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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, per espressa previsione normativa, sono
    cumulabili con le agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi della Legge 1°
    giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, ridotte però nella misura del 50%.

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      In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte
      interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione in quanto le spese
      che rilevano sono quelle rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi in questione siano
      erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si
      applica la disposizione che prevede l’assoggettamento a tassazione separata delle somme
      conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta
      precedenti

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        Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati
        all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
        L’agevolazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli
        immobili oggetto degli interventi, che ne sostengono le relative spese, e quindi:
        - i proprietari o i nudi proprietari
        - i titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie- i locatari o i comodatari (previo consenso del legittimo possessore)
        - i soci di cooperative divise e indivise
        - gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
        - i soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società
        semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
        familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
        Se le spese per i lavori sono sostenute dal detentore (locatario, comodatario), per fruire della
        detrazione è necessario che:
        - l’atto che attribuisce loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente
        registrato;
        - siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

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          La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione e
          manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più
          frequenti, comporta il trasferimento della detrazione.
          Ciò non accade nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell'immobile (ad esempio,
          l'inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la
          detenzione cessa


          La regola generale, pertanto, prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare prima che il
          venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle rate di detrazione, la detrazione invece di rimanere
          attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca all’acquirente in quanto tali
          interventi, aumentando il valore dell’immobile, hanno influenzato il prezzo di acquisto ed hanno
          comportato una traslazione dell’onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi
          stessi .


          Tuttavia, dalle compravendite effettuate con data successiva al 17 settembre 2011 (articolo 2,
          commi 12 bis e ter del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2011) le parti
          possono accordarsi per l’utilizzo delle residue rate da parte del cedente

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            Per usufruire della detrazione il contribuente deve aver eseguito alcuni adempimenti e di
            conseguenza essere in possesso della relativa documentazione:
            Invio della comunicazione al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara
            Fino al 14 maggio 2011, prima dell’inizio dei lavori (la data a cui fare riferimento è quella della
            ricevuta della raccomandata), il contribuente doveva inviare una comunicazione al Centro di
            Servizio o al Centro Operativo di Pescara e pertanto doveva essere in possesso della ricevuta di
            invio della stessa.La comunicazione, se dovuta, si considera inviata prima dell’inizio lavori, anche quando l’invio avviene nello stesso giorno di avvio degli stessi.

            Il contribuente non decade dal diritto anche se la comunicazione è stata inviata ad un Centro di

            Servizio “incompetente” .
            Il Provvedimento che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti (Articolo 7, co. 2, lett.
            q) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011), ha previsto che, a decorrere dal 15 maggio
            2011, l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori è sostituito con l’obbligo di
            indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal
            provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
            È possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell’ipotesi di mancato invio
            della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi i dati
            catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
            registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della
            detrazione, e sia conservata ed esibita a richiesta degli uffici la documentazione prevista .

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              Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico dal quale risulti:
              - la causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012: articolo 16-bis, comma
              1, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
              - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
              - il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

              Nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale
              beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri
              presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito
              richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa (.
              Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line”
              .
              Con l’entrata in vigore dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
              modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento delle spese detraibili mediante il
              bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istitutibancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto del 10%, divenuta 4%, con
              decorrenza 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL. n. 98/2011 e successivamente 8%, con
              decorrenza 1° gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 657, Legge n. 190/2014.

              L’incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto
              da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta
              dall’articolo 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento. Non può, pertanto,
              essere riconosciuta la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia se la causale del
              bonifico bancario non contiene il riferimento normativo alla Legge n. 449/1997, il codice fiscale
              degli ordinanti e il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento .
              L’attuale posizione dell’Agenzia delle Entrate porta, di conseguenza, al mancato riconoscimento
              della detrazione in capo alla persona fisica, ordinante il bonifico, superando precedenti posizioni di
              prassi, nelle quali si sosteneva che l’incompletezza dei dati del bonifico potesse essere sanata.
              In passato, infatti, il beneficio poteva essere riconosciuto anche se:
              - nel bonifico il contribuente aveva omesso i riferimenti normativi, purché fosse in grado di
              dimostrare che le spese erano state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti
              (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.3);
              - il bonifico bancario era incompleto, purché tale mancanza fosse colmata dalla coincidenza degli
              elementi posti a base dello stesso e quindi se c’era coincidenza tra il soggetto ordinante il
              bonifico bancario ed il soggetto destinatario della fattura, tra la ditta a favore della quale era
              stato emesso il bonifico bancario e quella che aveva emesso la fattura, nonché la sussistenza
              del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l’emissione della fattura e l’esecuzione dei
              lavori
              - pur mancando oltre agli estremi della norma agevolativa, anche altri elementi essenziali quali il
              codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, tale
              irregolarità sia sanata fornendo i predetti dati alla banca .

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                Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, l’articolo 35, commi 19 e 20 del D.L. n. 223 del
                2006 aveva legato il riconoscimento della detrazione all’indicazione del costo della manodopera in
                fattura, tuttavia, tale previsione è stata soppressa, per le imprese che eseguono i lavori di recupero
                del patrimonio edilizio abitativo, con decorrenza 14 maggio 2011 (Articolo 7, comma 2, lett. r) D.L. n.
                70/2011, convertito in Legge n. 106/2011). Pertanto tale indicazione non rappresenta più condizione
                di spettanza dell’agevolazione per il soggetto che sostiene la spesa. La soppressione dell’obbligo
                opera sia per le fatture emesse nel 2011, sia per quelle emesse negli anni pregressi .
                Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di
                ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti
                indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa
                da quest’ultimo sostenuta. Tale annotazione, tuttavia, deve essere effettuata fin dal primo anno di
                fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta
                successivi, la ripartizione della spesa sostenuta

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                  L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di singole
                  unità immobiliari residenziali e di parti comuni di edifici residenziali
                  situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e
                  direzionale.
                  Per l'individuazione degli edifici ammessi all'agevolazione, non può essere utilizzato un principio di
                  prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed
                  è, quindi, ammessa al beneficio fiscale anche la singola abitazione, realmente utilizzata come tale,
                  ancorché unica all'interno di un edificio (ad esempio l'unità immobiliare adibita ad alloggio del
                  portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la detrazione in
                  ragione delle quote millesimali di proprietà).

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                    Sono agevolabili, per le parti comuni dei condomini residenziali abitativi:
                    - le spese di manutenzione ordinaria;
                    - le spese di manutenzione straordinaria;
                    - le spese di restauro e di risanamento conservativo;
                    - le spese di ristrutturazione edilizia.

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                      Per le abitazioni e/o loro pertinenze sono agevolabili:
                      - le spese di manutenzione straordinaria;
                      - le spese di restauro e di risanamento conservativo;
                      - le spese di ristrutturazione edilizia.
                      In tutti i casi (trattandosi di interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o recupero edilizio) le
                      spese affrontate devono essere state sostenute per interventi su edifici esistenti e non di nuova
                      costruzione ad eccezione dei costi inerenti gli interventi relativi
                      ai parcheggi pertinenziali e di c.d. “fedele ricostruzione” degli edifici demoliti, ferma restando, nel
                      titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia.

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