grazie a tutti ragazzi!
          Allora in via teorica ci sono..ma nella pratica? In pratica è come se la possibilità di impugnazione non ci fosse..sia che si impugna e sia che non si impugna il contribuente non ne trarrà mai beneficio..
          Di conseguenza mi resta il dubbio..se non ho ricevuto notifica come faccio ad averne conoscenza? L'atto diverrà efficace e io non ne saprò niente..
          katia ...ti sei avventurata in un luogo di contrasti e paradossi.... le cartelle anche se tu non le ricevi sono da intendersi ricevute....ci sono svariate sentenze che lo sanciscono;-)

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            Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
            Grazie a tutti ragazzi!
            Allora in via teorica ci sono..ma nella pratica? In pratica è come se la possibilità di impugnazione non ci fosse..sia che si impugna e sia che non si impugna il contribuente non ne trarrà mai beneficio..
            Di conseguenza mi resta il dubbio..se non ho ricevuto notifica come faccio ad averne conoscenza? L'atto diverrà efficace e io non ne saprò niente..
            Se ricorri contro un AVVISO di accertamento NON NOTIFICATO, la nullità non si rileva... perchè per ricorrere nei giusti tempi (60gg) vuol dire che in qualche modo hai avuto conoscenza dell'atto. Se invece tu non fai nulla.. (perchè NON SAI nulla)... e ti arriva la cartella di pagamento (decorsi i 60 giorni + i 30 + più la sospensiva di 180 giorni + tutta la tempistica per notificare una cartella di pagamento per l'accertamento)... allora puoi ricorrere benissimo CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO. In quel caso è probabile che tu possa ottenere l'annullamento dell'accertamento.
            Ultima modifica di Andrit87; 23-06-2015, 10:10.

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              Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
              sid sugli studi di settore tenete a mente che:
              L’art. 39 I comma 1 lettera d) ed il corrispondente (in materia di Iva) art. 54, II comma del D.P.R. 633/1972, non contengono riferimenti a presunzioni legali di alcun tipo e, pertanto,gli studi di settore costituiscono presunzioni semplicii. Ne deriva che, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, le presunzioni da studi di settore possono rilevare come metodo di quantificazione del redditoovverorafforzare le prove documentali, ma non possono costituire motivazione autonoma e da sola sufficiente per un accertamento, atteso che mancano dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
              grazie sancho !!!

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                Originariamente inviato da marilisa78 Visualizza il messaggio
                Mi rendo conto che sono fuori tema ma.... Secondo voi è possibile che la data della seconda prova venga rinviata, anche considerando i ricorsi che ci sono nell'aria? Grazie a chi vorrà rispondermi
                penso sia la speranza di molti, il mio consiglio è studia come se la prova fosse domani!!!!!!! secondo me l'AE va diritta e spedita

                buono studio!

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                  cmq ci vorrebbe Luna Pallida......(stasera magari entra).......

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                    Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
                    katia ...ti sei avventurata in un luogo di contrasti e paradossi.... le cartelle anche se tu non le ricevi sono da intendersi ricevute....ci sono svariate sentenze che lo sanciscono;-)
                    Ok..il mio problema è solo relativo alla logicità della cosa(riprendendo contabilità mi sono resa conto di quanto ragioneria alle superiori abbia influenzato il mio modo di pensare e ragionare)..poi ovvio che se nella realtà è tutto lindo e chiaro io alzo le mani..se è chiaro a loro allora siamo apposto

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                      Grazie francifra, non mi resta che seguire il tuo consiglio e continuare a sperare...

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                      Sto operando...
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