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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    ANNULLAMENTO DEL CREDITO IN CASO DI INERZIA DEL CREDITORE

    L’art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012 stabilisce che, qualora l’ente creditore non risponda al debitore e al concessionario della riscossione entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda, il debito è annullato di diritto e il debitore è automaticamente descaricato dei relativi ruoli.
    Il D.Lgs. n. 159/2015 ha ora aggiunto un ulteriore periodo al suddetto comma 540, contenente una norma di sfavore per i debitori, poiché riduce i casi in cui l’inerzia del creditore ha come conseguenza l’annullamento di diritto del debito.
    È stato infatti espressamente chiarito che l’annullamento del debito in caso di inerzia del creditore non trova applicazione se il motivo per il quale è stata richiesta la sospensione della riscossione è diverso da quelli di cui all’art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2015.
    Per quanto riguarda i motivi di sospensione legale della riscossione che invece rientrano tra quelli elencati nel suddetto comma 538, è stato inoltre stabilito che l’inerzia del creditore non determina l’annullamento di diritto del debito in caso di:
    • sospensione giudiziale o amministrativa della riscossione;
    • sentenza non definitiva di annullamento del credito.

    In altre parole, sulla base del combinato disposto del comma 538 e del comma 540 dell’art. 1, Legge n. 228/2012 (come modificati dal D.Lgs. n. 159/2015), l’annullamento del debito in caso di inerzia del creditore trova applicazione esclusivamente in caso di:
    • prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
    • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
    • pagamento riconducibile al ruolo in oggetto, effettuato in favore dell’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso;
    • sentenza definitiva di annullamento del credito, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte.




    MODIFICHE DI COORDINAMENTO

    Il D.Lgs. n. 159/2015 ha infine apportato alcune modifiche all’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973, al fine dicoordinarlo con la nuova disciplina in materia di sospensione legale della riscossione.
    In particolare, sono state eliminate dal suddetto art. 49 le disposizioni che concedevano al debitore di dimostrare l’avvenuto pagamento o lo sgravio concesso dall’ente creditore al fine di bloccare la procedura di espropriazione forzata da parte del concessionario della riscossione.
    Ciò in quanto tali disposizioni sono di fatto assorbite dalla disciplina della sospensione legale della riscossione contenuta nell’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015.



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      Maggiore tutela per il contribuente soggetto ad accertamento. IlDecreto Internazionalizzazione prevede infatti che l’elemento dell’accertamento nell’ambito delle imposte indirette non è sufficiente, da solo, a motivare l’accertamento della componente positiva di reddito. A fotografare lo stato dell’arte in merito all’accertamento della plusvalenza nell’ambito delle imposte dirette e le novità introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015, è un documento della Fondazione nazionale dei commercialisti, dal titolo “Accertamento di maggior valore: imposta di registro e imposte sui redditi”, a cura di Simone Carunchio.
      In primo luogo il lavoro esamina l’accertamento dellaplusvalenza nell’ambito delle imposte dirette in capo al venditore, in seguito a un accertamento del valore della cosa oggetto di compravendita, assoggettata alle imposte indirette sui trasferimenti, in capo all’acquirente. Si parte dalla normativa applicabile, passando all’analisi di alcuni casi giurisprudenziali riguardo l’accertamento dei valori tra importa di registro e imposta sui redditi, all’accertamento dei valori immobiliari (terreni e fabbricati) e dei valori aziendali. Infine, il documento si sofferma sulla prassi dell’amministrazione e su alcune interpretazioni della dottrina.
      Secondo l’autore, in particolare, prima dell’introduzione della norma contenuta nell’art. 5, comma 3, del Decreto Internazionalizzazione, il problema della “traslazione” dell’accertamento di maggior valore effettuato ai fini dell’imposta di registro, nell’accertamento in ordine alla plusvalenza o i ricavi ai fini delle imposte sui redditi, si confondeva con il problema degli elementi a fondamento dell'accertamento stesso. Il tutto collegato al diverso valore degli elementi indiziari nell’ambito delle due differenti metodologie previste in ambito reddituale: analitico-induttivo e induttivo “puro”. Tale sistema, applicato dall’Amministrazione e confermato dalla giurisprudenza e dalla Cassazione, è però sempre apparso, secondo l’autore, troppo vessatorio nei confronti dei contribuenti.
      Problematica parzialmente risolta dal Decreto Internazionalizzazione, che però presenta ancora una serie di criticità.
      A livello pratico, sottolinea l’autore, la forza innovativa del Decreto è piuttosto limitata: opera infatti in sostanza per gli accertamenti (spesso induttivi) concernenti le plusvalenze da cessione d’azienda, più che altro confermando, viceversa, quanto già era in uso nella pratica in ordine ai trasferimenti d’immobili.
      In secondo luogo, la norma è espressione di un principio secondo il quale l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi non può essere fondato solo sulle risultanze di un accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro.
      In definitiva, l’intervento legislativo risulta in realtà di portata limitata: il legislatore ha infatti attestato e confermato una realtà già in parte consolidatasi nella pratica e che deve le sue ragioni a questioni tanto sostanziali quanto procedurali.
      Nonostante le apparenti criticità, conclude dell’autore, la norma ha però il pregio di tutelare maggiormente il contribuente, in particolare colui che vende e cede l’azienda o un ramo di essa. Questo perché la norma esclude che a fondamento della pretesa erariale a seguito di accertamento di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi non può essere posto, isolatamente, l’accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.

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        Collegio sindacale al vertice del sistema dei controlli delle società. Nonostante la materia abbia conosciuto in questi anni numerosi interventi di modifica, il legislatore continua infatti a scommettere sul collegio sindacale che, anche in seguito alla nuova disciplina della revisione legale di cui al D.Lgs. n. 38/2010, resta in cima al sistema, laddove il revisore resta un mero interlocutore esterno per la società. È quanto emerge, tra l’altro, dal documento della Fondazione nazionale dei commercialisti, dal titolo “Il controllo dei revisori e dei sindaci di società: elementi di convergenza e distinzione nelle sfere di intervento nelle nuove norme di comportamento del collegio sindacale”, messo a punto da Cristina Bauco e Raffaele Marcello.
        Lo studio passa in rassegna la vigilanza del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, il collegio sindacale e la revisione legale, l’attività di vigilanza “economico-aziendale” del collegio sindacale che si divide nella vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile adottato dalla società, dalla vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio sindacale ex art. 2429 c.c.. Infine, il documento si focalizza sul collegio sindacale incaricato della revisione legale.
        Gli autori richiamano anzitutto le novità maggiormente significative che hanno riguardato il sistema dei controlli delle società, ovvero:
        • la separazione dell’attività di vigilanza sulla legalità e sull’amministrazione dalla revisione legale anche nelle società non quotate (sancita definitivamente dal d.lgs. n. 39/2010);
        • l’ampliamento della vigilanza dell’organo di controllo di società non quotate rispetto all’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati (eredità del TUF);
        • l’estensione al collegio sindacale di società non quotate di poteri simili a quelli di società quotate a seguito della riforma del diritto societario del 2003.

        L’elemento evidente, secondo il documento, è che il legislatore continua a puntare sul collegio sindacale, nonostante arrivino forti pressioni per un ridimensionamento del concetto e dell’ambito dei controlli, relegandoli solo ed esclusivamente alla verifica ex post compiuta dal revisore.
        Lo stesso D.Lgs. n. 39/2010 (art. 19) ha identificato nel collegio sindacale di enti di interesse pubblico, o negli altri organi di controllo dei sistemi alternativi di governance, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Mentre la Legge n. 183/2011, sottolinea la Fondazione dei commercialisti, ha previsto che le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) possono essere svolte dal collegio sindacale (o da uno degli organi di controllo dei sistemi alternativi al tradizionale).
        Quanto ai compiti che spettano al comitato per il controllo interno e la revisione contabile istituito ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 39/2010, è per legge tenuto a vigilare su:
        • il processo di informativa finanziaria;
        • l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna (se applicabile) e di gestione del rischio;
        • la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
        • l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, con particolare riguardo alle prestazioni di servizi non di revisione all’ente sottoposto alla revisione.

        Inoltre, continuano gli autori, il revisore legale o la società di revisione presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni più importanti emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, in linea con la prassi operativa delle società di revisione. Per questo, il documento fa leva sul fatto che il collegio sindacale è posto ancora al vertice del sistema dei controlli svolti nella società.
        Quanto alle società quotate, però, lo studio specifica la complessità della governance e dei controlli, dal momento che ulteriori organi rispetto al collegio sindacale, o al corrispondente organo dei sistemi alternativi al tradizionale, compaiono con funzioni, se non simili, analoghe.
        Per esempio, gli amministratori indipendenti, ai quali competono specifici poteri di indirizzo e controllorispetto agli amministratori con deleghe e nell’ambito delle operazioni con parti correlate, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione (CdA) fra cui, in particolare, il comitato controllo e rischi composto da indipendenti o da amministratori non esecutivi (in maggioranza indipendenti) con compiti di supporto e, più precisamente, con funzioni istruttorie del CdA relativamente al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
        Inoltre, gli autori rimarcano come all’evoluzione delle diverse funzioni che esercitano i controlli, corrisponda un mutamento del concetto stesso di controllo.
        Il controllo, in sostanza, ricomprende:
        • il controllo di merito;
        • il controllo di correttezza e di adeguatezza amministrativa;
        • il controllo di legalità (formale e sostanziale).

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          Dallo scorso 1° gennaio è entrata in vigore la riforma dell’interpello. Il D.Lgs n. 156/2015, emanato dal governo in attuazione della delega fiscale, ha infatti riscritto integralmente l’istituto, ritenuto dal legislatore stesso un elemento di civiltà giuridica fondamentale per costruire un nuovo rapporto tra Fisco e contribuenti.
          Una delle ragioni principali che ha portato alla revisione della disciplina è stato il vero e proprio intrico di regole, tempistiche e procedure che ciascuna tipologia di interpello richiedeva, anche con riferimento ai termini per la risposta dell’ufficio e al funzionamento del silenzio-assenso. Un groviglio che molto spesso mandava in tilt anche i professionisti chiamati ad assistere le imprese, con il rischio di commettere errori formali o di “bucare” le scadenze fissate per la presentazione delle istanze obbligatorie (per esempio in tema di controlled foreign companies o società di comodo).
          Il decreto delegato è così intervenuto su tre direttrici principali:
          1. maggiore omogeneità delle procedure di presentazione,
          2. risposte più rapide dell’Agenzia delle entrate,
          3. migliore tutela giurisdizionale delle parti (si ricorda che l’impugnabilità delle risposte agli interpelli disapplicativi è stato per anni un tema che ha diviso la dottrina e la giurisprudenza, anche di legittimità).

          Rispetto alla previgente disciplina, che contemplava quattro tipologie di interpello (ordinario, Cfc, disapplicativo, antielusivo), oggi sono previste le istanze ordinarie, qualificatorie, probatorie e anti-abuso.
          In via generale, gli interpelli hanno perso il carattere di obbligatorietà, restando quindi meramente come un’opzione a disposizione del contribuente che intende conoscere in anticipo il parere dell’Amministrazione Finanziaria.
          La riforma, come detto, ha poi portato maggiore uniformità, dal momento che sugli aspetti procedurali (soggetti legittimati alla presentazione delle istanze, contenuto, fase istruttoria, ipotesi di inammissibilità, etc.) la disciplina è sostanzialmente comune.
          Da ultimo, ma non per importanza, il dlgs n. 156/2015 ha fissato tempistiche perentorie per tutti gli interpelli, inclusi quelli che in passato fruivano di termini solo ordinatori. Oggi gli Uffici devono fornire le proprie risposte entro 90 giorni nel caso delle istanze ordinarie ed entro 120 giorni nelle ipotesi più complesse (interpelli probatori, qualificatori e anti-abuso). Decorsi inutilmente tali termini, scatta sempre e comunque il silenzio-assenso, che legittima la soluzione presentata dall’istante e la rende di fatto pressoché inattaccabile.
          In questo contesto, la riforma ha previsto uno o più provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate per dare attuazione alle novità. Il primo è stato emanato il 4 gennaio 2016 e riguarda le modalità̀ di presentazione delle istanze, l’individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, i canali di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale regola concernente l’iter procedurale.
          In particolare, tutti gli interpelli riguardanti tributi erariali (a prescindere dalla loro tipologia) dovranno essere presentati alle Direzioni Regionali competenti per territorio. Incluse le istanze inerenti materie catastali. Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri.
          L’unica eccezione è rappresentata dalle istanze antiabuso (come qualificate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) dello Statuto del contribuente, dopo l’unificazione di elusione e abuso di diritto), che saranno esaminate dalla Direzione Centrale Normativa qualunque sia il contribuente istante. Una deroga, quest’ultima, che resterà valida però solo fino al 31 dicembre 2017.
          Rispetto al passato viene quindi meno l’esclusiva della Direzione Centrale connessa alla tipologia dell’interpello. Un’istanza riguardante la tassazione dei redditi prodotti da una società controllata estera (con applicazione del regime CFC), pertanto, non dovrà più finire a Roma tramite la Direzione Regionale competente, ma sarà gestita direttamente da quest’ultima. Sempre che, come detto, a presentare la richiesta di parere non sia una società inquadrata tra i grandi contribuenti (fatturato superiore ai 100 milioni di euro), per la quale la competenza resta in capo alla sede nazionale.
          Le modalità di presentazione delle istanze rimangono quelle tradizionali (consegna a mano, raccomandata a/r, posta elettronica certificata), con l’auspicio delle Entrate di un sempre maggiore utilizzo della Pec. L’Agenzia, inoltre, ha annunciato l’avvio di un apposito servizio telematico dedicato, attraverso il quale viaggeranno tutti gli interpelli.
          Qualora il contribuente o il suo professionista di fiducia trasmettesse l’istanza all’ufficio o a un indirizzo diverso da quello competente, sarà l’amministrazione stessa a rimediare all’errore attraverso un reindirizzamento interno all’ufficio giusto. Il termine per la risposta, precisa il provvedimento, inizierà però a decorrere solo dal momento in cui la pratica arriva alla Direzione competente.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            conferimento d’aziendale
            plusvalenza e sopravvenienze
            uitlizzo credito iva
            determinazione base imponibile irap
            redditi fabbricati prodotti all’estero
            oneri detraibili
            mediazione
            esterovestizione delle società
            trattamento dei costi black list
            controllo formale delle dichiarazioni
            il contraddittorio

            libri sociali obbligatori
            contratto simulato
            i vizi della volontà nel negozio giuridico
            il pegno
            interdizione e inabilitazione
            elementi essenziali del negozio giuridico: la volontà
            l’usucapione
            contratto di somministrazione
            scioglimento delle società semplice
            la successione con beneficio d’inventario
            elementi essenziali del negozio giuridico: la causa

            lo stato patrimoniale
            vendita merci rappresentazione contabile
            la fattura di vendita rappresentazione contabile
            scritture di assestamento

            scritture di rettifica

            scritture contabili e le modalità della conservazione
            l’attività di revisione contabile
            classificazione e la gestione delle riserve
            classificazione del conto economico
            indici di bilancio
            criteri valutazione magazzino
            Consolidato nazionale
            Confessione e giuramento
            Conti d’ordine



            Modelli di dichiarazione (Modello CNM)
            Contratto di trasporto
            Costi sospesi

            Omessa e infedele dichiarazione (anche riferimento alle sanzioni ridotte se presentata entro un anno)
            Struttura stato patrimoniale (civile)
            Libri contabili obbligatori

            Accertamento con adesione
            Contratti aleatori (assicurazione e rendita)
            Immobilizzazioni materiali

            La trasparenza (soc. di persone)
            Azioni petitorie e possessorie
            Risconti attivi e passivi

            Amministrazione e controllo delle società: il revisore legale
            Debiti di finanziamento e debiti di funzionamento
            Rimborso imposte dirette

            a) attività di riscossione imposte
            b) fallimento
            c) libri contabili obbligatori
            2) a) l'autotutela in campo tributario
            b) prova documentale
            c) definizione e composizione dell'attivo circolante
            3) a) ammortamento beni immateriali
            b) cambiale
            c) rilevazione contabile dei ratei
            4) a)istruttorie esterne
            b) ditta individuale
            c) costi sospesi
            5) a) rimborsi IVA: presupposti e modalità
            b) usucapione
            c) il bilancio di esercizio e i fondi ammortamento
            6) a) i presupposti Irap
            b) azioni a difesa della proprietà
            c) i componenti straordinari del conto economico: sopravvenienze attive e passiveo
            Le domande che son state fatte all'orale?

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Le domande che son state fatte all'orale?
              Si, 'notte

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                Giustizia, 13 anni per arrivare in appello. Ex procuratore capo, cancelliere e altri 9 imputati prescritti - Il Fatto Quotidiano

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                  Maniaci e u pilu....

                  https://www.youtube.com/watch?v=gzqp6XBirTE

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                    Mafia, ecco la mappa delle cosche al nord - l'Espresso

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                      Panama Papers, l

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