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    Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, eccomi con un nuovo dubbio..tributario! Per la notifica di accertamento vi è un termine di decadenza per la PA oltre il quale l'atto non si considera inesistente ma solo viziato..se il contribuente non impugna l'atto viziato esso diviene definitivo ed efficace (ma se l'atto non è stato notificato come fa il contribuente ad averne conoscenza e a impugnarlo?), se impugna l'atto viziato vuol dire che era a conoscenza dell'atto, pertanto anche se non notificato l'atto ha raggiunto il suo scopo e il contribuente non può chiederne l'annullamento..ma è un paradosso!!!
    però è cosi' si applica l'art. 156 cpc la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, c.d. principio della strumentalità delle forme

    se vuoi approfondire : http://www.fiscooggi.it/giurispruden...ne-del-ricorso

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      Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
      Buongiorno a tutti, eccomi con un nuovo dubbio..tributario! Per la notifica di accertamento vi è un termine di decadenza per la PA oltre il quale l'atto non si considera inesistente ma solo viziato..se il contribuente non impugna l'atto viziato esso diviene definitivo ed efficace (ma se l'atto non è stato notificato come fa il contribuente ad averne conoscenza e a impugnarlo?), se impugna l'atto viziato vuol dire che era a conoscenza dell'atto, pertanto anche se non notificato l'atto ha raggiunto il suo scopo e il contribuente non può chiederne l'annullamento..ma è un paradosso!!!
      Buongiorno katia,
      io dividerei gli aspetti:
      -una cosa è il termine di notifica dell'atto (che in questo momento non mi ricordo)
      -una cosa è la definitività dell'atto che deriva dalla mancata impugnazione dell'atto stesso debitamente notificato
      -altra cosa è il principio del raggiungimento dello scopo (generale nel procedimento amm.vo) in virtù del quale l'atto di cui l'interessato sia venuto comunque a conoscenza (anche se non notificato) è esente da vizi relativi appunto alla notifica in conseguenza dell'impugnazione.

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        LIQUIDAZIONE IMPOSTA ex art 36bis: entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno seguente
        In caso di applicazione degli studi di settore (congruità e coerenza) il termine per l'avviso di accertamento diventa il 31/12 del terzo anno successivo (aumenta anche il limite di tolleranza per subire l'accertamento induttivo che passa da 1/5 a 1/3 tra importo dichiarato e accertabile)................................... ragazzi nello schemino che hanno riportato ieri c'è questo pezzo dove dice che in caso di accertamento su applicazione degli studi di settore il termine per la notifica dell'avviso di accertamento è il terzo anno successivo, ma cioè ha legame con l'art 36bis?????

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          Katia, CREDO si riferisca a quando per esempio arriva direttamente la cartella di pagamento NON preceduta da alcun accertamento. L'accertamento è valido anche se la mancata notifica che rende l'atto viziato ( la nullità deve essere eccepita dal contribuente). Puoi impugnare la cartella e... Forse non paghi... Altrimenti paghi come se fosse tutto regolare. Questa FORSE potrebbe essere una situazione che si rifà al tuo discorso...

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            Originariamente inviato da francifra Visualizza il messaggio
            però è cosi' si applica l'art. 156 cpc la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, c.d. principio della strumentalità delle forme

            se vuoi approfondire : http://www.fiscooggi.it/giurispruden...ne-del-ricorso
            ottimo fra ;-)

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              Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
              LIQUIDAZIONE IMPOSTA ex art 36bis: entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno seguente
              In caso di applicazione degli studi di settore (congruità e coerenza) il termine per l'avviso di accertamento diventa il 31/12 del terzo anno successivo (aumenta anche il limite di tolleranza per subire l'accertamento induttivo che passa da 1/5 a 1/3 tra importo dichiarato e accertabile)................................... ragazzi nello schemino che hanno riportato ieri c'è questo pezzo dove dice che in caso di accertamento su applicazione degli studi di settore il termine per la notifica dell'avviso di accertamento è il terzo anno successivo, ma cioè ha legame con l'art 36bis?????
              Non ha alcun legame... Per lo meno.. Secondo il mio testo.. Il 36/bis è entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Mentre poi i contribuenti soggetti a studi di settore ottengono uno "sconto" che riduce l'ordinaria tempistica dell'accertamento di 1 anno... Portandola dal 31/12 del 4 anno al 31/12 del 3 anno.

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                Originariamente inviato da Andrit87 Visualizza il messaggio
                Non ha alcun legame... Per lo meno.. Secondo il mio testo.. Il 36/bis è entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Mentre poi i contribuenti soggetti a studi di settore ottengono uno "sconto" che riduce l'ordinaria tempistica dell'accertamento di 1 anno... Portandola dal 31/12 del 4 anno al 31/12 del 3 anno.

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                grazie andrit, infatti mi sembrava strano un collegamento fra 36bis e studi di settore

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                  Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
                  ottimo fra ;-)


                  ........................

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                    Per quanto riguarda la nullità che viene sanata dal ricorso, CREDO che valga esclusivamente quando si ricorre contro L'ACCERTAMENTO (nei giusti tempi... Come dice l'articolo)... Se si ricorre contro la cartella di pagamento allora credo che si possa far valere la nullità dell'accertamento.

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                      Mi rendo conto che sono fuori tema ma.... Secondo voi è possibile che la data della seconda prova venga rinviata, anche considerando i ricorsi che ci sono nell'aria? Grazie a chi vorrà rispondermi

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