ANNULLAMENTO DEL CREDITO IN CASO DI INERZIA DEL CREDITORE
L’art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012 stabilisce che, qualora l’ente creditore non risponda al debitore e al concessionario della riscossione entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda, il debito è annullato di diritto e il debitore è automaticamente descaricato dei relativi ruoli.
Il D.Lgs. n. 159/2015 ha ora aggiunto un ulteriore periodo al suddetto comma 540, contenente una norma di sfavore per i debitori, poiché riduce i casi in cui l’inerzia del creditore ha come conseguenza l’annullamento di diritto del debito.
È stato infatti espressamente chiarito che l’annullamento del debito in caso di inerzia del creditore non trova applicazione se il motivo per il quale è stata richiesta la sospensione della riscossione è diverso da quelli di cui all’art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2015.
Per quanto riguarda i motivi di sospensione legale della riscossione che invece rientrano tra quelli elencati nel suddetto comma 538, è stato inoltre stabilito che l’inerzia del creditore non determina l’annullamento di diritto del debito in caso di:
In altre parole, sulla base del combinato disposto del comma 538 e del comma 540 dell’art. 1, Legge n. 228/2012 (come modificati dal D.Lgs. n. 159/2015), l’annullamento del debito in caso di inerzia del creditore trova applicazione esclusivamente in caso di:
MODIFICHE DI COORDINAMENTO
Il D.Lgs. n. 159/2015 ha infine apportato alcune modifiche all’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973, al fine dicoordinarlo con la nuova disciplina in materia di sospensione legale della riscossione.
In particolare, sono state eliminate dal suddetto art. 49 le disposizioni che concedevano al debitore di dimostrare l’avvenuto pagamento o lo sgravio concesso dall’ente creditore al fine di bloccare la procedura di espropriazione forzata da parte del concessionario della riscossione.
Ciò in quanto tali disposizioni sono di fatto assorbite dalla disciplina della sospensione legale della riscossione contenuta nell’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015.
L’art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012 stabilisce che, qualora l’ente creditore non risponda al debitore e al concessionario della riscossione entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda, il debito è annullato di diritto e il debitore è automaticamente descaricato dei relativi ruoli.
Il D.Lgs. n. 159/2015 ha ora aggiunto un ulteriore periodo al suddetto comma 540, contenente una norma di sfavore per i debitori, poiché riduce i casi in cui l’inerzia del creditore ha come conseguenza l’annullamento di diritto del debito.
È stato infatti espressamente chiarito che l’annullamento del debito in caso di inerzia del creditore non trova applicazione se il motivo per il quale è stata richiesta la sospensione della riscossione è diverso da quelli di cui all’art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2015.
Per quanto riguarda i motivi di sospensione legale della riscossione che invece rientrano tra quelli elencati nel suddetto comma 538, è stato inoltre stabilito che l’inerzia del creditore non determina l’annullamento di diritto del debito in caso di:
- sospensione giudiziale o amministrativa della riscossione;
- sentenza non definitiva di annullamento del credito.
In altre parole, sulla base del combinato disposto del comma 538 e del comma 540 dell’art. 1, Legge n. 228/2012 (come modificati dal D.Lgs. n. 159/2015), l’annullamento del debito in caso di inerzia del creditore trova applicazione esclusivamente in caso di:
- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- pagamento riconducibile al ruolo in oggetto, effettuato in favore dell’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso;
- sentenza definitiva di annullamento del credito, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte.
MODIFICHE DI COORDINAMENTO
Il D.Lgs. n. 159/2015 ha infine apportato alcune modifiche all’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973, al fine dicoordinarlo con la nuova disciplina in materia di sospensione legale della riscossione.
In particolare, sono state eliminate dal suddetto art. 49 le disposizioni che concedevano al debitore di dimostrare l’avvenuto pagamento o lo sgravio concesso dall’ente creditore al fine di bloccare la procedura di espropriazione forzata da parte del concessionario della riscossione.
Ciò in quanto tali disposizioni sono di fatto assorbite dalla disciplina della sospensione legale della riscossione contenuta nell’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015.
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