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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili .
    5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure
    concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivoa quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio .

    6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
    7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai
    propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione .

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      1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
      acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
      2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti
      stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
      3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su
      crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono
      deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei
      crediti risultanti in bilancio (1).
      3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 160, lett. c), n. 2) legge 27 dicembre
      2013 n. 147)
      4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono
      anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.
      Ultima modifica di ROL; 06-04-2016, 16:03.

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        Cantone: “Tra i fattori di rischio tangenti ci sono incarichi e nomine decisi dalla poltica locale”

        ("non ti ho messo mica li a scaldare la sedia"...ueeee ahahahaha)

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          http://www.affaritaliani.it/blog/la-...ra-415850.html

          Cosa c’entrano il terrorismo e gli 'Stati canaglia'?


          Nei documenti emersi dall’inchiesta – spiega Ansa – compaiono anche società che sarebbero riconducibili a 33 sigle o individui inseriti nella lista nera degli Stati Uniti, per connessioni con i signori della droga messicani, con organizzazioni definite terroristiche come gli Hezbollah sciiti libanesi e con Stati come Corea del Nord o Iran.

          ueeeeeeeeee ammericano......

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            e te pareva..........................

            http://www.wallstreetitalia.com/panama-papers-diabolica-evasione-fiscale-creata-anche-da-hillary-clinton/


            “Obama sta lanciando un appello al Congresso affinché approvi un accordo commerciale che cementerebbe una tattica chiave adottata da alcuni tra i più ricchi in America per evitare di pagare le tasse”. Ancora: “Panama detiene alcune delle leggi più severe al mondo sul
            segreto bancario, permettendo ai cittadini americani di creare conti bancari e aziende offshore in modo estremamente facile ed economico. Creare un’azienda o aprire un conto bancario costa meno di $2.000 e qualsiasi liquidità che gli americani decidessero di nascondere in queste entità non verrebbe tassata. Le leggi (di Panama) sul segreto bancario e gli standard estremamente indulgenti sulla registrazione delle aziende rendono molto difficile all’IRS (Internal Revenue Service, il fisco americano) riuscire a individuare le transazioni di trasferimenti di fondi dagli Usa a queste destinazioni di Panama. Non sorprende il fatto che a Panama ci siano quasi 400.000 aziende offshore, più che in qualsiasi nazione, a parte Hong Kong”

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              https://www.youtube.com/watch?v=ZEeW18nga8M

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                RECESSO DEL SOCIO PERSONA FISICA


                RECESSO SOCIO SOCIETA’ DI PERSONE PERSONA FISICA

                ART. 20 BIS TUIR

                Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall‘ applicabilita' della tassazione separata.”

                LA TASSAZIONE SEPARATA NEL RECESSO ART. 17, C. 1. LETTERA L. TUIR

                Redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’ esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’ inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni.”

                Ai sensi dell’art. 20 bis
                TUIR, la c.d. differenza da recesso, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d’impresa e come tale deve essere tassata in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito (Ris. A.d.E. 64/2008).



                DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL SOCIO:

                Differenza tra somma percepita e costo fiscale della partecipazione

                Costo fiscale della partecipazione =

                Costo di acquisto/sottoscrizione

                + utili imputati per trasparenza

                (-) Perdite attribuite per trasparenza

                (-) utili distribuiti (fino a concorrenza degli utili attribuiti per trasparenza)

                TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO:

                SOCIETA’ COSTITUITA DA NON PIU’ DI 5 ANNI:

                Tassazione ordinaria:


                • Reddito di partecipazione (differenza tra valore della quota e costo fiscale della partecipazione)
                • Criterio di competenza (anno in cui si verifica il recesso)


                SOCIETA’ COSTITUITA DA PIU' DI 5 ANNI

                Tassazione separata:

                prelievo dell’acconto del 20% in sede di dichiarazione dei redditi


                • Per cassa (anno in cui la somma è stata percepita)
                • Possibilità di optare per la tassazione ordinaria


                Ultima modifica di strelizia; 06-04-2016, 19:17.

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                  RECESSO DEL SOCIO PERSONA FISICA

                  Recesso da societa’ di capitali:
                  Tipico: Intervento diretto della societa’ che procede al rimborso delle quote, concludendo la procedura con l’annullamento della partecipazione corrispondente.
                  RECESSO TIPICO GENERA REDDITO PER LA QUOTA CHE ECCEDE IL VALORE FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE REDDITO DI CAPITALEART. 47 co. 7 TUIR
                  PERSONA FISICA:
                  • Partecipazione qualificata:
                    • Tassazione ordinaria del 49,72% del dividendo percepito (del 40% dall’01/01/2016, ai sensi dell’art. 68 comma 3, TUIR.
                    • Tassazione ordinaria del 40% se si tratta di utili prodotti fino al 2007

                  • Partecipazione non qualificata: ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% dell’importo distribuito (20% fino al 30.6.2014)
                    Recesso in perdita: si realizza laddove la somma percepita a fronte dell’uscita dalla compagine sociale sia inferiore al costo fiscale della partecipazione il recesso “tipico” in perdita non determina alcuna possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa, poiché non assume alcuna rilevanza fiscale.

                  Atipico: Uscita del socio dalla compagine sociale tramite la recessione della quota con conseguente cambio di proprieta’, senza che la partecipazione venga riassorbita e ridistribuita (ART. 2473 co. 4 c.c.)
                  RECESSO ATIPICO GENERA CAPITAL GAIN (PLUSVALENZE) REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA ARTT. 67-68 TUIR
                  PERSONA FISICA:
                  PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: 49,72% DELL’AMMONTARE CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IRPEF PER LE PLUSVALENZE INCASSATE DAL 2008 (QUELLE PRECEDENTI 40%); 40% PER LE PLUSVALENZE INCASSATE A PARTIRE DALL’01/01/2016 (AI SENSI DELL’ART. 67 comma 1c) E 68 comma 3 TUIR.
                  PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA: 26% DALL’01/07/2014 (imposta sostitutiva)
                  Circolare 19/2014 Agenzia delle Entrate:
                  Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento
                  Considerato che rileva esclusivamente la data di perfezionamento della cessione:

                  • se la cessione è intervenuta dall’1.7.2014, e in relazione alla stessa sono state percepite somme a titolo di acconto prima di tale data, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 26%
                  • se la cessione è intervenuta fino al 30.6.2014, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 20%, anche se il corrispettivo è stato percepito successivamente
                    Il recesso “atipico” consente di realizzare una minusvalenza utilizzabile secondo le regole del capital gain, ossia a scomputo di eventuali plusvalenze della stessa natura realizzate nell’anno stesso, ovvero riportabile nei cinque anni successivi ad abbattimento di eventuali future plusvalenze.

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                    @strelizia per le CFC....leggi bene l'articolo....io ti avevo risposto in modo incompleto.....(l'avevo fatto velocemente perchè avevo visto che eri sulla norma vecchia..)

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                      ..........Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per
                      interposta persona, il controllo di un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori aregime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni............

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