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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggioin tema di sopravvenienze attive ricorda anche art. 88 comma 3 bis introdotto da art. 14 d.l. 8/2016 (non tutti i codici "aggiornati" lo riportano)
Riforma Procedure di Crisi: le nuove disposizioni fiscalilentepubblica
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Estensione del reverse charge alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio -
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di split payment e cha ha dunque come committenti prevalentemente enti pubblici. È quanto previsto dal co. 128 dell’articolo unico della Legge di Stabilità del 2016 che ha introdotto una nuova lett. a-quater, all’interno del co. 6, dell’art. 17, del Decreto IVA. L’ulteriore ipotesi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ha l’obiettivo di contrastare la crisi di liquidità per i consorzi che hanno quali unici o principali committenti gli enti pubblici, in quanto tenuti ad emettere fattura mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment).
Nella Circolare 20/E del 18.05.2016, viene precisato che i consorzi, a cui si riferisce la norma in esame, sono unicamente quelli indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ossia:
• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
• i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice civile.
Debbono, quindi, ritenersi esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in argomento i raggruppamenti temporanei d’imprese di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
Viene altresì precisato che la norma in commento troverà applicazione solo a condizione che il Consiglio dell’Unione Europea autorizzi la misura speciale di deroga di cui al citato articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.
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CESSIONI GRATUITE - Il comma 396 della Legge di Stabilità 2016 ha semplificato la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.
In particolare, la semplificazione è realizzata mediante l’innalzamento a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti - contenuto nell’articolo 2, comma 2, lettera a) del DPR 10 novembre 1997, n. 441 - oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Tale comunicazione resta in ogni caso facoltativa, senza limiti di valore, quando i beni ceduti gratuitamente siano facilmente deperibili (gli alimenti).
L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che la gratuità va provata mediante:
a) comunicazione scritta, da parte del cedente agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. Tale comunicazione deve pervenire agli uffici almeno cinque giorni prima della consegna;
b) emissione del documento di trasporto, progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).
La comunicazione di cui alla lettera a) può non essere inviata se “l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro quindicimila [limite aumentato dalla Legge di Stabilità per il 2016] o si tratti di beni facilmente deperibili”.
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l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20.
Aumento delle detrazioni - A decorrere dal 2016, per favorire i pensionati con basso reddito, il predetto articolato ha previsto l’aumento dell’importo della detrazione spettante, da rapportare al periodo di pensione nell’anno, nonché il limite massimo del reddito complessivo di riferimento. Resta invariata la suddivisione dei pensionati in due categorie a seconda che abbiano più o meno di 75 anni di età.
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