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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Rimanenze finali…….

    Costi e tali ricavi potrebbero manifestarsi in periodi differenti, la tecnica contabile prevede che le due componenti reddituali siano collegate, sul piano formale e sostanziale, attraverso la rilevazione delle rimanenze finali.

    Il costo sostenuto
    per acquistare beni di magazzino che, al termine del periodo d'imposta, non siano stati alienati dovrà essere spostato in avanti, al successivo periodo d'imposta, attraverso la registrazione contabile di rimanenze finali.

    Le rimanenze finali rappresentano proventi che non sono generati nei rapporti con terze economie ma meramente figurativi. dietro a quella posta (rimanenze finali) non si trovano denaro contante, crediti o altro effettivo incremento dell'attivo; si tratta di una posta che potremmo considerare, per l'appunto, figurativa, la cui funzione consiste nel controbilanciare il costo di acquisto delle merci (costo, questo, effettivamente sostenuto), il quale, se abbandonato a se stesso, concorrerebbe alla formazione dell'utile o della perdita di un esercizio nel quale quei costi non hanno visto alcuna manifestazione numeraria in entrata.

    Le rimanenze finali rappresentano, dunque, proventi collocati nel conto economico a bella posta, allo scopo di impedire che i costi concretamente sostenuti per l'acquisto dei beni di magazzino siano dedotti in un periodo nel quale, in ragione della mancata vendita, non v'è stata la genesi dei corrispondenti ricavi

    Nel periodo d'imposta successivo, al provento derivante dalla cessione delle merci si contrapporrà il costo sostenuto per le stesse merci nell'anno precedente, sotto forma – a questo punto – di giacenza iniziale.
    La giacenza iniziale esprime dunque, nell'annualità x+1, un costo.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Le regole previste per i beni-merce (art 92) non possono non valere per i prodotti in corso di lavorazione e per i servizi in corso di esecuzione di durata inferiore all'anno, per i quali l'art. 92, comma 6, Tuir richiede la valutazione in base alle spese sostenute nel periodo d'imposta di riferimento.

      Nel caso delle opere, delle forniture e dei servizi pattuiti come oggetto unitario e di durata ultrannuale, l'art. 93 del Tuir prevede che le rimanenze siano valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti.

      NB: Nella disciplina dell'art. 92 Tuir la valutazione riguarda rimanenze di beni a fronte dei quali non sono ancora intervenute operazioni di vendita. Nel caso dell'art. 93 Tuir, invece, le opere sono eseguite, le forniture effettuate ed i servizi prestati, cosicché è già possibile individuare, proprio sulla base del corrispettivo pattuito, anche la parte del reddito generata tramite la parziale esecuzione del contratto.
      Per questo motivo, è stabilito che si tenga conto anche delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, fino a quando esse non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.


      In presenza di stati di avanzamento a fronte delle opere eseguite, la valutazione delle rimanenze avviene sulla base dei corrispettivi liquidati, sempre che si tratti di liquidazione effettuata in via provvisoria.
      Qualora tale liquidazione fosse effettuata in via definitiva, il provento corrispondente concorrerebbe alla determinazione del reddito sotto forma di ricavo.

      L'ultimo comma dell'art. 93 impone di allegare alla dichiarazione, per ciascuna opera, fornitura o servizi, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del
      committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        La nozione fiscale di imprenditore commerciale non è sovrapponibile a quella delineata, per il medesimo soggetto, dal codice civile (vedi, in particolare, gli artt. 2082-2195 c.c.), perché essa risente, sotto numerosi aspetti, della funzione e del particolarismo che, sotto molteplici profili, il diritto tributario.

        La funzione del diritto tributario è, infatti, molto diversa da quella del diritto commerciale o
        del diritto civile. Queste ultime discipline si occupano in modo particolare della composizione di interessi privatistici, mentre il diritto tributario punta alla misurazione di fatti economici nella prospettiva della loro tassazione secondo capacità contributiva.
        Si comprendono, pertanto, le ragioni per le quali, talvolta, il diritto tributario cerchi di semplificare nozioni o concetti propri di altri ordinamenti.
        Non è raro che il legislatore intervenga allo scopo di adattare taluni concetti, nozioni o istituti, tipici di altri settori dell’ordinamento, alle esigenze che, in generale, ruotano intorno alla misurazione della
        ricchezza.
        Può accadere che il legislatore modifichi concetti appartenenti al diritto civile oppure al diritto commerciale per semplificare la fase del prelievo, per rendere più snella l’azione di controllo, per agevolare l’inquadramento di una determinata fattispecie oppure per evitare che, nella qualificazione di un certo fatto, il contribuente si trovi in situazioni d’incertezza.

        Nei settori dell’IRPEF e dell’IRES, gli imprenditori commerciali possono assumere tale qualifica attraverso due distinti percorsi: il primo, incentrato sulla struttura giuridica assunta dal soggetto; il secondo, incardinato sull’attività che il soggetto abbia concretamente esercitato

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          Modalità di determinazione della ricchezza rilevante nell’ambito del reddito d'impresa.

          Il Tuir stabilisce al riguardo (artt. 56 e 83, DPR n. 917/1986) che tale determinazione deve avvenire movendo dal risultato del conto economico, vale a dire dall’utile oppure dalla perdita di esercizio, a prescindere dall’assoggettamento dell’imprenditore commerciale all’IRPEF oppure all’IRES e a prescindere, altresì, dal fatto che l’imprenditore rediga il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali o sulla base degli IAS-IFRS (vedi però, per i soggetti IAS, l’art. 83 del DPR n. 917/1986, che attribuisce valore, anche in deroga alle disposizioni riguardanti la determinazione della base imponibile IRES, ai <<criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio>> previsti dai citati principi).

          All’utile o alla perdita di esercizio dovranno essere apportate, sulla base dell'art. 83 Tuir, alcune variazioni in aumento o in diminuzione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina tributaria.

          Le variazioni sono materialmente effettuate in una sezione del modello Unico, vale a dire nella parte della dichiarazione deputata alla determinazione del reddito d'impresa.
          Aggiungo che il modello di derivazione del reddito d’impresa dal risultato del conto economico (che
          alcuni scrittori elevano al rango di principio, anche allo scopo di sottolineare la dipendenza della ricchezza fiscalmente rilevante dal risultato civilistico), consente di osservare come, tendenzialmente, dal concetto di “reddito fiscale” siano escluse le operazioni che, per la loro natura, siano incapaci di esercitare effetti sul citato conto economico, risolvendosi in mere operazioni sul capitale o sul patrimonio.

          ----------------
          La dipendenza dal risultato del conto economico è sostanzialmente applicata a tutti gli imprenditori commerciali (fatti salvi quelli di più piccole dimensioni, ai quali, di regola, è garantito l’accesso a un regime fiscale semplificato, dove non esiste l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria e di redazione del bilancio),

          ----------

          Il procedimento di determinazione della ricchezza fiscalmente rilevante può condurre a un reddito o a una perdita d’impresa, indipendentemente dal risultato (di utile o di perdita) desumibile dal conto economico.
          Può in effetti accadere che una società la quale abbia approvato un bilancio con un consistente utile pervenga, sul piano fiscale, alla determinazione di una perdita in ragione, per esempio, di consistenti variazioni in diminuzione.

          Allo stesso modo, una società la quale abbia prodotto, sul piano civilistico, rilevanti perdite di esercizio, potrebbe essere costretta a esporre nella propria dichiarazione tributaria un reddito d’impresa, in ragione, stavolta, di consistenti variazioni in aumento.------------


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            CONTO ECONOMICO--------------> STATO PATRIMONIALE (valori finanziari certi, assimilati e presunti)
            conti di reddito
            conti di reddito pluriennali-------------------->
            conti di reddito sospesi----------------------->
            conti di (reddito) "di patrimonio"----------------->

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              Panama Papers, gli Usa aprono un&#039;inchiesta - Wired

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                Petrolio nel Polcevera, una parte finita in mare, moria di pesci, uccelli a rischio - Repubblica.it

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                  DON CAMILLO.....

                  Il Comune di Brescello sciolto per mafia | Telereggio

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                    Basilicata, l'Eni mette in cassa integrazione 430 addetti del centro oli di Viggiano - Rai News

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                      https://www.youtube.com/watch?v=0DbSAyrsj8g

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