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    Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
    Ciao a tuttii...
    sono tornata da nuoto...
    in merito alla differenze tra ESECUTIVITA' e ESECUTORIETA' ecco cosa ho trovato:

    Requisito specifico dei provvedimenti amministrativi può essere quello che va sotto il nome di esecutorietà e, cioè, l'idoneità del provvedimento costitutivo di obblighi a carico di terzi ad essere coattivamente eseguito dalla PA, in caso d'inadempimento del terzo. L'esecutorietà del provvedimento amministrativo che, secondo parte della dottrina sarebbe espressione del principio dell'autotutela, è prevista dall'art. 21 ter della L. n. 241/1990, inserito dalla L. n. 15 del 11 febbraio 2005.

    Il menzionato art. 21 ter prevede che i provvedimenti amministrativi siano provvisti del requisito dell'esecutorietà solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che la PA possa procedere all'esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico del terzo con il provvedimento amministrativo solo a seguito di diffida.

    Esempi di provvedimenti esecutori sono l'ordine di demolizione previsto dall'art. 40 del Testo Unico sull'edilizia in caso di abuso edilizio, la possibilità per la PA di utilizzare, a mente dell'art. 832 cc, secondo comma, alternativamente le forme di tutela civilistiche e quelle pubblicistiche per la tutela dei beni che formano oggetto del demanio pubblico (al riguardo, la giurisprudenza ha sottolineato che, tra le due vie, sussiste alternatività per cui intrapresa l'una, la PA non può, poi, ricorrere anche all'altra)., la requisizione per imprevedibili motivi di necessità ed urgenza di cui all'art. 7 della LAC e la possibilità, per il sindaco, di eseguire coattivamente le ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'art. 54 del TUEL, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.


    Dall'esecutorietà, che rappresenta dunque un requisito eventuale e non necessario del provvedimento amministrativo. deve essere mantenuto distinto il requisito della esecutivitàche, invece, è un requisito sempre presente. L'esecutività del provvedimento amministrativo è il requisito che ne indica l'idoneità ad incidere sulla sfera giuridica altrui in senso costitutivo, modificativo o estintivo, indipendentemente dalla volontà del destinatario la cui sfera giuridica viene concretamente ad essere incisa dal provvedimento medesimo ed indipendentemente dalla validità o dall'invalidità del provvedimento. L'esecutività non è sempre coincidente con il momento perfezionativo del provvedimento in quanto taluni provvedimenti, già perfezionati, non sono ancora idonei a produrre effetti in quanto difettano i requisiti di esecutività e, cioè, il controllo preventivo di legittimità o la comunicazione del provvedimento al destinatario.

    Dall'esecutiità deve mantenersi distinto il requisito dell'eseguibilità che indica la possibilità giuridica e di fatto di eseguire un provvedimento; è possibile, cioè, che un provvedimento già esecutivo, in via d'eccezione, non sia eseguito immediatamente per motivi ostativi di fatto o di diritto o per ragioni d'opportunità valutate dalla PA. A tali ipotesi si riferisce l'art. 21 quater della L. n. 241del 1990 che dispone: "per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario", l'esecuzione o l'efficacia del provvedimento possono essere sospese dallo stesso organo che lo ha emanato. In via generale, invece, "i provvedimenti amministrativi sono immediatamente eseguiti, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo" (si discute se tale disposizione, che fonda la responsabilità da ritardo della PA, sia riferibile anche ai provvedimenti che hanno per oggetto un obbligo dei destinatari).
    OK, CHIARISSIMO!!
    in breve:
    esecutorietà: solo nei casi espressamente previsti dalla legge la PA può procedere all'esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico del terzo con il provvedimento amministrativo solo a seguito di diffida. --> esempio: ordine di demolizione
    esecutività: requisito sempre presente, indica la idoneità del provvedimento di incidere sulla sfera giuridica altrui
    eseguibilità:è la prossibilità giuridica e di fatto di eseguire il provv.. generalmente i provvedimenti sono immediatamente eseguibili, salvo sia diversamente previsto da legge o provvedimento stesso

    io credo che ricorderò solo questo...
    grazie mille Chia

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      Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
      tra l'altro non sapevo manco esistesse il principio del giusto bilanciamento...... aiuto.....
      Pomi se ti può consolare io penale l'ho fatto ieri..e non ricordo nessun principio di bilanciamento..probabilmente era in una parte che ho saltato..è impossibile sapere tutto..

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        Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggio
        OK, CHIARISSIMO!!
        in breve:
        esecutorietà: solo nei casi espressamente previsti dalla legge la PA può procedere all'esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico del terzo con il provvedimento amministrativo solo a seguito di diffida. --> esempio: ordine di demolizione
        esecutività: requisito sempre presente, indica la idoneità del provvedimento di incidere sulla sfera giuridica altrui
        eseguibilità:è la prossibilità giuridica e di fatto di eseguire il provv.. generalmente i provvedimenti sono immediatamente eseguibili, salvo sia diversamente previsto da legge o provvedimento stesso

        io credo che ricorderò solo questo...
        grazie mille Chia
        Te lo avevo detto che chia era un mostro nelle spiegazioni

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          Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
          http://www.simone.it/cgi-local/Codic...77,7,0,0,0,0,1

          Pomi for you....
          giudizio di bilanciamento

          grazie chiachia

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            Vi piace civile???

            Individuare quale tra i seguenti è un negozio giuridico unilaterale
            A) La proposta
            B) Il contratto a favore del terzo
            C) Il mandato

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              Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
              Pomi se ti può consolare io penale l'ho fatto ieri..e non ricordo nessun principio di bilanciamento..probabilmente era in una parte che ho saltato..è impossibile sapere tutto..
              sisi impossibilissimo concordo ci vuole cu.lo... devono chiedermi giusto le 3 cose che so forse 2

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                Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggio
                TOTO DOMANDE:
                SU 60 DOMANDE
                22 TRIBUTARIO
                14 CIVILE - COMMERCIALE
                8 AMMINISTRATIVO
                7 CONTABILITA'
                3 PENALE
                2 ORGAN. AZ
                2 SCIENZE FIN
                2 STATISTICA

                che ne dite?
                7 contabilità mi sembrano troppe

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                  Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
                  Vi piace civile???

                  Individuare quale tra i seguenti è un negozio giuridico unilaterale
                  A) La proposta
                  B) Il contratto a favore del terzo
                  C) Il mandato
                  ciao CR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la B?

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                    Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                    ciao CR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la B?
                    Buondì Pomi...... ;-)
                    No......è la A

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                      Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
                      Buondì Pomi...... ;-)
                      No......è la A
                      uuuuuuuuffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

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