annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Angiola Armellini, lady 1200 case: paga 50 milioni su 2 miliardi di evasione | Blitz quotidiano

    Commenta


      http://www.ipsoa.it/documents/fisco/...asione-fiscale

      Commenta


        https://www.youtube.com/watch?v=zbmve9sNfW0

        Commenta


          giovanotti, scusate se faccio domande a cui sicuramente avrete già risposto, ma quando cominciano gli orali?

          Commenta


            Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
            giovanotti, scusate se faccio domande a cui sicuramente avrete già risposto, ma quando cominciano gli orali?
            Le minusvalenze realizzate su partecipazioni esenti (pex) sono :

            a) Deducibili nella misura del 5%, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
            b) Indeducibili nella misura del 49,72% , se chi detiene la partecipazione è un soggetto irpef in contabilità ordinaria
            c) Indeducibili, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires

            Le plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti (pex) sono :

            a) Tassabili nella misura del 5%, se chi detiene la partecipazione è un soggetto ires
            b) Esenti, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
            c) Tassabili nella misura del 49,72%, se chi detiene la partecipazione è una Società di persone in contabilità semplificata.

            Commenta


              San Marino. Conto Mazzini: il teste brasiliano tira in ballo Bush e Berlusconi. L'informazione di San Marino - Libertas.sm

              Commenta


                Diritti tv, come funziona la cricca del calcio - l'Espresso

                Commenta


                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  Le minusvalenze realizzate su partecipazioni esenti (pex) sono :

                  a) Deducibili nella misura del 5%, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
                  b) Indeducibili nella misura del 49,72% , se chi detiene la partecipazione è un soggetto irpef in contabilità ordinaria
                  c) Indeducibili, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires

                  Le plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti (pex) sono :

                  a) Tassabili nella misura del 5%, se chi detiene la partecipazione è un soggetto ires
                  b) Esenti, se chi detiene la partecipazione è un soggetto Ires
                  c) Tassabili nella misura del 49,72%, se chi detiene la partecipazione è una Società di persone in contabilità semplificata.


                  https://www.youtube.com/watch?v=6euMQmLOKh8

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Le perdite fiscali IRES pregresse, in caso di fusione sono:

                    a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti alla fusione ai sensi dell'art. 172 co. 7 TUIR
                    b) riportabili, senza limiti, dalle società partecipanti alla fusione
                    c) riortabili, senza limiti, dalla incorporante e nel limite del 70% dalle incorporate
                    d) vengono definitivamente perse, senza opportunità di recupero


                    In caso di fusione di società l'art. 172 TUIR dispone che:

                    a) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione
                    b) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione in proporzione al capitale conferito
                    c) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione solo per importi superiori a un milione di euro
                    d) la fusione è una operazione neutra ai fini fiscali

                    La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione:

                    a) è sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dalla data dell’esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra le società partecipanti alla fusione ai sensi dell'art. 172 co 9 TUIR
                    b) è possibile fino al 1 gennaio dell’anno in cui viene deliberata
                    c) non è possibile
                    d) è possibile solo se la incorporante chiude il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno


                    La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della scissione:

                    a) è ammissibile a condizione che non vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie
                    b) opera limitatamente ai casi di scissione totale ai sensi dell'art 173 co. 11 TUIR
                    c) non è ammissibile
                    d) è possibile solo se le beneficiarie chiudono il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno
                    Le perdite fiscali IRES pregresse, in caso di fusione sono:

                    a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti alla fusione
                    b) riportabili, senza limiti, dalle società partecipanti alla fusione
                    c) riortabili, senza limiti, dalla incorporante e nel limite del 70% dalle incorporate
                    d) vengono definitivamente perse, senza opportunità di recupero


                    In caso di fusione di società l'art. 172 TUIR dispone che:

                    a) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione
                    b) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione in proporzione al capitale conferito
                    c) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione solo per importi superiori a un milione di euro
                    d) la fusione è una operazione neutra ai fini fiscali

                    La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione:

                    a) è sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dalla data dell’esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra le società partecipanti alla fusione
                    b) è possibile fino al 1 gennaio dell’anno in cui viene deliberata
                    c) non è possibile
                    d) è possibile solo se la incorporante chiude il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno


                    La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della scissione:

                    a) è ammissibile a condizione che non vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie
                    b) opera limitatamente ai casi di scissione totale
                    c) non è ammissibile
                    d) è possibile solo se le beneficiarie chiudono il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno

                    Commenta


                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Le perdite fiscali IRES pregresse, in caso di fusione sono:

                      a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti alla fusione
                      b) riportabili, senza limiti, dalle società partecipanti alla fusione
                      c) riortabili, senza limiti, dalla incorporante e nel limite del 70% dalle incorporate
                      d) vengono definitivamente perse, senza opportunità di recupero


                      In caso di fusione di società l'art. 172 TUIR dispone che:

                      a) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione
                      b) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione in proporzione al capitale conferito
                      c) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione solo per importi superiori a un milione di euro
                      d) la fusione è una operazione neutra ai fini fiscali

                      La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione:

                      a) è sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dalla data dell’esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra le società partecipanti alla fusione
                      b) è possibile fino al 1 gennaio dell’anno in cui viene deliberata
                      c) non è possibile
                      d) è possibile solo se la incorporante chiude il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno


                      La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della scissione:

                      a) è ammissibile a condizione che non vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie
                      b) opera limitatamente ai casi di scissione totale
                      c) non è ammissibile
                      d) è possibile solo se le beneficiarie chiudono il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno

                      ganze....le hai fatte tu?

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X