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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioUn costo si considera di competenza economica di un esercizio....
A) Se ha dato in quell'anno la sua utilità e se ha trovato copertura nel correlato ricavo, nel senso che il suo sostenimento ha permesso all'impresa, tramite il processo produttivo, di ottenere un ricavo di competenza.
B) Se è maturato nel precedente periodo amministrativo o se ha dato nello stesso la sua utilità o se ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo.
C) Se maturerà nel successivo periodo amministrativo o se darà nello stesso la sua utilità.
D) Se non ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo.
I costi ed i ricavi di competenza degli esercizi futuri sono costituiti....
A) Dai costi e ricavi pluriennali e costi e ricavi sospesi.
B) Solo dai costi e ricavi pluriennali.
C) Dai costi pluriennali e ricavi sospesi.
D) Dai ricavi pluriennali e costi sospesi
Un ricavo si considera di competenza economica di un esercizio....
A) Se in quell'anno il processo produttivo del bene e/o servizio è stato completato e lo scambio è avvenuto; in altre parole se il bene è stato consegnato o spedito e/o il servizio è stato reso.
B) Se è maturato nel precedente periodo amministrativo o se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo.
C) Se è maturato a cavallo di due periodi amministrativi o se ha trovato negli stessi il suo correlativo costo.
D) Se ha avuto la sua manifestazione finanziaria nel corrispondente periodo amministrativo.
É corretto affermare che la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo?
A) No, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata alla consegna o alla spedizione.
B) No, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata alla stipulazione del contratto.
C) Sì, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo.
D) La cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo solo se successivo alla consegna o spedizione.
L'acconto ricevuto per una vendita di merci deve essere fatturato?
A) Si, deve essere fatturato esponendo l'Iva.
B) Si, deve essere fatturato senza esposizione dell'Iva.
C) No, non deve essere fatturato.
D) Il venditore ha la facoltà di fatturarlo o meno non costituendo un'operazione da assoggettare a Iva.
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Il Leasing può essere contabilizzato con modalità diverse a seconda che analizziamo la normativa del nostro Legislatore nazionale e quindi i principi contabili nazionali, o se facciamo riferimento a quelli internazionali.
Le metodologie di contabilizzazione sono:
_ METODO PATRIMONIALE – principi contabili nazionali
_ METODO FINANZIARIO – principi contabili internazionali
IL METODO PATRIMONIALE
Fa prevalere la forma giuridica (locazione) sulla sostanza economica del contratto (finanziamento).
Tale metodo si basa sulla rilevazione dei canoni periodici addebitati all’utilizzatore, senza alcuna rilevazione del debito legato al finanziamento del bene (vi sarà unicamente un’indicazione nei conti d’ordine dell’impegno della società, costituito dalla somma dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto).
Il bene non viene rilevato nel bilancio dell’utilizzatore sino al momento dell’eventuale
riscatto. dunque.....
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- rilevazione maxi canone
- rilevazione dei canoni
- utilizzo dei conti d’ordine
IL METODO FINANZIARIO
Fa prevalere la sostanza economica dell’operazione (finanziamento) sulla sua forma giuridica (locazione).
Tale metodo si fonda sulla rilevazione dell’operazione come se essa rappresentasse, come in effetti sostanzialmente rappresenta, un acquisto diretto del bene, con le seguenti conseguenze contabili:
- il bene viene iscritto tra le immobilizzazioni al momento della consegna;
- viene rilevato un debito pari all’importo oggetto di finanziamento;
- al momento del pagamento dei canoni periodici vengono rilevati tanto gli interessi passivi impliciti in tale canone per competenza, quanto la riduzione del finanziamento;
- nella redazione del bilancio viene infine rilevato l’ammortamento del bene al pari di un bene in
proprietà......dunque
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- iscrizione del cespite
- rilevazione del debito
- rilevazione degli interessi
- rilevazione dell’ammortamento
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIl ruolo riconosciuto, da sempre, a tali principi è quello di essere la guida per la corretta rilevazione e rappresentazione contabile dei fatti gestionali.
Il loro scopo principale, quindi, è consentire la redazione di un bilancio d’esercizio rispettoso dei principi e delle norme di riferimento, al fine di ottenere un documento in grado di rappresentare imparzialmente l’entità economica e quindi di essere un veicolo informativo per gli stakeholder che a vario titolo lo utilizzano.
Tuttavia, i richiami alle corrette tecniche di rappresentazione contabile, effettuati da ogni autorevole dottrina, erano privi di un esplicito riconoscimento “legale”, arrivato, infine, il 20 agosto 2014, con la pubblicazione sulla GU della legge 116 dell’11 agosto 2014, che ha convertito il Dl 91/2014.
Infatti, con l’articolo 20, Dl 91/2014, è stato aggiunto al Dlgs 38/2005 – che disciplina l’adozione dei principi contabili internazionali – l’articolo 9-bis “Ruolo e funzioni dell’Organismo italiano di contabilità.
In particolare, al comma 1, lettera a) dell’articolo 9-bis del Dlgs 38/2005, si legge che “L’Organismo italiano di contabilità, istituto nazionale per i principi contabiliemana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio101, co. 1, TUIR, le svalutazioni del valore delle immobilizzazioni non rappresentano un costo fi scalmente deducibile in quanto si tratta di minusvalenze non realizzate.
Pertanto le eventuali svalutazioni rilevate civilisticamente dovranno essere riprese a tassazioni in sede di determinazione del reddito d’impresa tassabile ai fini delle imposte sui redditi.Tale indeducibilità genera un disallineamento tra il valore fi scale ed il valore civile del bene, per cui si pone il problema di individuare il momento in cui il costo non dedotto, transitato a conto economico a titolo di svalutazione assume rilevanza ai fini fiscali.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il disallineamento si riassorbirà attraverso variazioni in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione. Occorrerà ai fini fiscali fare riferimento ai valori esistenti prima della svalutazione deducendo, attraverso una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 109, co. 4, lett. a), TUIR, i maggiori ammortamenti,nel presupposto che il costo sia transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente.
Pertanto, ai fi ni IRES il maggior ammortamento fiscale (calcolato sulcosto al lordo della svalutazione fi scalmente non rilevante) potràessere dedotto attraverso una variazione in diminuzione. In questocaso occorrerà applicare il criterio di ammortamento utilizzato precedentementealla svalutazione determinato in base ai criteri di cuiall’art. 103, TUIR
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