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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioUltima modifica di strelizia; 04-05-2016, 16:21.
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La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è stata introdotta dall’articolo 1, co. 1 della Legge 27.12.1997, n. 449 ed è stata prorogata più volte. È stata resa permanente dall’articolo 4 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’articolo 16-bis, includendo in tal modo queste spese tra gli oneri detraibili ai fini IRPEF e aggiungendo la nuova ipotesi inerente la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
I contribuenti possono usufruire della detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), di un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
L’articolo 11 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto l’aumento della detrazione IRPEF per lavori di ristrutturazione edilizia dal 36 al 50%, nonché l’innalzamento del limite di spesa agevolabile da € 48.000 a € 96.000 a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013.
Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi fino al 31dicembre 2016.
La detrazione spetta, nei limiti sopra indicati, anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto (prima erano sei) mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2016, è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
In questo caso, la detrazione è pari al 65% delle spese effettuate a partire dal 4 agosto 2013 e l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione è di € 96.000.Ultima modifica di ROL; 04-05-2016, 20:44.
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Ai fini dell’imputazione delle spese, la disposizione agevolativa fa riferimento alle spese sostenute e
quindi al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento.
Pertanto, le spese devono intendersi sostenute quando viene eseguito il pagamento, anche se il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d’imposta diverso, antecedente o
successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura delle spese.
La detrazione è pari al:
- 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre
2006 nel limite massimo di spesa di € 48.000;
- 36% per le spese sostenute dal 1.10.2006 fino al 25.06.2012 nel limite massimo di spesa di €
48.000;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2012 nel limite massimo di spesa
di € 96.000, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25.06.2012;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 1.01.2013 – 31.12.2015 nel limite massimo di spesa di
€ 96.000.
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Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale deve
essere riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di
recupero e quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite
di spesa va ripartito tra gli stessi.
In precedenza il limite di spesa su cui applicare la percentuale era
riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale erano stati effettuati gli
interventi di recupero e competeva separatamente per ciascun periodo d’imposta.
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La detrazione deve essere ripartita, per tutti i contribuenti, in 10 rate di pari importo.
Fino al 31 dicembre 2011 i contribuenti di età non inferiore a 75 potevano ripartire la detrazione in
cinque rate annuali di pari importo. Tale facoltà, per espressa previsione legislativa, era riservata
solo ai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non
potevano pertanto beneficiare di tale disposizione i soggetti che avevano la mera detenzione
dell’immobile sul quale erano stati effettuati gli interventi, come ad esempio l’inquilino o il
comodatario
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La detrazione d’imposta per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni
fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il
risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire,
per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse
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