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    Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti....

    si sidd è per via dell'introduzione del nuovo ravvedimento.. l'adesione non ha più senso perchè tanto cmq ti puoi ravvedere
    Ma l'abrogazione riguarda in generale l'accertamento con adesione o solo quello successivo all'accertamento parziale? C'è anche l'opzione"katia non hai capito niente" se vuoi

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      con questo dell'AdE secondo me sei a posto

      Chi può utilizzare il ravvedimento e quando

      Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:
      • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
      • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
      • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

      Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
      In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

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        Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
        Ma l'abrogazione riguarda in generale l'accertamento con adesione o solo quello successivo all'accertamento parziale? C'è anche l'opzione"katia non hai capito niente" se vuoi
        l'abrogazione riguarda l'adesione ai processi verbali di constatazione e la definizione degli inviti al contraddittorio ... NON gli accertamenti ...

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          Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
          con questo dell'AdE secondo me sei a posto

          Chi può utilizzare il ravvedimento e quando

          Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:
          • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
          • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
          • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

          Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
          In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
          grazie pomi !!!

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            Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
            Ma l'abrogazione riguarda in generale l'accertamento con adesione o solo quello successivo all'accertamento parziale? C'è anche l'opzione"katia non hai capito niente" se vuoi

            Nono
            l'abrograzione è riferita a due istituti che sono l'adesione al verbale di constatazione e l'adesione all'invito al contradditorio e decorrerà dal 1-1-16, proprio perchè sono diventati superflui per via del ravvedimento come ha detto Pomi...
            ciao pomiiiii
            l'accertamento con adesione non viene toccato..
            se ho detto cavolate corrreggete ....

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              Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
              grazie pomi !!!
              figurati Sidd grazie a te!!!

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                Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
                Nono
                l'abrograzione è riferita a due istituti che sono l'adesione al verbale di constatazione e l'adesione all'invito al contradditorio e decorrerà dal 1-1-16, proprio perchè sono diventati superflui per via del ravvedimento come ha detto Pomi...
                ciao pomiiiii
                l'accertamento con adesione non viene toccato..
                se ho detto cavolate corrreggete ....
                ciao chiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                zizi è così!

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                  giorno a tutti....
                  com'è andata la simulazione??
                  a me... malissimo!!

                  ad occhio e croce (per quel che vale) si stava dentro con 48 e 12 sbagliate, o qualcuna in meno giusta ma qualche domanda omessa....
                  io ne ho fatte 43 e sono ampiamente fuori.... l'unica consolazione è che diverse le ho sbagliate in modo veramente stupido e avrei potuto fare di meglio.
                  e quelle 59/60 giuste saranno reali o avranno imbrogliato...?

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                    Ok grazie........

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                      Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
                      l'abrogazione riguarda l'adesione ai processi verbali di constatazione e la definizione degli inviti al contraddittorio ... NON gli accertamenti ...
                      considerate che l'unico strumento deflattivo del contenzioso che rimane è proprio l'accertamento con adesione.

                      gli atri (adesione ai pvc, adesione agli inviti al contraddittorio e acquiescenza) sono tutti abrogati dal 1/1/16

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