Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno ha percepitoredditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione:né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione
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Sono detraibili, inoltre, le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie chedanno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico . Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate allesuddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di € 6.197,48 e per la sola parte dispesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato.Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute inItalia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavarele medesime indicazioni sopra riportate tenendo conto.In questo ambito, ........ non risultano peròdetraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero (anche se dovuto a gravi motividi salute).Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguitadallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco espagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata.Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta per la documentazione scrittain francese, quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco e quelli residentinella Regione Friuli Venezia Giulia se la documentazione è redatta in sloveno e qualora ilcontribuente appartenga alla minoranza slovena.
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Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse sianostate effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente.
A tal fine si consideranotali anche le spese sanitarie:
- rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
- rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallostesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.
La presenza di eventuali premi pagatidal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni ....... In queste ipotesi la detrazione delle spese viene comunque riconosciuta, anche a fronte di unrimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale intermini di detrazione d’imposta o di deduzione dal reddito.Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese, nel caso dei danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altriper suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’impostao dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale inconformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di € 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile.
......In questi casi è comunque ammessa in detrazione ladifferenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di € 3.615,20, èpossibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quellarimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati ineccedenza (rispetto al suddetto limite di € 3.615,20) e il totale dei contributi versati.
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Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008,sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale(cosiddetto “scontrino parlante”) in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità deiprodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario
In merito alle indicazioni richieste nei documenti di certificazione della spesa riguardante l’acquistodi medicinali, è stato precisato che relativamente alla natura delprodotto acquistato si ritiene sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale di “farmaco” o“medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologichedisponibili in farmacia e, per qualità, la denominazione del farmaco.Con riferimento alla natura del prodotto le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essereindicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”,“Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfal’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è piùtenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base
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Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario chela spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco”o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale deldestinatario. Se per tali medicinali la farmacia incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscaliparlanti è necessario ricorrere all’emissione della fattura
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