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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Controlli fiscali a Cortina Blitz di 80 agenti per stanare gli evasori - Il Fatto Quotidiano

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      Ricordi da dove avevi tratto questo brano?


      unoenessuno: Direzioni antimafia - l'inchiesta di Report sulla lotta alla mafia

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        Il quadro RW, dedicato al monitoraggio degli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, deve essere compilato anche dai “titolari effettivi” (ai sensi della normativa antiriciclaggio) delle predette attività. In sostanza, l’obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, residenti in Italia, in qualità di “titolari effettivi”.

        Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013, si deve far riferimento al possesso diretto di partecipazioni in società estere. Non rileva, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero, ad eccezione del caso in cui la partecipazione nella società residente, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” d’investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria.


        Il titolare effettivo - In caso di società, per “titolare effettivo” si intende:
        • la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
        • la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

        Nell’ipotesi in cui i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, detengano partecipazioni in società estere, che a loro volta detengano all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, e sia integrato il requisito del “titolare effettivo”, si dovrà indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione. Tuttavia, in caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria (tenendo conto della reintroduzione della soglia di 10.000 euro) intestati alla società estera di cui il soggetto risulta il “titolare effettivo”, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società (principio look through).

        Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio d’informazioni.

        Si tratta degli Stati o territori inclusi nella white list (D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni) ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio d’informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement – TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.
        Tali paesi sono puntualmente individuati nella C.M. 38/E/2013.

        Niente IVAFE per le partecipazioni estere - Per far fronte ai rilievi mossi dalla Commissione Europea nell’ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU, l’art. 9 della L. n. 161 del 30.10.2014, ha modificato l’art. 19, co. 18, 20 e 21, D.L. 201/2011, restringendo l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE.

        Si prevede in particolare che, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di attività finanziarie.

        A seguito della suddetta modifica normativa, l’IVAFE non è più dovuta (dal 2014) in relazione alla detenzione all’estero, da parte delle persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia di:
        - partecipazioni in società estere;
        - metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
        - valute estere (in banconote o monete);
        - e per i finanziamenti soci.

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          Assegnazione ed estromissione: la detrazione a monte determina l’IVA - Fiscal Focus - A cura di Antonio Gigliotti

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            La nuova detrazione Irpef per chi acquista casa - L’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef dovuta. L’agevolazione mira a favorire la ripresa del mercato immobiliare e si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’Iva all’atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo effettivamente pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, va ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Rientra nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

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              Studente all'estero e detrazione canone d'affitto - Fiscal Focus - A cura di Antonio Gigliotti

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                Eutekne.info - Passività deducibili dal valore dell’azienda ceduta solo se inerenti

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                  Eutekne.info - Ammortamento per quinti anche per l’affrancamento delle partecipazioni di controllo

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                    La revisione congiunturale speciale per gli studi di settore
                    L’articolo 8 del decreto legge 185/2008 ha previsto che, al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possano essere integrati tenendo anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

                    ..........................
                    In tal modo, sono state apportate opportune modifiche sia all’analisi di normalità economica sia all’analisi di coerenza economica e, inoltre, sono stati introdotti specifici correttivi, da applicare ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2015.
                    Si tratta, in particolar modo, delle contrazioni più significative dei margini e delle redditività, del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, della riduzione dell’efficienza produttiva, delle riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali, degli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio e, infine, della ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.

                    -------------------------------
                    È bene evidenziare, comunque, che l’Agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare 30/2015, nel ricordare la centralità della fase del contraddittorio, ha più volte avuto modo di sottolineare che i risultati degli studi di settore evoluti potrebbero trovare applicazione per una eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità utilizzata per elaborare i medesimi studi evoluti (e solo per quella), atteso che la base dati utilizzata per l’evoluzione si riferisce proprio a tale annualità. L’Agenzia ha però precisato che, in tal caso, non rilevano le modifiche apportate agli studi dai correttivi crisi, che sono applicabili al solo periodo d’imposta cui fa riferimento il relativo decreto di approvazione.

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                      https://www.youtube.com/watch?v=dsvTguChgaE

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