NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE PER I CREDITI
L’art. 2426, comma 1, punto 8) del Codice civile, a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 prevede che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
Il successivo comma 2 chiarisce poi che per la definizione di “costo ammortizzato” è necessario far riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.
Particolare rilevanza assume quindi, in quest’ambito, lo IAS 39 (par. 9), in virtù del quale, il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria può essere definito come “il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
A tal proposito giova poi precisare che il tasso di interesse effettivo, come chiarisce la nuova bozza di principio contabile OIC 15 “è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”.
La valutazione dei crediti
L’art. 2426 comma 1 n. 8 C.c. prescrive che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.
Come previsto dalla bozza dell’OIC 19 con riferimento ai debiti, anche per i crediti il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice civile.
A tal fine, la bozza di principio contabile chiarisce che si può presumere l’irrilevanza degli effetti:
- se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi);
- o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Rilevazione inziale
Il credito è rilevato, in bilancio, la prima volta al valore nominale, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono quindi inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
In questo modo, i costi in oggetto sono ammortizzati lungo la durata attesa del credito, integrando o rettificando gli interessi attivi calcolati al tasso nominale e seguendone la medesima classificazione nel conto economico.
L’attualizzazione
Come sopra esposto a giocare un ruolo fondamentale nella valutazione del credito non è soltanto il criterio del costo ammortizzato, in quanto è necessario tener conto anche del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Più precisamente, al fine di tener conto del fattore temporale, è necessario confrontare il tasso di interesse effettivo con quello di mercato.
Giova a tal proposito di essere ricordato che “il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame”.
Se il tasso di interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.
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