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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
				
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 la rinuncia al credito da parte di un socio
 a) non costituisce mai sopravvenienza attiva
 b) costituisce sempre sopravvenienza attiva la parte che eccede il relativo costo fiscale del credito
 c) puo’ costituire sopravvenienza attiva per l’intero importo
 d) determina la riduzione del costo della partecipazione del socio
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 Rispondo cosìOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiola rinuncia al credito da parte di un socio
 a) non costituisce mai sopravvenienza attiva
 b) costituisce sempre sopravvenienza attiva la parte che eccede il relativo costo fiscale del credito ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis
 c) puo’ costituire sopravvenienza attiva per l’intero importo
 d) determina la riduzione del costo della partecipazione del socio
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 4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
 A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).
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 E beh? Dilla tutta...Originariamente inviato da ROL12008524-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
 A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).
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 Qdi in assenza della dichiarazione del socio, ok.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
 A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).
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 Non transita mai da CE !!!!!!!!!!!!!!!!Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiola rinuncia al credito da parte di un socio
 a) non costituisce mai sopravvenienza attiva
 b) costituisce sempre sopravvenienza attiva la parte che eccede il relativo costo fiscale del credito
 c) puo’ costituire sopravvenienza attiva per l’intero importo
 d) determina la riduzione del costo della partecipazione del socio
 
 Quindi andrà semplicemente ad incrementare il patrimonio netto sotto forma di:
 - riserva straordinaria;
 - riserva in conto capitale;
 - riserva in conto futuro aumento di capitale;
 - riserva in conto aumento di capitale;
 - riserva per copertura perdite;
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