Quando esiste un conflitto di interessi spesso e volentieri il banchetto (successivo) si verifica...quasi sempre...
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioin campo amministrativo vale la stessa regola....l'uomo di fiducia spesso cela un conflitto d'interessi....
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Le plusvalenze sono quelle componenti di reddito che derivano dalla cessione di beni che non generano ricavi. È possibile distinguere due grandi tipologie di plusvalenze:
- le plusvalenze realizzate, le quali possono essere rilevate in tutti i casi di cessione di beni strumentali. Sono inoltre assimilate alle plusvalenze in oggetto le sopravvenienze derivanti da risarcimenti assicurativi;
- le plusvalenze non realizzate, ovvero quelle derivanti dall’assegnazione dei beni ai soci o, comunque, alla destinazione extra-imprenditoriale dei beni stessi. In questo caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene.
Mentre le plusvalenze non realizzate devono essere tassate integralmente nell’esercizio di realizzo, le plusvalenze realizzate possono essere tassate:
1. nell’esercizio di realizzo; oppure
2. in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Sarà tuttavia possibile optare per la rateizzazione fino a 5 rate solo se il bene è detenuto da almeno tre anni.
In via generale possiamo definire le plusvalenze come quelle componenti di reddito correlate a beni diversi da quelli che generano ricavi.
Più nello specifico, le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra:
- il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione (es. spese notarili, per perizie tecniche, provvigioni agli intermediari, etc.);
- e il costo ammortizzato.
Il periodo di detenzione - Per la scelta del tipo di tassazione di una plusvalenza patrimoniale, l’art.86, co.4, TUIR, richiede, quale presupposto fondamentale, il “possesso per un periodo non inferiore a tre anni”. Dal momento che, nel definire il predetto termine temporale, la norma parla di “tre anni” e non di “tre periodi d’imposta”, ne discende che il periodo minimo di possesso è determinabile in un numero complessivo di giorni pari 1.095 (ovvero 365 giorni x 3). È inoltre da ricordare che il calcolo del periodo di possesso triennale dipende dalla natura dei beni cui le plusvalenze si riferiscono.
Le indicazioni in UNICO 2016 - La scelta della rateizzazione e del numero di rate con le quali tassare le plusvalenze/sopravvenienze viene effettuata nella dichiarazione relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate. Una volta effettuata, detta scelta è vincolante anche per i successivi esercizi (salvo che cessi l’attività).
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite,
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