Originariamente inviato da chiachia
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in breve:
esecutorietà: solo nei casi espressamente previsti dalla legge la PA può procedere all'esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico del terzo con il provvedimento amministrativo solo a seguito di diffida. --> esempio: ordine di demolizione
esecutività: requisito sempre presente, indica la idoneità del provvedimento di incidere sulla sfera giuridica altrui
eseguibilità:è la prossibilità giuridica e di fatto di eseguire il provv.. generalmente i provvedimenti sono immediatamente eseguibili, salvo sia diversamente previsto da legge o provvedimento stesso
io credo che ricorderò solo questo...
grazie mille Chia
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