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    NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE PER I CREDITI



    L’art. 2426, comma 1, punto 8) del Codice civile, a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 prevede che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.


    Il successivo comma 2 chiarisce poi che per la definizione di “costo ammortizzato” è necessario far riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

    Particolare rilevanza assume quindi, in quest’ambito, lo IAS 39 (par. 9), in virtù del quale, il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria può essere definito come “il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

    A tal proposito giova poi precisare che il tasso di interesse effettivo, come chiarisce la nuova bozza di principio contabile OIC 15 “è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”.

    La valutazione dei crediti
    L’art. 2426 comma 1 n. 8 C.c. prescrive che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

    Come previsto dalla bozza dell’OIC 19 con riferimento ai debiti, anche per i crediti il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice civile.
    A tal fine, la bozza di principio contabile chiarisce che si può presumere l’irrilevanza degli effetti:
    - se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi);
    - o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

    Rilevazione inziale
    Il credito è rilevato, in bilancio, la prima volta al valore nominale, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

    I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono quindi inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

    In questo modo, i costi in oggetto sono ammortizzati lungo la durata attesa del credito, integrando o rettificando gli interessi attivi calcolati al tasso nominale e seguendone la medesima classificazione nel conto economico.

    L’attualizzazione

    Come sopra esposto a giocare un ruolo fondamentale nella valutazione del credito non è soltanto il criterio del costo ammortizzato, in quanto è necessario tener conto anche del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

    Più precisamente, al fine di tener conto del fattore temporale, è necessario confrontare il tasso di interesse effettivo con quello di mercato.
    Giova a tal proposito di essere ricordato che “il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame”.

    Se il tasso di interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

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      Può accadere che l’impresa si trovi, per brevi periodi di tempo, ad avere degli eccessi di liquidità. Essi possono essere impiegati nell’acquisto di titoli, come i titoli di stato o le obbligazioni emesse da società per azioni.

      I titoli facenti parte del patrimonio aziendale, possono essere indicati in bilancio:
      • tra le immobilizzazioni;
      • nell’attivo circolante.


      Nel caso in cui i titoli acquisti sono destinati a rimanere nel patrimonio dell’azienda aziendale fino alla loro naturale scadenza, essi andranno collocati tra le immobilizzazioni finanziarie, mentre, qualora l’impresa ha effettuato l’acquisto dei titoli con lo scopo di speculare sul prezzo e rivenderli in tempi brevi, essi andranno indicati nell’attivo circolante.

      Infatti, l’art. 2424-bis, comma 1, del Codice civile, prevede che devono essere iscritti tra le immobilizzazioni, gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’impresa.

      Di conseguenza, ogni qual volta, l’impresa acquista dei titoli con lo scopo di investire temporaneamente un eccesso di liquidità, essi andranno indicati in bilancio nell’attivo circolante e più precisamente alla voce:

      C. ATTIVO CIRCOLANTE

      III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
      6) Altri titoli

      Gli interessi attivi percepiti da tali titoli andranno indicati, nel Conto economico, alla voce:

      voce C.16.c) – altri proventi finanziari da titoli
      iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

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        I titoli obbligazionari, andranno indicati nello Stato patrimoniale, tra leimmobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante, a seconda che l’investimento sia destinato a rimanere durevolmente nell’impresa o sia destinato a tornare in forma liquida nel breve periodo

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Ma qua è una questione di "linguaggio contabile", ci possono giocare molto se l'intento è quello...


          infatti......

          in gergo contabile differenza tra costo e spesa?

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            Un costo si considera di competenza economica di un esercizio....

            A) Se ha dato in quell'anno la sua utilità e se ha trovato copertura nel correlato ricavo, nel senso che il suo sostenimento ha permesso all'impresa, tramite il processo produttivo, di ottenere un ricavo di competenza.
            B) Se è maturato nel precedente periodo amministrativo o se ha dato nello stesso la sua utilità o se ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo.
            C) Se maturerà nel successivo periodo amministrativo o se darà nello stesso la sua utilità.
            D) Se non ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo.


            I costi ed i ricavi di competenza degli esercizi futuri sono costituiti....

            A) Dai costi e ricavi pluriennali e costi e ricavi sospesi.
            B) Solo dai costi e ricavi pluriennali.
            C) Dai costi pluriennali e ricavi sospesi.
            D) Dai ricavi pluriennali e costi sospesi


            Un ricavo si considera di competenza economica di un esercizio....

            A) Se in quell'anno il processo produttivo del bene e/o servizio è stato completato e lo scambio è avvenuto; in altre parole se il bene è stato consegnato o spedito e/o il servizio è stato reso.
            B) Se è maturato nel precedente periodo amministrativo o se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo.
            C) Se è maturato a cavallo di due periodi amministrativi o se ha trovato negli stessi il suo correlativo costo.
            D) Se ha avuto la sua manifestazione finanziaria nel corrispondente periodo amministrativo.

            É corretto affermare che la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo?

            A) No, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata alla consegna o alla spedizione.
            B) No, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata alla stipulazione del contratto.
            C) Sì, la cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo.
            D) La cessione di merci si considera fiscalmente effettuata al pagamento del corrispettivo solo se successivo alla consegna o spedizione.

            L'acconto ricevuto per una vendita di merci deve essere fatturato?

            A) Si, deve essere fatturato esponendo l'Iva.
            B) Si, deve essere fatturato senza esposizione dell'Iva.
            C) No, non deve essere fatturato.
            D) Il venditore ha la facoltà di fatturarlo o meno non costituendo un'operazione da assoggettare a Iva.

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              In contabilità generale le operazioni di acquisto dei fattori produttivi si rilevano sempre in due fasi. In quale dei punti che seguono sono correttamente riportate le due fasi della rilevazione contabile delle operazioni di acquisto?

              A) Il ricevimento delle fatture e il regolamento delle fatture.
              B) L'ordinazione delle merci e il ricevimento delle merci.
              C) Il ricevimento delle merci e il regolamento delle fatture.
              D) L'ordinazione delle merci e il ricevimento delle fatture.

              Il regolamento di una fattura di acquisto dà origine a due variazioni finanziarie?

              A) Sì, di segno opposto.
              B) No, dà origine a due variazioni economiche.
              C) Sì, dello stesso segno.
              D) No, dà origine a una variazione economica ed a una variazione finanziaria.

              I debiti verso fornitori di si rilevano contabilmente all'atto del pagamento del prezzo?

              A) No, si rilevano all'atto del ricevimento della fattura di acquisto.
              B) No, si rilevano all'atto dell'ordinazione delle merci.
              C) Sì, solo all'atto del pagamento del prezzo si rileva il sorgere di debiti verso fornitori contro il sostenimento di costi e la diminuzione dei debiti verso fornitori contro una corrispondente diminuzione di disponibilità liquide o il sorgere di nuovi debiti.
              D) No, si rilevano all'atto del ricevimento delle merci.

              Che cosa rilevano i conti accesi ai debiti?

              A) In Dare le variazioni finanziarie/numerarie attive e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie passive.
              B) In Dare le variazioni finanziarie/numerarie passive e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie attive.
              C) In Dare le variazioni economiche negative e in Avere le variazioni economiche positive.
              D) In Dare e in Avere le variazioni finanziarie/numerarie attive.

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                http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...inari/2543632/

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                  https://www.youtube.com/watch?v=afbXZK4jgRQ

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                    http://milano.repubblica.it/cronaca/...ari-135445324/

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                      https://www.youtube.com/watch?v=05-sVnhLLD8

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                      Sto operando...
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