annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggiogiovanotti, scusate se faccio domande a cui sicuramente avrete già risposto, ma quando cominciano gli orali?
a) Deducibili nella misura del 5%, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
b) Indeducibili nella misura del 49,72% , se chi detiene la partecipazione è un soggetto irpef in contabilità ordinaria
c) Indeducibili, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
Le plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti (pex) sono :
a) Tassabili nella misura del 5%, se chi detiene la partecipazione è un soggetto ires
b) Esenti, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
c) Tassabili nella misura del 49,72%, se chi detiene la partecipazione è una Società di persone in contabilità semplificata.
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe minusvalenze realizzate su partecipazioni esenti (pex) sono :
a) Deducibili nella misura del 5%, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
b) Indeducibili nella misura del 49,72% , se chi detiene la partecipazione è un soggetto irpef in contabilità ordinaria
c) Indeducibili, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
Le plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti (pex) sono :
a) Tassabili nella misura del 5%, se chi detiene la partecipazione è un soggetto ires
b) Esenti, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
c) Tassabili nella misura del 49,72%, se chi detiene la partecipazione è una Società di persone in contabilità semplificata.
https://www.youtube.com/watch?v=6euMQmLOKh8
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe perdite fiscali IRES pregresse, in caso di fusione sono:
a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti alla fusione ai sensi dell'art. 172 co. 7 TUIR
b) riportabili, senza limiti, dalle società partecipanti alla fusione
c) riortabili, senza limiti, dalla incorporante e nel limite del 70% dalle incorporate
d) vengono definitivamente perse, senza opportunità di recupero
In caso di fusione di società l'art. 172 TUIR dispone che:
a) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione
b) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione in proporzione al capitale conferito
c) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione solo per importi superiori a un milione di euro
d) la fusione è una operazione neutra ai fini fiscali
La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione:
a) è sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dalla data dell’esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra le società partecipanti alla fusione ai sensi dell'art. 172 co 9 TUIR
b) è possibile fino al 1 gennaio dell’anno in cui viene deliberata
c) non è possibile
d) è possibile solo se la incorporante chiude il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno
La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della scissione:
a) è ammissibile a condizione che non vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie
b) opera limitatamente ai casi di scissione totale ai sensi dell'art 173 co. 11 TUIR
c) non è ammissibile
d) è possibile solo se le beneficiarie chiudono il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno
a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti alla fusione
b) riportabili, senza limiti, dalle società partecipanti alla fusione
c) riortabili, senza limiti, dalla incorporante e nel limite del 70% dalle incorporate
d) vengono definitivamente perse, senza opportunità di recupero
In caso di fusione di società l'art. 172 TUIR dispone che:
a) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione
b) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione in proporzione al capitale conferito
c) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione solo per importi superiori a un milione di euro
d) la fusione è una operazione neutra ai fini fiscali
La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione:
a) è sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dalla data dell’esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra le società partecipanti alla fusione
b) è possibile fino al 1 gennaio dell’anno in cui viene deliberata
c) non è possibile
d) è possibile solo se la incorporante chiude il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno
La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della scissione:
a) è ammissibile a condizione che non vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie
b) opera limitatamente ai casi di scissione totale
c) non è ammissibile
d) è possibile solo se le beneficiarie chiudono il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioLe perdite fiscali IRES pregresse, in caso di fusione sono:
a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti alla fusione
b) riportabili, senza limiti, dalle società partecipanti alla fusione
c) riortabili, senza limiti, dalla incorporante e nel limite del 70% dalle incorporate
d) vengono definitivamente perse, senza opportunità di recupero
In caso di fusione di società l'art. 172 TUIR dispone che:
a) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione
b) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione in proporzione al capitale conferito
c) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione solo per importi superiori a un milione di euro
d) la fusione è una operazione neutra ai fini fiscali
La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione:
a) è sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dalla data dell’esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra le società partecipanti alla fusione
b) è possibile fino al 1 gennaio dell’anno in cui viene deliberata
c) non è possibile
d) è possibile solo se la incorporante chiude il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno
La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della scissione:
a) è ammissibile a condizione che non vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie
b) opera limitatamente ai casi di scissione totale
c) non è ammissibile
d) è possibile solo se le beneficiarie chiudono il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno
ganze....le hai fatte tu?
Commenta
Commenta